Il servizio contemporaneo in due discipline può essere usato alternativamente. Graduatorie, il punteggio vale per due materie. (Tar Toscana 4241/2006). da Cittadino Lex del 19/10/2006
Il docente precario, che ha prestato servizio contemporaneamente in due discipline, può spostare il relativo punteggio da una graduatoria ad un’altra. Così ha deciso il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana con una sentenza depositata il 5 ottobre 2006. Il caso riguadava una docente che, nell’anno scolastico 2003/2004, aveva prestato servizio contemporaneamente su due discipline. Rispettivamente: discipline economiche e aziendali (classe di concorso A017) e discipline giuridiche ed economiche (classe di concorso A019). E siccome la normativa sulle graduatorie permanenti consente di far valere solo 6 mesi di servizio per una sola disciplina, la docente, in sede di aggiornamento delle graduatorie del 2004, aveva scelto di utilizzare il punteggio riversandolo nella graduatoria di discipline economiche e giuridiche. Successivamente, però, all’atto dell’aggiornamento delle graduatorie per l’anno 2005, l’insegnante aveva ritenuto più conveniente togliere il punteggio di servizio fatto valere nel 2004 dalla graduatoria di discipline economiche e giuridiche per farlo valere nella graduatoria di discipline economiche e aziendali. Ma l’amministrazione scolastica, interpretando la normativa in modo restrittivo, non aveva consentito il cambio, argomentando che i servizi già fatti valere non potevavano essere più spostati da una graduatoria ad un’altra. Di qui l’esperimento dell’azione giudiziale , che terminava con l’accoglimento del ricorso. Secondo il Tar Toscana, infatti, le scelte sui titoli di servizio possono essere modificate anche in seguito. Specie se si tratta di servizi che non sono stati utilizzati in precedenza. (19 ottobre 2006)
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA TOSCANA IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA - I^ SEZIONE - ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A sul ricorso n. 1811/2005 proposto da (…) rappresentata e difesa dall’ avv. Nicola da Settimo Passetti ed elettivamente domiciliata in Firenze, via Puccinotti n. 10; c o n t r o MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA, in persona del Ministro pro-tempore, non costituitosi in giudizio; e nei confronti (…), non costituitasi in giudizio; per l’annullamento in parte qua, della graduatoria permanente dei docenti della scuola secondaria della provincia di Pisa, pubblicata il 13.7.2005, relativamente alla classe di concorso A017- Discipline economico aziendali, nella parte in cui alla ricorrente non sono stati attribuiti 132 ma solo 120 punti complessivi, non essendole stati riconosciti n. 12 punti per il servizio prestato [1]nell’anno scolastico 2003/2004, che invece sono stati attribuititi alla classe di concorso A019 - discipline giuridiche economiche; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti tutti della causa; Designato relatore, alla pubblica udienza del 23 maggio 2006, il Consigliere dott. Saverio Romano; Udito, altresì, per la parte ricorrente l’avv. F.Maccari delegato da N.Da Settimo; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue: FATTO E DIRITTO La prof.ssa (…) ha presentato domanda di aggiornamento della propria posizione nella graduatoria permanente predisposta dal C.S.A. di Pisa, ai sensi del bando annuale che regola la relativa procedura, chiedendo che il servizio di insegnamento prestato nell’a.s. 2003/2004 contemporaneamente sulle classi di concorso A017 e A019, già attribuito per intero sulla classe A019, le fosse invece conteggiato sulla classe A017 (come consentito dall’art. 3, comma 3 del bando ). Con atto notificato il 24 ottobre 2005, ha quindi impugnato la graduatoria definitiva, nella parte in cui non le sono stati attribuiti, sulla classe A017, i 12 punti rivendicati, invece conteggiati sulla classe A019. Il ricorso appare fondato. Il bando prevede che, dall’anno scolastico 2003/2004, il servizio prestato contestualmente in più insegnamenti è valutato per una sola graduatoria, a scelta dell’interessato (art. 3, comma 3 del decreto del Direttore Generale 31.3.2005 [2]). Secondo l’amministrazione resistente, l’aggiornamento della