Saranno disposte solo dopo che saranno terminate le operazioni di mobilità annuale. Immissioni in ruolo, le istruzioni operative. (Nota Istruzione 1190/2005). da Cittadino Lex del 23/7/2005
Le immissioni in ruolo del personale della scuola saranno disposte dopo che saranno terminate le operazioni di mobilità annuale. E’ questo uno dei chiarimenti contenuti in una nota emanata dal Ministero dell’istruzione, il 12 luglio 2005, che reca le istruzioni operative per effettuare le assunzioni a tempo indeterminato. I posti saranno ripartiti a metà tra le graduatorie del concorso ordinario e le graduatorie permanenti, salvaguardando la cosiddetta quota di riserva. Vale a dire, la percentuale di posti che viene riservata principalmente alle assunzioni degli invalidi civili e degli orfani per lavoro. Per quanto riguarda le assunzioni dei docenti di sostegno agli alunni portatori di handicap, gli uffici scolastici predisporranno i relativi elenchi e, per la scuola secondaria, sarà effettuato un elenco unico nel quale confluiranno i docenti delle varie materie, in possesso dei titoli di specializzazione. Fermo restando che gli elenchi resteranno distinti per il concorso ordinario e le graduatorie permanenti. I docenti che saranno immessi in ruolo sul sostegno dovranno permanere in questo ruolo per almeno 5 anni, prima di chiedere di essere trasferiti sul posto comune nella materia di provenienza. Se il numero degli aspiranti in una materia risulterà inferiore a quello dei posti da assegnare, le cattedre residue saranno assegnate ad altre materie. (23 luglio 2005)
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per il Personale della Scuola Prot. n. 1190 Roma, 12 luglio 2005 D.G. per il personale della scuola Uff. III OGGETTO: ASSUNZIONI DI PERSONALE SCOLASTICO PER L’A.S. 2005/06.- ISTRUZIONI OPERATIVE. Come preannunciato nella nota prot. n. 1179 dell’11 luglio 2005, si inviano le istruzioni operative di cui agli allegati A e B, riguardanti, rispettivamente, le assunzioni a tempo indeterminato per il personale docente e per il personale A.T.A. relative all’anno scolastico 2005/2006.
IL DIRETTORE GENERALE
ISTRUZIONI OPERATIVE ALLEGATO A PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO A.1 La consistenza complessiva delle assunzioni realizzabili a livello provinciale è stata fissata direttamente dal Ministero e comunicata, tramite il Sistema Informativo, agli Uffici scolastici periferici. Parimenti si è provveduto a distribuire tale consistenza tra i diversi ruoli, posti e classi di concorso, fornendo agli stessi Uffici il rispettivo numero massimo di assunzioni effettuabili. Si procederà alle nuove assunzioni solo dopo aver concluso tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria previste dalla normativa vigente. A.2 Le graduatorie valide per le assunzioni a tempo indeterminato sono quelle relative ai concorsi per esami e titoli banditi nell’anno 1999 [1]e alle graduatorie permanenti, di cui alla legge 124/1999 [2]. I posti disponibili vanno ripartiti al 50% tra le due diverse graduatorie. A.3 Per i posti e per le classi di concorso, per i quali non sono stati banditi concorsi per esami e titoli nel 1999, conservano validità le graduatorie dei precedenti corrispondenti concorsi, ai sensi dell’art 1, comma 4, della legge n. 124/99. A.4 Ove il numero dei posti disponibili, dopo aver effettuato i previsti recuperi relativi alle precedenti operazioni di assunzione, risulti dispari, l’unità eccedente viene assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine. A.5 Per quanto riguarda le nomine da effettuare su graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale, si ritiene opportuno che le operazioni di scelta della provincia e della sede di servizio, sulla base delle disponibilità complessive a livello regionale, si svolgano in apposita conferenza di servizio, indetta dal Direttore dell’Ufficio scolastico regionale, che veda la presenza di tutti i rappresentanti degli altri Uffici scolastici interessati. A.6 I posti disponibili per le assunzioni in ruolo in Educazione tecnica - cl. 33/A- vanno ripartiti al 50% tra le graduatorie dei concorsi