Ministero degli Affari Esteri
Ufficio IV.
Circolare Ministero degli Affari Esteri
n. 267/0103512 del 9 marzo 2005.
Disposizioni
relative alla costituzione delle graduatorie
per il
conferimento di supplenze per i posti di contingente statale
operanti nelle
istituzioni scolastiche italiane e nelle iniziative scolastiche
all'estero
previste dal
D.L.vo 16/4/1994, n. 297
e successive
modifiche - Triennio 2005/2006 - 2006/2007 - 2007/2008.
La presente
circolare
stabilisce le modalità per la
costituzione delle graduatorie di aspiranti supplenti su posti
di contingente statale nelle istituzioni e iniziative
scolastiche italiane all'estero, previste dal D.L.vo n.
297/1994, valide per il triennio 2005/2006 - 2006/2007 -
2007/2008.
Le disposizioni
della presente circolare devono essere pubblicate all'albo delle
Rappresentanze diplomatiche, ovvero degli Uffici consolari e
delle scuole statali interessate, e all'albo dell'Ufficio IV -
D.G.P.C.C. del Mae. La pubblicazione deve avvenire il 21 marzo
2005 sia per le istituzioni scolastiche che seguono il
calendario boreale (1 settembre-31 agosto) sia per quelle che
seguono il calendario australe (1 marzo-28 febbraio). Unitamente
alla pubblicazione della circolare, l'Autorità consolare dispone
la pubblicazione dell'elenco delle scuole (statali, paritarie,
legalmente riconosciute, con presa d'atto e straniere) nonché
dei corsi di Lingua e cultura italiana di cui all'art. 636 del
D.L.vo n. 297/1994, ove siano presenti posti di contingente
statale, funzionanti nella propria circoscrizione. Provvede,
inoltre, a dare comunicazione al Ministero degli Affari Esteri -
D.G.P.C.C. - Uff. IV dell'avvenuta pubblicazione della
circolare.
La presente
circolare viene anche pubblicata sul sito internet del Ministero
degli Affari Esteri: www.esteri.it/ (politica estera - grandi
temi - politica culturale - attività - istituzioni scolastiche -
supplenze all'estero), insieme all'elenco generale dei posti di
contingente e degli insegnamenti attivati nelle istituzioni
scolastiche italiane, straniere e internazionali e nelle
iniziative scolastiche italiane all'estero, e insieme all'elenco
generale delle scuole italiane all'estero.
GRADUATORIE
RELATIVE AI POSTI DI CONTINGENTE STATALE ALL'ESTERO
-
A decorrere
dall'anno scolastico 2005/2006, in relazione ai posti di
contingente costituiti nelle istituzioni e iniziative
scolastiche italiane e straniere all'estero e agli
insegnamenti effettivamente impartiti nelle scuole statali,
sono costituite specifiche graduatorie per ogni classe di
concorso, suddivise nelle seguenti 3 fasce, che vengono
utilizzate in ordine prioritario:
• Prima
fascia:
a) aspiranti
inclusi, in Italia, nelle graduatorie permanenti di cui al
comma 6 dell'art. 1 della legge n. 124/1999 e legge n.
143/2004, per la medesima classe di concorso cui è riferita la
graduatoria,
residenti nel
Paese ospite da almeno un anno;
b) aspiranti
inclusi, in Italia, nelle graduatorie permanenti di cui al
comma 6 dell'art. 1 della legge n. 124/1999 e legge n.
143/2004, per la medesima classe di concorso cui è riferita la
graduatoria,
non residenti
nel Paese ospite.
• Seconda
fascia:
a) gli aspiranti
forniti, relativamente alla graduatoria interessata, di
specifica idoneità o abilitazione conseguita a seguito di
partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti, ovvero a
seguito di superamento dell'esame finale di Stato al termine
del corso svolto nelle Scuole di specializzazione di cui
all'art. 4 della legge n. 341/1990, ovvero a seguito del
conseguimento di laurea in Scienze della formazione primaria
(legge n. 53/2003),
residenti nel Paese ospite da almeno un anno.
Sono, inoltre, inseriti in tale graduatoria coloro che hanno
ottenuto il riconoscimento professionale ai sensi delle
direttive comunitarie 89/48 e 92/51,
purché residenti
nel Paese ospite da almeno un anno;
b) gli aspiranti
forniti, relativamente alla graduatoria interessata, di
specifica abilitazione o di specifica idoneità conseguite a
seguito di partecipazione a procedure concorsuali o
abilitanti, ovvero a seguito di superamento dell'esame finale
di Stato al termine del corso svolto nelle Scuole di
specializzazione di cui all'art. 4 della legge n. 341/1990,
ovvero a seguito del conseguimento di laurea in Scienze della
formazione primaria (legge n. 53/2003),
non residenti
nel Paese ospite.
