Ministero degli Affari Esteri

Ufficio IV.

Circolare Ministero degli Affari Esteri

n. 267/0103512 del 9 marzo 2005.

Disposizioni relative alla costituzione delle graduatorie

per il conferimento di supplenze per i posti di contingente statale

operanti nelle istituzioni scolastiche italiane e nelle iniziative scolastiche all'estero

 previste dal D.L.vo 16/4/1994, n. 297

e successive modifiche - Triennio 2005/2006 - 2006/2007 - 2007/2008.

 

 

La presente circolare stabilisce le modalità per la costituzione delle graduatorie di aspiranti supplenti su posti di contingente statale nelle istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero, previste dal D.L.vo n. 297/1994, valide per il triennio 2005/2006 - 2006/2007 - 2007/2008.

Le disposizioni della presente circolare devono essere pubblicate all'albo delle Rappresentanze diplomatiche, ovvero degli Uffici consolari e delle scuole statali interessate, e all'albo dell'Ufficio IV - D.G.P.C.C. del Mae. La pubblicazione deve avvenire il 21 marzo 2005 sia per le istituzioni scolastiche che seguono il calendario boreale (1 settembre-31 agosto) sia per quelle che seguono il calendario australe (1 marzo-28 febbraio). Unitamente alla pubblicazione della circolare, l'Autorità consolare dispone la pubblicazione dell'elenco delle scuole (statali, paritarie, legalmente riconosciute, con presa d'atto e straniere) nonché dei corsi di Lingua e cultura italiana di cui all'art. 636 del D.L.vo n. 297/1994, ove siano presenti posti di contingente statale, funzionanti nella propria circoscrizione. Provvede, inoltre, a dare comunicazione al Ministero degli Affari Esteri - D.G.P.C.C. - Uff. IV dell'avvenuta pubblicazione della circolare.

La presente circolare viene anche pubblicata sul sito internet del Ministero degli Affari Esteri: www.esteri.it/ (politica estera - grandi temi - politica culturale - attività - istituzioni scolastiche - supplenze all'estero), insieme all'elenco generale dei posti di contingente e degli insegnamenti attivati nelle istituzioni scolastiche italiane, straniere e internazionali e nelle iniziative scolastiche italiane all'estero, e insieme all'elenco generale delle scuole italiane all'estero.

 

GRADUATORIE RELATIVE AI POSTI DI CONTINGENTE STATALE ALL'ESTERO

  1. A decorrere dall'anno scolastico 2005/2006, in relazione ai posti di contingente costituiti nelle istituzioni e iniziative scolastiche italiane e straniere all'estero e agli insegnamenti effettivamente impartiti nelle scuole statali, sono costituite specifiche graduatorie per ogni classe di concorso, suddivise nelle seguenti 3 fasce, che vengono utilizzate in ordine prioritario:

• Prima fascia:

a) aspiranti inclusi, in Italia, nelle graduatorie permanenti di cui al comma 6 dell'art. 1 della legge n. 124/1999 e legge n. 143/2004, per la medesima classe di concorso cui è riferita la graduatoria, residenti nel Paese ospite da almeno un anno;

b) aspiranti inclusi, in Italia, nelle graduatorie permanenti di cui al comma 6 dell'art. 1 della legge n. 124/1999 e legge n. 143/2004, per la medesima classe di concorso cui è riferita la graduatoria, non residenti nel Paese ospite.