graduatoria non può riguardare altro che i titoli non valutati, e cioè quelli nuovi o non precedentemente presentati, mentre per quelli già fatti valere nulla potrebbe essere modificato (riferimento all’art. 1, comma 8, del bando). Invero, la disposizione richiamata dall’amministrazione prevede che, al punteggio già posseduto dai candidati, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli conseguiti successivamente al 21.5.2004 ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande ovvero a quelli già posseduti ma non ancora presentati entro la suddetta data del 21.5.2004. Pertanto, nulla potrebbe essere modificato per quanto riguarda i titoli già fatti valere. Rileva, in primo luogo, il Collegio che, anche seguendo l’interpretazione restrittiva prescelta dall’amministrazione scolastica, la conseguenza, nella fattispecie, non sarebbe quella di negare alla ricorrente il punteggio aggiuntivo reclamato. Infatti, per quanto riguarda l’insegnamento nella classe di concorso A017, prestato nell’a.s. 2003/ 2004 contestualmente a quello nella classe di concorso A019, il titolo non è stato fatto valere né risulta essere stato, comunque, valutato dall’amministrazione. Solo in sede di aggiornamento della graduatoria permanente la ricorrente ne ha effettivamente chiesto la valutazione, per la prima volta, come la legge le consente di fare (art. 3, comma 3 del bando), avendo prestato servizio, contemporaneamente, sulle corrispondenti classi di concorso. Peraltro, la giurisprudenza ha avuto occasione di affermare che l’interpretazione corretta della disposizione in questione, sia nel suo significato oggettivo sia nel combinarsi con le altre norme dello stesso testo normativo, esclude di ritenere che la scelta, fatta a suo tempo circa la graduatoria ove far valere il servizio prestato contestualmente in più insegnamenti, sia immodificabile. Nel senso contrario, depongono una serie di elementi, tra cui la circostanza che il docente, come specificato al comma 5, nel chiedere l’aggiornamento, può presentare domanda di trasferimento nella corrispondente fascia delle graduatorie permanenti di altra provincia, il che comporta il trasferimento in tutte le graduatorie in cui il docente è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia da cui lo stesso chiede di essere trasferito. Pertanto, il docente può aver deciso di non presentare alcuni titoli, ancorché posseduti, e chiedere l’aggiornamento della propria posizione in graduatoria (che potrebbe esserne stravolta); può anche chiedere di essere trasferito, con il punteggio aggiornato, nella graduatoria di altra provincia. Ne consegue che non potrebbe essergli negato di modificare la scelta, a suo tempo fatta, circa la graduatoria ove far valere il servizio prestato contestualmente in più insegnamenti, posto che l’art. 3, comma 3, non prescrive che debba trattarsi di scelta fatta per la prima volta (cfr. Tar Sicilia, Catania, IV, 21.10.2005 n. 1846). Per le ragioni esposte, il ricorso va accolto e, per l’effetto, il provvedimento impugnato deve essere, in parte qua, annullato. Le spese di giudizio restano a carico della ricorrente, attese le novità e le peculiarità della fattispecie. P. Q. M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte qua il provvedimento impugnato. Spese irripetibili. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa. Così deciso in Firenze, il 23 maggio 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori: Dott. Giovanni VACIRCA - Presidente Dott. Saverio ROMANO - Consigliere, rel. est. Dott. Bernardo MASSARI - Consigliere F.to Giovanni Vacirca F.to Saverio Romano F.to Mara Vagnoli p. Direttore della Segreteria DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 5 OTTOBRE 2006 Firenze, lì 5 OTTOBRE 2006 p.IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA F.to Mara Vagnoli m.p./ 5 Ric. n. 1811/05 testo NOTE [1] Corrisponde al punteggio massimo attribuibile per un anno di servizio prestato in scuole non di montagna. Il servizio prestato nei comuni di montagna in sedi scolastiche al di sopra dei 600 metri dà titolo alla corresponsione di 24 punti per anno scolastico. [2] E’ il decreto che regola l’integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007.
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