Commento alla nota 692/2004
di Gina Spadaccino Responsabile dipartimento precari Gilda Foggia, 24 settembre 2004
La nota 23 settembre 2004 n. 692 chiarisce che la dicitura «in attesa dell’avente titolo» va utilizzata esclusivamente per le supplenze annuali o per quelle fino al termine delle attività didattiche; per le supplenze in sostituzione di docenti temporaneamente assenti le nomine invece vanno attribuite con la data naturale di scadenza che coincide con l’assenza del titolare. Ciò significa che, per quanto riguarda le supplenze brevi, in caso di pubblicazione tradiva delle nuove graduatorie, quelle vigenti nel precedente anno scolastico continueranno a produrre effetti, anche dopo la pubblicazione delle nuove, in palese violazione del D.M. 201/2000. Sarà possibile infatti stipulare contratti di proroga o conferma, sempre sulla base di graduatorie non più in vigore. Si ripete ancora una volta il solito refrain del (presunto) efficientismo morattiano: al fine di evitare il cosiddetto “valzer dei supplenti” (solo di quelli temporanei, però), si rende omaggio ad una presunta continuità didattica. In realtà, si ha l’impressione (che da tempo è diventata una certezza) che il ministro intervenga su materie di cui non conosce a fondo i meccanismi, mancando clamorosamente i più elementari risultati di efficienza (e buon senso) e aggiungendo confusione a confusione.
Infatti:
E’ facile prevedere che questa nota aprirà la strada a nuovo contenzioso, aumentando ulteriormente la confusione e l’incompetenza con cui, non da oggi, vengono gestite le graduatorie. Ma anche questo è il solito refrain.
Foggia, 24 settembre 2004
Gina Spadaccino |