L’incarico di supplenza non fa decadere il diritto alla riserva dei posti.

Assunzioni,

precedenza ai disabili anche se occupati.

(Ordinanza Tar Lazio 2.9.2005).

 da Cittadino Lex del 20/9/2005

 

I docenti disabili hanno diritto ad essere assunti con precedenza rispetto agli altri insegnanti. Anche se al momento della presentazione della domanda di assunzione stavano svolgendo un incarico di supplenza. Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo del Lazio, con un’ordinanza emessa il 2 settembre scorso. Il ricorso era stato presentatao da un docente precario, al quale il Provveditorato agli studi non aveva riconosciuto il diritto di precedenza. Il rifiuto era stato motivato dall’amministrazione scolastica con il fatto che, al momento della presentazione della domanda di aggiornamento della graduatoria dei supplenti, l’interessato non era disoccupato. Ma i giudici amministrativi non hanno condiviso questa posizione. E hanno argomentato la tesi contraria: per far valere il diritto di precedenza nelle assunzioni non è necessario essere disoccupati. (20 settembre 2005)

 

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA SEZIONE TERZA

Registro Ordinanze:/ Registro Generale: 7692/2005

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

ROMA

SEZIONE TERZA

Registro Ordinanze:/

Registro Generale: 7692/2005

nelle persone dei Signori:

MARIO DI GIUSEPPE Presidente

ANGELICA DELL'UTRI Cons.

CARLO TAGLIENTI Cons. , relatore

 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 01 Settembre 2005

Visto il ricorso 7692/2005 proposto da:

(...)

rappresentato e difeso da:

(...)

contro

MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO

con domicilio eletto in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI, 12

presso la sua sede

 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI ROMA

e nei confronti di

(...)

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, degli atti indicati nell’epigrafe del ricorso, nonché per gli accertamenti richiesti nei limiti della domanda;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Udito il relatore Cons. Carlo Taglienti e uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza.

Visti gli artt. 19 [1] e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n.1034 [2], e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642 [3];

Considerato che, ad un primo esame, il Collegio ritiene che nella fattispecie non sia necessario richiedere anche lo stato di disoccupazione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza

accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione ai fini del riesame e rinvia alla Camera di Consiglio del 13 ottobre 2005 per la prosecuzione della trattazione dell’incidente cautelare [4] .

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

ROMA , li 02 Settembre 2005

Il Presidente: Mario DI GIUSEPPE

Il Relatore: Carlo TAGLIENTI

 

NOTE

[1]  Dispone che per presentare un ricorso al Tar è necessario il patrocinio di un avvocato.

[2]  Indica la procedura per la presentazione del ricorso.

[3]  E’ una norma tecnica che regola le domande di sopsensione degli atti amministrativi, che vengono impugnati davanti al Giudice amministrativo.

[4]  Vuol dire che il Tar ha disposto la sospensione del provvedimento impugnato e che la decisione definitiva avverrà in una fase successiva.