 

• Seconda fascia:

a) gli aspiranti forniti, relativamente alla graduatoria interessata, di specifica idoneità o abilitazione conseguita a seguito di partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti, ovvero a seguito di superamento dell'esame finale di Stato al termine del corso svolto nelle Scuole di specializzazione di cui all'art. 4 della legge n. 341/1990, ovvero a seguito del conseguimento di laurea in Scienze della formazione primaria (legge n. 53/2003), residenti nel Paese ospite da almeno un anno. Sono, inoltre, inseriti in tale graduatoria coloro che hanno ottenuto il riconoscimento professionale ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 e 92/51, purché residenti nel Paese ospite da almeno un anno;

b) gli aspiranti forniti, relativamente alla graduatoria interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità conseguite a seguito di partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti, ovvero a seguito di superamento dell'esame finale di Stato al termine del corso svolto nelle Scuole di specializzazione di cui all'art. 4 della legge n. 341/1990, ovvero a seguito del conseguimento di laurea in Scienze della formazione primaria (legge n. 53/2003), non residenti nel Paese ospite. Sono, inoltre, inseriti in tale graduatoria coloro che hanno ottenuto il riconoscimento professionale ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 e 92/51.

 

• Terza fascia:

a) gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto, residenti nel Paese ospite da almeno un anno;

b) gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto, non residenti nel Paese ospite.

I titoli di accesso all'insegnamento richiesto, che sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo, sono i seguenti:

a) Posti di insegnamento di scuola materna:

– diploma di scuola magistrale, purché conseguito entro l'a.s. 2001/2002;

– diploma di istituto magistrale, purché conseguito entro l'a.s. 2001/2002;

– laurea in Scienze della formazione primaria per l'indirizzo di insegnanti di scuola materna.

 

b) Posti di insegnamento di scuola elementare e corsi di Lingua e cultura italiana a livello elementare:

– diploma di istituto magistrale, purché conseguito entro l'a.s. 2001/2002;

– laurea in Scienze della formazione primaria per l'indirizzo di insegnanti di scuola elementare.

 

c) Cattedre di scuola secondaria di I grado e corsi di Lingua e cultura italiana a livello medio:

– titoli previsti dal D.M. 30/1/1998 n. 39 e successive integrazioni e modificazioni, e lauree specialistiche equiparate ai sensi del D.M. 9 febbraio 2005, n. 22 per l'accesso a classi di concorso della scuola secondaria di I grado;

– per i corsi di Lingua e cultura italiana a livello medio, titoli previsti dal D.M. del M.P.I. n. 334 del 24/1/1994 e successive modificazioni per accedere all'insegnamento nella classe di concorso 43/A, italiano, storia, educazione civica e geografia nella scuola media, oppure la laurea in Lingue e letterature straniere moderne, purché sia stata conseguita previo superamento di un corso biennale di Lingua o letteratura italiana, o insegnamenti equiparati come da tabella di omogeneità allegata alla presente circolare (All. 4).

 

d) Cattedre di scuola secondaria di II grado:

– titoli previsti dal D.M. 30/1/1998 n. 39 e successive integrazioni e modificazioni, e lauree specialistiche equiparate ai sensi del D.M. 9 febbraio 2005, n. 22 per l'accesso a classi di concorso della scuola secondaria di II grado;

– la laurea in Scienze delle attività motorie e sportive è titolo di accesso alle graduatorie 29/A e 30/A, per effetto dell'equiparazione, disposta dalla legge 18 giugno 2002, n. 136, con il diploma di Istituto superiore di educazione fisica (Isef).

 

  1. I titoli di studio conseguiti all'estero sono validi, sia ai fini dell'accesso sia ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti dalla tabella di valutazione dei titoli annessa alla presente circolare, solo se siano stati già dichiarati equipollenti al corrispondente titolo italiano, ai sensi dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148.

 

REQUISITI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TITOLI SPECIFICI PER L'ACCESSO ALLE GRADUATORIE

  1. Gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie devono essere in possesso, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

b) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18/1/1992, n. 16, recante norme di elezione e nomine presso le regioni e gli enti locali;

c) età non inferiore agli anni 18 e non superiore a 65 (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio);

d) idoneità fisica all'esercizio dell'insegnamento, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'Amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento di supplenze;

e) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R. n. 693/1996 e legge n. 226/2004).

 

  1. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

a) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;

b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

 

  1. Non possono presentare domanda:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;

c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale del comparto "Scuola" (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso);

d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;

e) coloro che siano incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;

f) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;

g) gli insegnanti assunti a tempo determinato che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata di quest'ultima sanzione.

