Spezzoni pari o inferiori a 6 ore,
non possono essere assegnati ai docenti
della primaria e dell'infanzia già con orario intero

 Orizzonte scuola 13.5.2014

di Paolo Pizzo - La Corte dei Conti del Piemonte conferma la nostra interpretazione. Con Deliberazione n. 50/2014 la Corte dei Conti del Piemonte ha affrontato la questione  della copertura delle ore alternative all’insegnamento della religione cattolica nella scuola primaria.

La questione, che apparentemente sembra riguardare solo l'assegnazione delle ore alternative alla religione cattolica, deve essere invece estensibile in via generale all'assegnazione delle ore in eccedenza per tutto l'anno ai docenti che abbiamo già un orario intero di 24 o 25 ore (docenti della scuola primaria o dell'infanzia).

Nella fattispecie il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo di Omegna assegnava al sig omissis, già docente a tempo determinato presso il medesimo istituto, l’incarico di docenza per n. 4,5 ore settimanali, al fine di assicurare l’attività di docenza nelle ore alternative all’insegnamento della religione cattolica.

La particolarità della vicenda attiene alla  circostanza che così facendo, avendo il  omissis un impegno come docente di scuola primaria per n. 24 ore settimanali, si veniva a determinare un superamento della soglia delle 24 ore settimanali, previste dalla contrattazione collettiva come ordinario orario di cattedra dei docenti della scuola primaria.

La Corte sottolinea come ai sensi dell’articolo 28 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 l’orario di lavoro è articolato in modo differente nei vari gradi scolastici, determinandosi in 24 ore settimanali (22 ore di insegnamento più 2 dedicate alla programmazione scolastica) per i docenti della scuola primaria.

Per quanto concerne l’organizzazione delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, è la circolare MIUR n. 316 del 28 ottobre 1987 ad offrire le prime indicazioni operative, prevedendo che “debbono prioritariamente essere utilizzati docenti totalmente o parzialmente in soprannumero o comunque tenuti al completamento in quanto impegnati con orario inferiore a quello d'obbligo, nonché docenti dichiaratisi disponibili a prestare ore eccedenti”. Solo in via subordinata si evidenziava la facoltà di “procedere  all'assunzione di supplenti nella misura in cui non si renda possibile provvedere con l'utilizzazione del personale già in servizio”.

Con successivo intervento, il legislatore detta una disciplina riferita proprio alle situazioni in esame: l’articolo 22, comma 4, della  legge n. 448/2001 ha previsto che “nel rispetto dell'orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici  attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali”.

Tale previsione normativa, invero non particolarmente brillante per chiarezza, ha poi trovato compiuta esplicazione nel D.M. 13 giugno 2007, contenente il “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo”.

Il decreto, dopo aver individuato, nell’articolo 1, commi da 1 a 3, le diverse tipologie di supplenze, distinte in annuali e temporanee, al comma 4 si occupa di un argomento diverso e cioè dei casi in cui all’interno dell’istituto scolastico sussistano delle ore di insegnamento di qualità o quantità tali da non concorrere a costituire autonome cattedre, né nell’organico di diritto né in quello di fatto.

Tale situazione è proprio quella relativa alla fattispecie oggi all’attenzione della Sezione.

Le ore alternative all’insegnamento della religione cattolica, infatti, non sono destinate ad essere coperte con il sistema delle supplenze: non costituiscono una materia ex sé né una cattedra da coprire con uno specifico docente che debba essere sostituito, trattandosi invece di organizzare la copertura per l’intero arco annuale, con varie proposte tematiche, di poche ore settimanali, spesso tra loro sovrapposte.

Ciò posto, escluso il ricorso all’ordinario sistema delle supplenze (annuali o temporanee), l’istituto cui ricorrere  è quello previsto dall’articolo 22 sopra riportato e dall’articolo 1, comma 4, del citato decreto ministeriale a mente del quale “per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, si dà luogo, in applicazione del comma 4 dell’articolo 22 della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, all’attribuzione, con il consenso degli interessati, dei citati spezzoni ai docenti in servizio nella scuola, in  possesso di specifica abilitazione, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali”.

Analoga previsione risulta contenuta nella circolare MIUR n. 1878 del 31 agosto 2013 secondo cui “le  ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da coprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza dell’istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni.

La predetta istituzione scolastica provvede alla copertura delle ore di insegnamento in questione secondo le disposizioni di cui al comma  4 dell’articolo 22 legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima…prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario, e successivamente al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo”.

