Valutazione del servizio militare
di leva o sostitutivo in sede di aggiornamento GAE

di Gianfranco Somma, DirittoScolastico.it
 

 

Il Decreto Ministeriale n. 235/2014, riguardante l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo, al comma 6 dell’art. 2 continua a prevedere, come i precedenti decreti ministeriali in materia, che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina, e ciò ad onta, non soltanto della giurisprudenza dominante, che riconosce la valutazione del servizio militare di leva e di quello ad esso assimilato anche se prestato “non” in costanza di nomina, purché espletato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l’accesso all’insegnamento, ma soprattutto ad onta di quanto previsto dal comma 7 dell’art. 485 del Decr. Leg.vo n. 297 del 1994 (T.U. Scuola), secondo cui il servizio militare di leva e quello civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti. Tanto, peraltro, nonostante che lo stesso D.M. richiami al suo primo punto il medesimo Decr. Leg.vo n. 297/1994.

E’ più che evidente, quindi, che i docenti che effettueranno l’aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento ben faranno a chiedere, comunque, la valutazione del servizio militare di leva o di quello civile ad esso assimilato anche se prestato non in costanza di servizio, atteso che l’art. 2, comma 6, del D.M. n. 253 del 2014 costituisce disposizione applicativa che non può derogare ai principi stabiliti dall’art. 485, comma 7, del Decr. Leg.vo n. 297/1994, in quanto norma sottordinata rispetto a quest’ultima.