ordinari del 1990 e la graduatoria nazionale, di cui alla legge n.426/88, non ancora esaurita. A.7 Per la definizione delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute nell’art.3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nella C.M. 248 del 7novembre 2000 [3] e i pareri emessi al riguardo dal Consiglio di Stato. A.8 Per quanto concerne l’assegnazione su posti di sostegno, ripartiti a metà tra i vincitori dei concorsi ordinari e i docenti inseriti nelle graduatorie permanenti, in possesso del titolo di specializzazione, saranno compilati i rispettivi elenchi. Nella scuola secondaria in tali elenchi sono inclusi i docenti inseriti nelle graduatorie concorsuali, relative alle classi di concorso rientranti nelle singole aree disciplinari, di cui all’art. 4 del D.M. 26 aprile 1993 n. 132, secondo i punteggi e le precedenze delle graduatorie di origine. A.9 Nel caso di nomine su posti di sostegno da effettuare nella scuola secondaria sulla base di elenchi in cui confluiscano più classi di concorso, e per cui debbano essere utilizzate graduatorie di merito di concorsi precedenti - su base provinciale - e graduatorie di merito di concorsi banditi nel 1999 - su base regionale - considerata la disomogeneità delle graduatorie e la complessità dei relativi adempimenti, si ritiene di procedere con la formulazione di un unico elenco graduato compilato a cura dei Direttori Regionali, in cui siano collocati, nel rispetto del punteggio conseguito nel concorso, tutti i candidati dei concorsi ordinari banditi nell’anno 1990 (e non reiterati nell’anno 1999) e tutti i candidati dei concorsi ordinari indetti nell’anno 1999 che abbiano conseguito il titolo di specializzazione entro il termine di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi indetti con DD.MM. 31.3.1999 e 1.04.1999. A.10 In merito all’integrazione degli elenchi aggiuntivi di sostegno [4], compilati ai sensi dell’art,3bis della legge n.143/04, si richiamano le istruzioni impartite con nota prot.1082 del 27 giugno 2005. Tali elenchi aggiuntivi saranno utilizzati dopo l’assunzione degli aspiranti di cui al precedente punto A.9. Sulla validità di tali titoli di sostegno si richiamano, in particolare, le disposizioni contenute nel D.M. n. 287 del 30 novembre 1999, concernente i diplomi di specializzazione, conseguiti ai sensi dell’art. 6 del D.I. n. 460 del 24 novembre 1998 (corsi biennali attivati in via transitoria dalle Università). A.11 Per il personale docente destinatario di nomina su posto di sostegno relativo a qualsiasi ordine e grado di scuola permane l’obbligo di permanenza quinquennale su tale tipologia di posto. Come già indicato nella C.M. n.146 del 4 ottobre 2001, l’accettazione o la rinuncia nell’ambito di un medesimo anno scolastico di una nomina a tempo indeterminato su posto di sostegno consentono di conseguire nello stesso anno scolastico la nomina in ruolo su posto comune sulla base della medesima o altra graduatoria. A.12 Sui posti che si rendono disponibili a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato del personale già di ruolo in altro grado di scuola, o posto o classe di concorso, i competenti Uffici provvederanno ad effettuare le ulteriori corrispondenti assunzioni nel ruolo o posto di provenienza e nell’ambito della provincia, fatta eccezione nel caso in cui nel ruolo di provenienza esista esubero provinciale. A.13 Anche per l’assunzione a tempo indeterminato del personale educativo tutte le nomine dovranno essere effettuate ripartendo al 50% la graduatoria del concorso ordinario e la graduatoria permanente, salvo che nel precedente anno scolastico si sia utilizzata una sola tipologia di graduatoria. A.14 Per quanto riguarda le assunzioni per la classe 77/A - strumento musicale nella scuola media -, dopo aver assicurato le assunzioni in relazione alle effettive disponibilità a tutti i docenti presenti in seconda fascia (ex I fascia), le eventuali residue disponibilità sono proporzionalmente ripartite tra i docenti inseriti in terza fascia (ex II fascia), secondo il criterio generale enunciato all’art.2, punto 1 del decreto di ripartizione dei posti.