Sono, inoltre, inseriti in tale graduatoria coloro che hanno
ottenuto il riconoscimento professionale ai sensi delle
direttive comunitarie 89/48 e 92/51.
• Terza
fascia:
a) gli aspiranti
forniti di titolo di studio valido per l'accesso
all'insegnamento richiesto,
residenti nel
Paese ospite da almeno un anno;
b) gli aspiranti
forniti di titolo di studio valido per l'accesso
all'insegnamento richiesto,
non residenti
nel Paese ospite.
I titoli di
accesso all'insegnamento richiesto, che sono quelli stabiliti
dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti
di ruolo, sono i seguenti:
a) Posti di
insegnamento di scuola materna:
– diploma di
scuola magistrale, purché conseguito entro l'a.s. 2001/2002;
– diploma di
istituto magistrale, purché conseguito entro l'a.s. 2001/2002;
– laurea in
Scienze della formazione primaria per l'indirizzo di
insegnanti di scuola materna.
b) Posti di
insegnamento di scuola elementare e corsi di Lingua e cultura
italiana a livello elementare:
– diploma di
istituto magistrale, purché conseguito entro l'a.s. 2001/2002;
– laurea in
Scienze della formazione primaria per l'indirizzo di
insegnanti di scuola elementare.
c) Cattedre di
scuola secondaria di I grado e corsi di Lingua e cultura
italiana a livello medio:
– titoli
previsti dal D.M. 30/1/1998 n. 39 e successive integrazioni e
modificazioni, e lauree specialistiche equiparate ai sensi del
D.M. 9 febbraio 2005, n. 22 per l'accesso a classi di concorso
della scuola secondaria di I grado;
– per i
corsi di Lingua e cultura italiana a livello medio, titoli
previsti dal D.M. del M.P.I. n. 334 del 24/1/1994 e successive
modificazioni per accedere all'insegnamento nella classe di
concorso 43/A, italiano, storia, educazione civica e geografia
nella scuola media, oppure la laurea in Lingue e letterature
straniere moderne, purché sia stata conseguita previo
superamento di un corso biennale di Lingua o letteratura
italiana, o insegnamenti equiparati come da
tabella di omogeneità allegata alla
presente circolare (All. 4).
d) Cattedre di
scuola secondaria di II grado:
– titoli
previsti dal D.M. 30/1/1998 n. 39 e successive integrazioni e
modificazioni, e lauree specialistiche equiparate ai sensi del
D.M. 9 febbraio 2005, n. 22 per l'accesso a classi di concorso
della scuola secondaria di II grado;
– la laurea in
Scienze delle attività motorie e sportive è titolo di accesso
alle graduatorie 29/A e 30/A, per effetto dell'equiparazione,
disposta dalla legge 18 giugno 2002, n. 136, con il diploma di
Istituto superiore di educazione fisica (Isef).
-
I titoli di studio
conseguiti all'estero sono validi, sia ai fini dell'accesso
sia ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti dalla
tabella di valutazione dei titoli annessa
alla presente circolare,
solo se siano stati già dichiarati equipollenti al
corrispondente titolo italiano, ai sensi dell'art. 5 della
legge 11 luglio 2002, n. 148.
REQUISITI
GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TITOLI SPECIFICI
PER L'ACCESSO ALLE GRADUATORIE
-
Gli aspiranti
all'inclusione nelle graduatorie devono essere in possesso,
alla data di scadenza dei termini di presentazione delle
domande, dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza
italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non
appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli
Stati membri dell'Unione Europea;
b) godimento dei
diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla
legge 18/1/1992, n. 16, recante norme di elezione e nomine
presso le regioni e gli enti locali;
c) età non
inferiore agli anni 18 e non superiore a 65 (età prevista per
il collocamento a riposo d'ufficio);
d)
idoneità fisica all'esercizio dell'insegnamento, tenuto conto
anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge
n. 104/1992,
che l'Amministrazione ha facoltà di
accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti
di coloro che si collochino in posizione utile per il
conferimento di supplenze;
e) posizione
regolare nei confronti dell'obbligo di leva per i cittadini
soggetti a tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R. n. 693/1996 e
legge n. 226/2004).
-
Ai sensi
dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati
membri dell'Unione Europea devono, inoltre, possedere i
seguenti requisiti:
a) godere dei
diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di
provenienza;
b) essere in
possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica.
