Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola

 

Nota  n. 651  del 16 settembre 2004

 

D.M. n. 64 del 28 luglio 2004

  Graduatorie di circolo e di istituto .

 

 

  Destinatari

 

       In riferimento ai quesiti pervenuti in materia, si precisa su conforme parere dell'Ufficio legislativo, espresso in data 3 settembre 2004, che la laurea in scienze della formazione primaria non ha valore abilitante anche per le graduatorie del personale educativo.

       Considerato che la legge delega n. 53 del 28 marzo 2003, all'art. 5, limita tale validità all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, i laureati in scienze della formazione primaria, ad indirizzo elementare, possono essere inseriti solo nella terza fascia delle graduatorie di istituto del personale educativo, in quanto, il titolo ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge n. 341/90 consente la partecipazione ai relativi concorsi.

       Si ritiene opportuno, inoltre, ricordare che i diplomi di scuola magistrale e di istituto magistrale conservano la loro validità, ai fini dell'insegnamento, rispettivamente, nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e per le attività di istitutore, solo se conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, come dispone l'art. 2 del D.I. 10 marzo 1997, concernente la norma transitoria per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti di scuola materna ed elementare, prevista dall'art. 3 della legge n. 341/1990.

       Si fa presente, altresì, che come già precisato relativamente alle graduatorie permanenti nella nota prot. n. 691 del 10 maggio 2004, anche i titoli di studio comunitari, debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità diplomatica italiana, danno diritto a punteggio come "altri titoli", ai sensi della lettera C), comma 1 del Regolamento delle supplenze, di cui al D.M. n. 201/2000.

       Si comunica, infine, che è in corso di definizione la validità delle lauree specialistiche, di cui al D.M. n. 509 del 3 novembre 1999, ai fini dell'insegnamento.

       Pertanto, in attesa dell'acquisizione del parere del C.N.P.I., i Dirigenti scolastici, inseriranno con riserva, nelle graduatorie di circolo e di istituto, i docenti in possesso di tali lauree.

       Resta inteso che, comunque, le lauree specialistiche sono valutate come "altro titolo" qualora l'aspirante possegga un altro titolo di accesso alle graduatorie.

 

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Cosentino


 

 

Destinatari
Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
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