 

  1. Tutti i candidati sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

  1. E' consentito presentare domanda di inserimento nelle graduatorie delle istituzioni e iniziative scolastiche (1) comprese nel territorio di non più di due circoscrizioni consolari (2).

  2. Per essere inseriti nelle graduatorie, gli aspiranti supplenti sono tenuti a presentare domanda in carta semplice secondo il modello 1 (All. 1), che deve essere compilato in tutte le sue parti o riprodotto integralmente. La domanda deve essere datata e sottoscritta dall'interessato, in tutte le sue parti. La firma non è soggetta ad autenticazione. Gli aspiranti inclusi nelle graduatorie permanenti di cui alla legge n. 124/1999 e legge n. 143/2004 compileranno, invece, il modello 2 (All. 2), indicando il punteggio con cui sono inseriti nelle predette graduatorie.

  3. Con un unico modello potrà essere richiesto l'inserimento in tutte le classi di concorso, per cui si ha titolo a insegnare, presenti in una delle due circoscrizioni consolari prescelte. Si dovrà utilizzare un distinto modello per ciascuna delle due circoscrizioni.

  4. La domanda deve essere rivolta all'Autorità responsabile delle graduatorie in cui si chiede di essere inseriti e spedita, entro i termini stabiliti, all'indirizzo del Consolato o Ambasciata competente per territorio (nel caso delle scuole statali di Addis Abeba, Asmara, Istanbul, Atene, Parigi, Madrid, Barcellona, Zurigo, la domanda andrà spedita all'indirizzo delle scuole).

  5. Le domande di inclusione in graduatoria devono essere inviate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il 20 aprile 2005 sia per le istituzioni scolastiche che seguono il calendario boreale, sia per quelle che seguono il calendario australe (fa fede la data del timbro postale).

  6. Nel modulo di domanda e nelle relative avvertenze - che fanno parte integrante del presente provvedimento - sono previste tutte le indicazioni relative ai requisiti e dati influenti ai fini della costituzione delle graduatorie; vigono, al riguardo, le disposizioni legislative e regolamentari di cui al T.U. in materia di documentazione amministrativa emanato con D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

  7. E' ammessa la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli di cui l'aspirante sia in possesso esclusivamente entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda.

  8. In deroga al termine di cui al precedente punto, gli aspiranti che si trovino di fronte a procedure per il conseguimento dell'abilitazione, a seguito del superamento dell'esame finale sostenuto nelle scuole di specializzazione di cui agli artt. 3, commi 2 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, hanno titolo a richiedere, per i corrispondenti insegnamenti, l'inclusione nelle graduatorie degli abilitati con carattere di riserva, e tale indicazione sarà ritenuta valida purché, entro il 15 luglio 2005, la relativa procedura sia ultimata e l'aspirante abbia conseguito l'abilitazione. A tal fine, entro il predetto termine, gli aspiranti dovranno inviare apposita comunicazione telegrafica all'Autorità cui è stata inviata la domanda, specificando l'avvenuto completamento della procedura e il punteggio con cui è stata conseguita l'abilitazione. Decorso tale termine senza che la procedura sia stata ultimata o che l'abilitazione sia stata conseguita, gli aspiranti predetti sono inclusi nella graduatoria dei non abilitati.

  9. In deroga al termine di cui al punto 16, gli aspiranti che si trovino di fronte a procedure per l'inclusione, in Italia, nelle graduatorie permanenti di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge n. 124/1999, per la medesima classe di concorso cui è riferita la graduatoria, hanno titolo a richiedere, per i corrispondenti insegnamenti, l'inclusione nelle graduatorie degli inclusi in graduatoria permanente, con carattere di riserva, e tale indicazione sarà ritenuta valida purché, entro il 15 luglio 2005, la relativa procedura sia ultimata e l'aspirante sia incluso, in Italia, in graduatoria permanente per la medesima classe di concorso cui è riferita la graduatoria. A tal fine, entro il predetto termine, gli aspiranti dovranno inviare apposita comunicazione telegrafica all'Autorità cui è stata inviata la domanda, specificando l'avvenuto completamento della procedura e il punteggio con cui sono stati inclusi. Decorso tale termine senza che la procedura sia stata ultimata, gli aspiranti predetti sono inclusi nella graduatoria in cui risulta abbiano titolo.