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Non possono
presentare domanda:
a) coloro che
siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
b) coloro che
siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una
Pubblica Amministrazione;
c) coloro che
siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai
sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito
l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni
disciplinari previste dal vigente Contratto Collettivo
Nazionale del comparto "Scuola" (licenziamento con preavviso e
licenziamento senza preavviso);
d) coloro che si
trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18
gennaio 1992, n. 16;
e) coloro che
siano incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli
insegnanti;
f) i dipendenti
dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in
applicazione di disposizioni di carattere transitorio o
speciale;
g) gli
insegnanti assunti a tempo determinato che siano incorsi nella
sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea
dall'insegnamento, per tutta la durata di quest'ultima
sanzione.
-
Tutti i
candidati sono ammessi nelle graduatorie con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato,
l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati
requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
-
E' consentito
presentare domanda di inserimento nelle graduatorie delle
istituzioni e iniziative scolastiche (1) comprese nel
territorio di non più di due circoscrizioni consolari (2).
-
Per essere inseriti nelle
graduatorie, gli aspiranti supplenti sono tenuti a presentare
domanda in carta semplice secondo il
modello 1 (All. 1),
che deve essere compilato in tutte le sue parti o riprodotto
integralmente. La domanda deve essere datata e sottoscritta
dall'interessato, in tutte le sue parti. La firma non è
soggetta ad autenticazione. Gli aspiranti inclusi nelle
graduatorie permanenti di cui alla legge n. 124/1999 e legge
n. 143/2004 compileranno, invece, il
modello 2 (All. 2),
indicando il punteggio con cui sono inseriti nelle predette
graduatorie.
-
Con un unico
modello potrà essere richiesto l'inserimento in tutte le
classi di concorso, per cui si ha titolo a insegnare, presenti
in una delle due circoscrizioni consolari prescelte. Si dovrà
utilizzare un distinto modello per ciascuna delle due
circoscrizioni.
-
La domanda
deve essere rivolta all'Autorità responsabile delle
graduatorie in cui si chiede di essere inseriti e spedita,
entro i termini stabiliti,
all'indirizzo del Consolato o Ambasciata competente per
territorio (nel caso delle
scuole statali di Addis Abeba, Asmara, Istanbul, Atene,
Parigi, Madrid, Barcellona, Zurigo, la domanda andrà spedita
all'indirizzo delle scuole).
-
Le domande di
inclusione in graduatoria devono essere inviate a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento entro il
20
aprile 2005
sia per le istituzioni scolastiche che seguono il calendario
boreale, sia per quelle che seguono il calendario australe (fa
fede la data del timbro postale).
-
Nel modulo di
domanda e nelle relative avvertenze - che fanno parte
integrante del presente provvedimento - sono previste tutte le
indicazioni relative ai requisiti e dati influenti ai fini
della costituzione delle graduatorie; vigono, al riguardo, le
disposizioni legislative e regolamentari di cui al T.U. in
materia di documentazione amministrativa emanato con D.P.R.
28/12/2000 n. 445.
-
E' ammessa la
dichiarazione di requisiti, qualità e titoli di cui
l'aspirante sia in possesso esclusivamente entro la data di
scadenza del termine di presentazione della domanda.
-
In deroga al
termine di cui al precedente punto, gli aspiranti che si
trovino di fronte a procedure per il conseguimento
dell'abilitazione, a seguito del superamento dell'esame finale
sostenuto nelle scuole di specializzazione di cui agli artt.
3, commi 2 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, hanno
titolo a richiedere, per i corrispondenti insegnamenti,
l'inclusione nelle graduatorie degli abilitati con carattere
di riserva, e tale indicazione sarà ritenuta valida purché,
entro il 15 luglio 2005, la relativa procedura sia ultimata e
l'aspirante abbia conseguito l'abilitazione. A tal fine, entro
il predetto termine, gli aspiranti dovranno inviare apposita
comunicazione telegrafica all'Autorità cui è stata inviata la
domanda, specificando l'avvenuto completamento della procedura
e il punteggio con cui è stata conseguita l'abilitazione.
Decorso tale termine senza che la procedura sia stata ultimata
o che l'abilitazione sia stata conseguita, gli aspiranti
predetti sono inclusi nella graduatoria dei non abilitati.
