nota Prot. N. 1531 del 19/7/2004

 

Ore di insegnamento disponibili

in classi collaterali superiori a 6 settimanali

supplenza - richiesta parere.

 

 

Dipartimento per l’istruzione

Ufficio 4

Al Direttore Generale

dell'Ufficio Scolastico per la Regione Molise

Via G. Garibaldi 25

86100 CAMPOBASSO

 

OGGETTO: Ore di insegnamento disponibili in classi collaterali superiori a 6 settimanali - supplenza - richiesta parere. 

Si fa riferimento alla nota n. 1368/E.25 del 28 maggio 2004, con il quale si chiede se i capi d'istituto possano frazionare, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina, spezzoni superiori alle sei ore per assegnarli a personale di ruolo fino ad un massimo di 24 ore settimanali, ovvero se detti spezzoni debbano essere attribuiti con precedenza a personale supplente come disposto dalla circolare n. 220/2000.

Al riguardo si precisa che, relativamente all'argomento in questione, la citata circolare deve intendersi superata in quanto la legge n. 448/01 (finanziaria 2002), al fine di evitare dispersione di risorse e conseguire economia di spesa, ha previsto, all'art. 22 comma 4, che le frazioni orarie disponibili, di cui non viene specificata l'entità, possano essere attribuite, come ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore, ai docenti in servizio nell'istituzione scolastica, previo consenso degli stessi.

Dello stesso tenore risulta essere il comma 6 dell'art. 4 del decreto interministeriale relativo alla determinazione degli organici dei personale docente, detto comma dispone infatti che i dirigenti scolastici, prima di procedere alle iscrizioni a tempo determinato di propria competenza, attribuiscano ai docenti in servizio nella scuola, con il loro consenso, ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.

Dalla lettera delle due disposizioni si evince che unico limite stabilito è quello del non superamento delle 24 ore settimanali di servizio, mentre nulla si dice circa l'entità delle frazioni orario da prendere in considerazione ai fini di cui sopra.

Si ritiene, invece, che dette modalità di attribuzione non possano valere nel caso di spezzoni rientranti nella composizione delle cattedre, ciò al fine di salvaguardare l'unitarietà delle stesse, sempre che vi siano docenti aventi titolo al conferimento della supplenza.

                                   

Il Capo Dipartimento (Pasquale Capo)