ISTRUZIONI OPERATIVE Allegato B Personale ATA B.1 - Nell’ambito delle disponibilità risultanti dopo le operazioni di mobilità del personale di ruolo, dopo aver effettuato le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale avente titolo in base al CCNI sottoscritto in data 25.6.2004 con esclusione di quanto disciplinato dall’ art. 11 bis del citato CCNI, si dovranno disporre le assunzioni in ruolo per l’anno scolastico 2005/2006 secondo le sottoindicate istruzioni operative e sulla base della allegata tabella analitica che evidenzia, per ciascuna provincia e per ciascun profilo professionale, il numero di assunzioni da effettuare. B.2 - Le nomine a tempo indeterminato, che riguardino personale già assunto a tempo indeterminato per altro profilo professionale nell’ambito della medesima provincia, non incidono sul contingente complessivo di assunzioni autorizzate. I competenti uffici provvederanno ad effettuare le ulteriori corrispondenti assunzioni nel profilo professionale di provenienza. B.3 - Nel limite delle disponibilità determinate ai sensi dei precedenti commi, i Direttori Regionali effettuano assunzioni solo sui posti che restano disponibili per l’intero anno scolastico dopo le operazioni di utilizzazione. B.4 - Al personale assunto con rapporto a tempo indeterminato sarà attribuita la decorrenza giuridica 1.9.2005 ed economica alla data di assunzione in servizio e sarà, comunque, assegnata una sede provvisoria al fine di consentirne la partecipazione alle operazioni di mobilità per l’assegnazione della sede definitiva per l’anno scolastico 2006/2007. B.5 - Il personale inserito nelle graduatorie permanenti formulate in base ai concorsi per soli titoli di cui all’OM 30.12.2004, n. 91 e che ha chiesto, per il medesimo profilo professionale, il depennamento ai sensi dell’art.2, comma 3 del D.M. 9.6.2005, n. 55 mantiene il diritto di eventuale assunzione a tempo indeterminato. B.6 - Le assunzioni degli assistenti tecnici sono effettuate, in base alle rispettive graduatorie, con riferimento alle diverse aree professionali disponibili, nei confronti dei candidati che siano in possesso dei rispettivi titoli di accesso. B.7 - Per quanto concerne le assunzioni obbligatorie a tempo indeterminato (legge n. 68/99) esse avvengono per riserva nell’ambito delle graduatorie permanenti dei concorsi per soli titoli. In caso di mancanza di riservisti i relativi posti sono assegnati secondo l’ordine di graduatoria. In ogni caso le assunzioni obbligatorie devono rientrare nel contingente di nuove assunzioni come precedentemente precisato. B.8 - Possono essere effettuate compensazioni a livello provinciale fra i vari profili professionali nel caso in cui non possano essere disposte nel profilo professionale tutte le assunzioni autorizzate per assenza di graduatorie concorsuali o per avvenute coperture di tutte le disponibilità. B.9 – Si precisa, infine, che le assunzioni sono effettuate solamente nei confronti dei candidati inseriti a pieno titolo nelle rispettive graduatorie. B.10 - ASSUNZIONI IN BASE ALLE GRADUATORIE PERMANENTI DEI CONCORSI RISERVATI I posti di assistente amministrativo e dei profili equiparati, relativi ai concorsi riservati sono assegnati in base alle graduatorie dell’ultima sessione di concorsi indetta ai sensi dell’O.M. 6.4.1995, n 117, graduatorie divenute permanenti a seguito del disposto dell’art. 6, comma 10 della legge 3.5.1999, n. 124. Non è possibile, invece, prendere in considerazione, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato, i candidati inseriti nelle graduatorie dei concorsi riservati della precedente tornata concorsuale, anche se ultima, indetta ai sensi dell’O.M. 10.7.1991, n. 195, in quanto quest’ultime graduatorie non erano più vigenti al momento della trasformazione in graduatorie permanenti avendo perso di efficacia con la nomina dei vincitori. Ai concorsi riservati deve essere assegnata l’aliquota del 40% dei posti disponibili per le nomine in relazione ai suddetti profili professionali. B.11 - ASSUNZIONI IN BASE ALLE GRADUATORIE DEI CONCORSI PER SOLI TITOLI Le assunzioni in base alle graduatorie dei concorsi per soli titoli devono essere effettuate nel limite del contingente complessivo di