Commento alla nota 692/2004

 

di Gina Spadaccino

 Responsabile dipartimento precari Gilda Foggia, 24 settembre 2004

 

La nota 23 settembre 2004 n. 692 chiarisce che la dicitura «in attesa dell’avente titolo» va utilizzata esclusivamente per le supplenze annuali o per quelle fino al termine delle attività didattiche; per le supplenze in sostituzione di docenti temporaneamente assenti le nomine invece vanno attribuite con la data naturale di scadenza che coincide con l’assenza del titolare.

Ciò significa che, per quanto riguarda le supplenze brevi, in caso di pubblicazione tradiva delle nuove graduatorie, quelle vigenti nel precedente anno scolastico continueranno a produrre effetti, anche dopo la pubblicazione delle nuove, in palese violazione del D.M. 201/2000. Sarà possibile infatti stipulare contratti di proroga o conferma, sempre sulla base di graduatorie non più in vigore.

Si ripete ancora una volta il solito refrain del (presunto) efficientismo morattiano: al fine di evitare il cosiddetto “valzer dei supplenti” (solo di quelli temporanei, però), si rende omaggio ad una presunta continuità didattica. In realtà, si ha l’impressione (che da tempo è diventata una certezza) che il ministro intervenga su materie di cui non conosce a fondo i meccanismi, mancando clamorosamente i più elementari risultati di efficienza (e buon senso) e aggiungendo confusione a confusione.

 

Infatti:

  1. La continuità didattica è tutt’altro che assicurata, in quanto una volta pubblicate le graduatorie definitive, ogni aspirante può abbandonare la supplenza in corso per accettare l’assunzione in altra scuola o addirittura in altra provincia, sulla base delle nuove graduatorie. In altri termini, non si è obbligati ad accettare la conferma o la proroga della nomina (art. 7 del Regolamento supplenze).

  2. Si consentirà a docenti che abbiano modificato l’elenco delle scuole o abbiano chiesto il trasferimento in graduatorie di altra provincia di attingere ad un numero di graduatorie di istituto superiore a 30 oppure a graduatorie di più di una provincia.

  3. Viene contraddetta, in tema di docenti specializzati sul sostegno, anche la nota 197/2004, in quanto all’atto della pubblicazione delle graduatorie di prima fascia, potrebbero esserci docenti che, pur avendo conseguito il titolo dopo il 21 maggio ed entro il 31 agosto, non potranno subentrare, se pure in coda.

 

E’ facile prevedere che questa nota aprirà la strada a nuovo contenzioso, aumentando ulteriormente la confusione e l’incompetenza con cui, non da oggi, vengono gestite le graduatorie. Ma anche questo è il solito refrain.

 

Foggia, 24 settembre 2004

 

Gina Spadaccino
Responsabile dipartimento precari Gilda Foggia