-
In deroga al
termine di cui al punto 16, gli aspiranti che si trovino di
fronte a procedure per l'inclusione, in Italia, nelle
graduatorie permanenti di cui al comma 6 dell'articolo 1 della
legge n. 124/1999, per la medesima classe di concorso cui è
riferita la graduatoria, hanno titolo a richiedere, per i
corrispondenti insegnamenti, l'inclusione nelle graduatorie
degli inclusi in graduatoria permanente, con carattere di
riserva, e tale indicazione sarà ritenuta valida purché, entro
il 15 luglio 2005, la relativa procedura sia ultimata e
l'aspirante sia incluso, in Italia, in graduatoria permanente
per la medesima classe di concorso cui è riferita la
graduatoria. A tal fine, entro il predetto termine, gli
aspiranti dovranno inviare apposita comunicazione telegrafica
all'Autorità cui è stata inviata la domanda, specificando
l'avvenuto completamento della procedura e il punteggio con
cui sono stati inclusi. Decorso tale termine senza che la
procedura sia stata ultimata, gli aspiranti predetti sono
inclusi nella graduatoria in cui risulta abbiano titolo.
-
I candidati che
conseguano l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento di cui
al precedente punto 7, lettere c), d), nel corso del periodo
di validità delle graduatorie redatte ai sensi della presente
circolare possono, dietro presentazione di apposita istanza
documentata, essere inseriti in coda alle graduatorie di
seconda fascia, nell'anno scolastico successivo al
conseguimento dell'abilitazione o idoneità, con il punteggio
loro spettante secondo la tabella di valutazione dei titoli
annessa alla presente circolare. La domanda di inserimento in
coda dovrà essere inviata per raccomandata con ricevuta di
ritorno all'Autorità responsabile delle graduatorie.
-
I candidati che
ottengano l'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui
alla legge n. 124/1999 e legge n. 143/2004 nel corso del
periodo di validità delle graduatorie redatte ai sensi della
presente circolare possono, dietro presentazione di apposita
istanza documentata, essere inseriti in coda alle graduatorie
di prima fascia, nell'anno scolastico successivo al
conseguimento dell'abilitazione o idoneità, con il punteggio
acquisito nelle suddette graduatorie permanenti. La domanda di
inserimento in coda dovrà essere inviata per raccomandata con
ricevuta di ritorno all'Autorità responsabile delle
graduatorie.
-
L'aspirante già incluso
nelle graduatorie per il triennio 2001/2004, ove intenda
permanere nella medesima circoscrizione consolare, può
presentare domanda di mantenimento o aggiornamento del
punteggio nelle graduatorie medesime compilando il modello di
domanda con l'indicazione dei soli titoli valutabili che non
siano già stati prodotti all'atto della precedente domanda di
inclusione per il triennio di vigenza delle graduatorie in
questione. Ove l'aspirante abbia titolo a permanere nella
medesima fascia di precedente inclusione in graduatoria,
l'indicazione del titolo di accesso alla graduatoria deve
essere omessa. Gli aspiranti inclusi nelle graduatorie
permanenti di cui alla legge n. 124/1999 e legge n. 143/2004,
invece, dovranno comunque compilare e spedire il
modello 2 (All. 2)
-
I candidati
compilano il modulo di domanda senza produrre alcuna
certificazione. Nella fase di costituzione delle graduatorie
in questione, l'ammissibilità della domanda, l'inclusione
nelle singole graduatorie richieste, e la conseguente
posizione occupata, derivano esclusivamente dai dati riportati
nel modulo domanda. Per i controlli in merito alle
dichiarazioni degli aspiranti vige quanto disposto dagli artt.
71 e 72 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. Qualora il dirigente
scolastico o, in mancanza, l'Autorità consolare rilevino
dichiarazioni mendaci, provvederanno alle conseguenti
determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità
penale di cui all'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sia ai
fini delle esclusioni, ovvero ai fini della rideterminazione
dei punteggi e posizioni assegnati.
-
Ai fini
dell'inclusione nelle graduatorie dei residenti, gli aspiranti
residenti all'estero dovranno allegare alla domanda apposita
certificazione, rilasciata dal Paese ospite, che ne attesti la
residenza da almeno un anno.
-
Gli aspiranti a
supplenze presso le scuole straniere, le scuole
internazionali, le scuole private italiane all'estero
(paritarie, legalmente riconosciute o con presa d'atto) o nei
corsi previsti dall'art. 636 D.L.vo n. 297/1994 sono tenuti a
verificare l'esistenza di posti statali previsti dal
contingente rispettivamente presso la scuola o la
circoscrizione consolare di competenza.
(1) Per
istituzioni
scolastiche si intendono:
– scuole statali;
e, ove vi siano
posti di contingente statale:
– scuole
internazionali;
– scuole straniere con sezioni italiane;
– scuole private (paritarie, legalmente riconosciute o con presa
d'atto).