  10. I candidati che conseguano l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento di cui al precedente punto 7, lettere c), d), nel corso del periodo di validità delle graduatorie redatte ai sensi della presente circolare possono, dietro presentazione di apposita istanza documentata, essere inseriti in coda alle graduatorie di seconda fascia, nell'anno scolastico successivo al conseguimento dell'abilitazione o idoneità, con il punteggio loro spettante secondo la tabella di valutazione dei titoli annessa alla presente circolare. La domanda di inserimento in coda dovrà essere inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno all'Autorità responsabile delle graduatorie.

  11. I candidati che ottengano l'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui alla legge n. 124/1999 e legge n. 143/2004 nel corso del periodo di validità delle graduatorie redatte ai sensi della presente circolare possono, dietro presentazione di apposita istanza documentata, essere inseriti in coda alle graduatorie di prima fascia, nell'anno scolastico successivo al conseguimento dell'abilitazione o idoneità, con il punteggio acquisito nelle suddette graduatorie permanenti. La domanda di inserimento in coda dovrà essere inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno all'Autorità responsabile delle graduatorie.

  12. L'aspirante già incluso nelle graduatorie per il triennio 2001/2004, ove intenda permanere nella medesima circoscrizione consolare, può presentare domanda di mantenimento o aggiornamento del punteggio nelle graduatorie medesime compilando il modello di domanda con l'indicazione dei soli titoli valutabili che non siano già stati prodotti all'atto della precedente domanda di inclusione per il triennio di vigenza delle graduatorie in questione. Ove l'aspirante abbia titolo a permanere nella medesima fascia di precedente inclusione in graduatoria, l'indicazione del titolo di accesso alla graduatoria deve essere omessa. Gli aspiranti inclusi nelle graduatorie permanenti di cui alla legge n. 124/1999 e legge n. 143/2004, invece, dovranno comunque compilare e spedire il modello 2 (All. 2)

  13. I candidati compilano il modulo di domanda senza produrre alcuna certificazione. Nella fase di costituzione delle graduatorie in questione, l'ammissibilità della domanda, l'inclusione nelle singole graduatorie richieste, e la conseguente posizione occupata, derivano esclusivamente dai dati riportati nel modulo domanda. Per i controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti vige quanto disposto dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. Qualora il dirigente scolastico o, in mancanza, l'Autorità consolare rilevino dichiarazioni mendaci, provvederanno alle conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sia ai fini delle esclusioni, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e posizioni assegnati.

  14. Ai fini dell'inclusione nelle graduatorie dei residenti, gli aspiranti residenti all'estero dovranno allegare alla domanda apposita certificazione, rilasciata dal Paese ospite, che ne attesti la residenza da almeno un anno.

  15. Gli aspiranti a supplenze presso le scuole straniere, le scuole internazionali, le scuole private italiane all'estero (paritarie, legalmente riconosciute o con presa d'atto) o nei corsi previsti dall'art. 636 D.L.vo n. 297/1994 sono tenuti a verificare l'esistenza di posti statali previsti dal contingente rispettivamente presso la scuola o la circoscrizione consolare di competenza.

 

(1) Per istituzioni scolastiche si intendono:

– scuole statali;

e, ove vi siano posti di contingente statale:

– scuole internazionali;
– scuole straniere con sezioni italiane;
– scuole private (paritarie, legalmente riconosciute o con presa d'atto).

 

Per iniziative scolastiche all'estero si intendono: corsi di Lingua e cultura italiana a livello elementare e medio previsti dal D.L.vo n. 297/1994 ove siano posti di contingente statale.