assunzioni stabilito per il personale ATA. Le assunzioni sono effettuate, dopo aver accolto le domande di assunzione presentate dai modelli viventi (art.6, comma 11 della legge 124/99), secondo l’ordine della graduatoria permanente aggiornata ai sensi della O.M. 30.12.2004, n. 91. B.12 - ASSUNZIONI DSGA Dal contingente provinciale autorizzato per le nomine a tempo indeterminato di DSGA [5], detratta, prioritariamente, l’aliquota del 30% da assegnare al concorso riservato a posti di responsabile amministrativo di cui all’art.6, comma 10 della legge 124/99, il restante 70% verrà, a sua volta, ripartito, nella misura del 50% ciascuno, tra il concorso per esami e titoli a posti di coordinatore amministrativo indetto con D.M. 14.12.1992 e il concorso per soli titoli di cui all’art.7 del D.M. 18.5.2000, n. 146. In caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi ordinari e riservati, i posti, in tutto o in parte, saranno assegnati alle graduatorie permanenti di cui al citato art. 7, del D.M. 146/2000. Fatta salva la priorità dei posti da assegnare al citato concorso riservato, qualora residui un posto di ripartizione delle disponibilità fra i predetti concorsi per soli titoli e per esami e titoli , il posto medesimo sarà attribuito alla procedura concorsuale alla quale tale posto non era stato attribuito nella tornata precedente. Qualora dal contingente provinciale risulti assegnato un unico posto di DSGA, questo sarà attribuito alle graduatorie del concorso riservato indetto ai sensi dell’O.M. 6.4.1995, n. 117, graduatorie divenute permanenti a seguito del disposto dell’art. 6, comma 10 della legge 3.5.1999, n. 124, salvo il recupero per gli anni successivi da parte delle parallele procedure concorsuali. Tutte le assunzioni complessivamente effettuate nel profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi devono essere contenute nel limite dei posti assegnati al suddetto profilo nel contingente provinciale. Si precisa, infine, che i destinatari di contratti a tempo indeterminato di DSGA sono coloro che siano utilmente inseriti nelle suddette graduatorie e che non siano già di ruolo per il medesimo profilo professionale nella stessa o diversa provincia. B.13 - ASSEGNAZIONE DELLA SEDE PROVVISORIA La sede provvisoria è assegnata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 21 della legge 104/1992 e successivamente: a) ai candidati inclusi nelle graduatorie permanenti dei concorsi riservati (art. 557 D.Lvo 297/94) b) ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all’art. 554 del D.Lvo n. 297/1994; c) ai candidati utilmente inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti di cui al D.M. 146/2000 e successivamente ai candidati di cui al D.M. 14.12.1992 d) ai modelli viventi; e) al personale assunto ai sensi della legge 12.3.1999, n. 68 e non rientrante nell’art. 21 della citata legge 104/92.
NOTE [1] Sono le graduatorie degli ultimi concorsi ordinari. [2] Le graduatorie permanenti dove possono essere inclusi i docenti abilitati all’ insegnamento che aspirano agli incarichi di supplenza annuale a fino al termine delle attività didattiche. In queste graduatorie sono presenti elenchi ai quali si accede con gli stessi requisiti, ma che vengono redatti solo ai fini delle immissioni in ruolo. [3] Le quote di riserva sono dei contingenti di posti o cattedre che vengo riservati all’assunzione degli invalidi o degli orfani per lavoro. La quota di riserva per gli invalidi è del 7% dell’organico, mentre agli orfani per lavoro va l’1% dei posti o delle cattedre. Le assunzioni dei riservisti scattano fino al 50% dei posti o delle cattedre disponibili, a patto che vi siano posti vacanti nella rispettiva quota di riserva. [4] Si tratta di elenchi ai quali hanno diritto di accedere gli aspiranti inclusi nelle graduatorie del concorso ordinario, che abbiano conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda. Vengono utilizzati per le immissioni in ruolo solo dopo l’esaurimento dell’elenco redatto a suo tempo per il corrispondente concorso ordinario. [5] La sigla sta per: Direttori dei servizi generali e amministrativi. Sono i funzionari che dirigono gli uffici di segreteria delle scuola. Prima venivano chiamati "segretari". |