Per
iniziative
scolastiche all'estero si intendono: corsi di Lingua e cultura
italiana a livello elementare e medio previsti dal D.L.vo n.
297/1994 ove siano posti di contingente statale.
(2)
Per circoscrizione consolare si
intende l'ambito territoriale di competenza dell'Ufficio
consolare.
MOTIVI DI
ESCLUSIONE
22. Costituiscono
motivi di esclusione:
a) la domanda
priva della firma del candidato;
b) la domanda
presentata oltre il termine stabilito;
c) la mancanza
dei requisiti generali richiesti, previsti ai punti 3 e 4.
L'esclusione è
disposta sulla base delle dichiarazioni rese dall'aspirante
nella propria domanda, ovvero sulla base di accertamenti,
eventualmente effettuati dall'Autorità preposta a gestire la
domanda.
-
Il candidato è
escluso dalle graduatorie per le quali non sia in possesso del
relativo titolo di accesso.
-
Gli aspiranti
che abbiano chiesto l'inclusione in graduatoria di più di due
circoscrizioni consolari sono esclusi, per il periodo di
validità, da tutte le graduatorie per le quali abbiano
presentato domanda.
REDAZIONE
E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE
-
Il dirigente
scolastico di nomina ministeriale o, in mancanza, l'Autorità
consolare, esaminate le domande presentate dagli aspiranti,
attribuisce i punteggi sulla base delle annesse tabelle di
valutazione dei titoli e procede alla compilazione delle
graduatorie, distintamente per la scuola materna, per la
scuola elementare, per i corsi di Lingua e cultura a livello
elementare, per i corsi di Lingua e cultura a livello medio e
per ciascuna delle classi di concorso di scuola secondaria
previste dal citato decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio
1998, relative ai posti di contingente statale istituiti nella
circoscrizione consolare e agli insegnamenti impartiti
nell'istituzione scolastica statale. Nel caso di aspiranti che
richiedano l'inclusione nella prima fascia a) e b) di cui al
punto 2 della presente circolare, il dirigente scolastico di
nomina ministeriale o, in mancanza, l'Autorità consolare,
inserisce i candidati nella graduatoria richiesta in base al
punteggio dagli stessi dichiarato. In caso di parità di
punteggio, si applicano i criteri di preferenza di cui al
successivo punto 26.
-
In caso di
parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza, ai
sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive
integrazioni e modificazioni
RECLAMI E
RICORSI
-
Le
graduatorie provvisorie redatte ai sensi della presente
circolare sono pubblicate, in data 30 maggio 2005, all'albo
della Rappresentanza diplomatica, ovvero dell'Ufficio
consolare, e delle istituzioni scolastiche interessate. Per
favorirne la consultazione e la conoscenza, anche ai fini
della presentazione di eventuali reclami, le graduatorie
vengono anche pubblicate sui siti internet delle Ambasciate o
Uffici consolari, ove presenti
(vedi All. 5).
-
Avverso le
graduatorie medesime è ammesso reclamo, che deve essere
rivolto al dirigente scolastico o all'Autorità consolare
responsabile delle graduatorie, entro 15 giorni dalla data di
pubblicazione delle graduatorie.
-
Dopo la
decisione sui reclami, che dovrà avvenire entro 30 giorni dal
ricevimento del reclamo, le graduatorie definitive sono
affisse all'albo della sede consolare e presso l'istituzione
scolastica interessata.
-
L'Autorità
consolare provvede ad inviare copia delle graduatorie
definitive al Ministero degli Affari Esteri - D.G.P.C.C. -
Ufficio IV - e, per conoscenza, alla D.G.I.E.P.M. - Ufficio II
-, subito dopo l'affissione all'albo.
-
Scaduti i
termini per la presentazione e la decisione sui reclami, le
graduatorie assumono carattere definitivo e avverso le
graduatorie medesime è esperibile il ricorso al Tar o il
ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente
entro 60 o 120 giorni.
-
L'Amministrazione, con riferimento alla legge 31/12/1996 n.
675 e successive integrazioni e modifiche, recante
disposizioni sulla tutela delle persone e altri soggetti, si
impegna a utilizzare i dati personali forniti dall'aspirante
solo per fini istituzionali e per l'espletamento delle
procedure previste dalla presente circolare.
ALLEGATI:
|
ALL. 1 -
Modello di domanda |
|
ALL. 2
- Modello di domanda per aspiranti già inclusi nelle
graduatorie |
|
ALL. 3
- Tabella di
valutazione dei titoli |
|
ALL. 4 -
Tabella di omogeneità |
|
ALL. 5 -Elenco
dei siti internet |
|
|