(2) Per circoscrizione consolare si intende l'ambito territoriale di competenza dell'Ufficio consolare.

 

MOTIVI DI ESCLUSIONE

22. Costituiscono motivi di esclusione:

a) la domanda priva della firma del candidato;

b) la domanda presentata oltre il termine stabilito;

c) la mancanza dei requisiti generali richiesti, previsti ai punti 3 e 4.

L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dall'aspirante nella propria domanda, ovvero sulla base di accertamenti, eventualmente effettuati dall'Autorità preposta a gestire la domanda.

 

  1. Il candidato è escluso dalle graduatorie per le quali non sia in possesso del relativo titolo di accesso.

  2. Gli aspiranti che abbiano chiesto l'inclusione in graduatoria di più di due circoscrizioni consolari sono esclusi, per il periodo di validità, da tutte le graduatorie per le quali abbiano presentato domanda.

 

REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE

  1. Il dirigente scolastico di nomina ministeriale o, in mancanza, l'Autorità consolare, esaminate le domande presentate dagli aspiranti, attribuisce i punteggi sulla base delle annesse tabelle di valutazione dei titoli e procede alla compilazione delle graduatorie, distintamente per la scuola materna, per la scuola elementare, per i corsi di Lingua e cultura a livello elementare, per i corsi di Lingua e cultura a livello medio e per ciascuna delle classi di concorso di scuola secondaria previste dal citato decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, relative ai posti di contingente statale istituiti nella circoscrizione consolare e agli insegnamenti impartiti nell'istituzione scolastica statale. Nel caso di aspiranti che richiedano l'inclusione nella prima fascia a) e b) di cui al punto 2 della presente circolare, il dirigente scolastico di nomina ministeriale o, in mancanza, l'Autorità consolare, inserisce i candidati nella graduatoria richiesta in base al punteggio dagli stessi dichiarato. In caso di parità di punteggio, si applicano i criteri di preferenza di cui al successivo punto 26.

  2. In caso di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive integrazioni e modificazioni

 

RECLAMI E RICORSI

  1. Le graduatorie provvisorie redatte ai sensi della presente circolare sono pubblicate, in data 30 maggio 2005, all'albo della Rappresentanza diplomatica, ovvero dell'Ufficio consolare, e delle istituzioni scolastiche interessate. Per favorirne la consultazione e la conoscenza, anche ai fini della presentazione di eventuali reclami, le graduatorie vengono anche pubblicate sui siti internet delle Ambasciate o Uffici consolari, ove presenti (vedi All. 5).

  2. Avverso le graduatorie medesime è ammesso reclamo, che deve essere rivolto al dirigente scolastico o all'Autorità consolare responsabile delle graduatorie, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie.

  3. Dopo la decisione sui reclami, che dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo, le graduatorie definitive sono affisse all'albo della sede consolare e presso l'istituzione scolastica interessata.

  4. L'Autorità consolare provvede ad inviare copia delle graduatorie definitive al Ministero degli Affari Esteri - D.G.P.C.C. - Ufficio IV - e, per conoscenza, alla D.G.I.E.P.M. - Ufficio II -, subito dopo l'affissione all'albo.

  5. Scaduti i termini per la presentazione e la decisione sui reclami, le graduatorie assumono carattere definitivo e avverso le graduatorie medesime è esperibile il ricorso al Tar o il ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni.

  6. L'Amministrazione, con riferimento alla legge 31/12/1996 n. 675 e successive integrazioni e modifiche, recante disposizioni sulla tutela delle persone e altri soggetti, si impegna a utilizzare i dati personali forniti dall'aspirante solo per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure previste dalla presente circolare.

 

ALLEGATI:

punto elenco

ALL. 1 - Modello di domanda

punto elenco

ALL. 2 - Modello di domanda per aspiranti già inclusi nelle graduatorie

punto elenco

ALL. 3 - Tabella di valutazione dei titoli

punto elenco

ALL. 4 - Tabella di omogeneità

punto elenco

ALL. 5 -Elenco dei siti internet