Da quanto esposto deriva che le ore di insegnamento disponibili che non sono quantitativamente tali da costituire un’autonoma cattedra (non raggiungendo le 24 ore settimanali, per “cattedra” o “posto orario” intendendosi il posto ad orario intero), nei limiti delle 6 ore settimanali possono essere attribuite direttamente dal dirigente scolastico del singolo istituto secondo determinate modalità (vedi anche  la circolare MEF n. 26482 del 7 marzo 2011 avente ad oggetto le modalità di pagamento delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica):

a) in via prioritaria, al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario;

b) quindi a docenti con contratto a tempo indeterminato dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo;

c) poi a docenti con contratto a tempo determinato disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo;

d) infine, in via del tutto residuale, a personale supplente appositamente assunto.

Nel caso di attribuzione di ore a docenti con orario completo (e dunque come ore “eccedenti”), è previsto, in tutte le disposizioni normative sopra riportate, il limite di “24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo”.

Nelle fattispecie oggetto di esame tale limite è stato superato.

E ancora:

Secondo la fonte contrattuale, il limite delle 24 ore settimanali è derogabile per attività didattiche (in via ordinaria, cioè per l’intero anno scolastico) ma solo entro ristretti limiti (fino ad un massimo di 6  ore settimanali): che il riferimento sia proprio all’orario di lavoro del singolo docente lo si desume non solo dalla tipologia della fonte (la contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e dunque,  tra l’altro, l’orario di lavoro, certamente non l’organizzazione scolastica) ma anche dall’espresso riferimento, contenuto nell’articolo 30 del CCNI richiamato, all’orario d’obbligo di insegnamento (espressione chiaramente riferibile al rapporto del singolo docente).

Ciò posto, se si parte dal presupposto della sussistenza di tali limiti per le eccedenze di orario (id est, per le ore eccedenti l’orario d’obbligo dei docenti di scuola primaria pari a 24 ore settimanali), costituisce una conseguenza logico deduttiva affermare che  il limite delle “24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo” riferito all’attribuzione delle ore o frazioni di ore inferiori a 6 (come nella fattispecie in esame) non può essere inteso nel senso di ulteriori 24 ore settimanali rispetto alle stesse 24 d’obbligo.

Infatti, se è già la fonte contrattuale a porre limiti più stringenti per le ore eccedenti l’orario d’obbligo (6 ore settimanali in aggiunta alle 24), perderebbe completamente di significato un limite di 24 ore inteso come ore ulteriori rispetto a quelle d’obbligo: tra le due opzioni ermeneutiche in esame, appare preferibile seguire quella che consente di evitare una palese antinomia tra fonti normative e fonti contrattuali.

Diversamente, dovrebbe ritenersi che la fonte normativa sarebbe intervenuta in un campo (quello dei diritti e doveri del rapporto di lavoro) che non le compete, stabilendo la possibilità che l’orario di lavoro dei docenti possa protrarsi fino al limite delle 24 ore settimanali.

D’altra parte, quest’ultima lettura condurrebbe all’evidente incongruenza di un limite (nell’accezione di 24 + 24 ore) che, atteso l’orario complessivo delle scuole elementari (da 24 a massimo 40 ore settimanali ai sensi dell’articolo 4 DPR 89/2009), sarebbe di fatto mai raggiungibile.

Alla luce delle superiori considerazioni, appare ragionevole ritenere  che l’articolo 1, comma 4, del decreto ministeriale 13 giugno 2007 e la circolare MIUR 1878 del 31 agosto 2013, laddove prevedono il limite delle “24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo”, intendano escludere la possibilità di superare, nell’assegnazione delle  ore o frazioni di ore fino a 6, le complessive 24 ore settimanali. Tali  ore, pertanto, potrebbero essere assegnate come ore eccedenti solo nelle scuole secondarie, dove l’orario d’obbligo è di 18 ore settimanali (attribuendo fino ad un massimo di 6 ore si arriverebbe al limite delle  24 settimanali). 9 Di contro, tale possibilità risulterebbe preclusa nelle scuole primarie laddove l’orario d’obbligo è già fissato in 24 ore  settimanali: in tali casi, sarà necessario percorrere le altre opzioni offerte dalla disciplina di conferimento delle supplenze, secondo l’ordine imposto dalla medesima.
 

 

  Deliberazione Corte dei conti Piemonte n.50-2014

 


Sull'argomento, in risposta ad una scuola in data 31/8/2013, il nostro parere che anticipa le linee interpretative della Corte dei Conti
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