Corte di Appello di Trieste – Sentenza n. 374 del 17.9.2014 La Corte di Appello di Trieste riconosce il servizio prestato a tempo determinato ad una docente ai fini giuridici ed economici e condanna ancora una volta il Miur al pagamento delle spese legali di Francesco Americo, DirittoScolastico.it La questione riguarda una lavoratrice appartenente ai ruoli del personale docente del Miur che, pur avendo accumulato molti anni di servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, non ha avuto riconosciuti detti periodi lavorativi ai fini giuridici ed economici. Il Giudice di primo grado, confermando l’infondatezza delle contestazioni del Miur, con sentenza n. 115 depositata il 16.07.2013 accoglieva il ricorso evidenziando che: “In definitiva, ritiene il giudicante che, applicando i principi desumibili dalle predette decisioni della corte di Giustizia (principi recentemente ribaditi nella suddetta sentenza 18 ottobre 2012 nelle cause riunite da C-302/2011 a C-305/2011 – Valenza) vada affermato, in forza della diretta applicazione della clausola 4 dell’Accordo Quadro, il diritto della parte ricorrente a percepire integralmente le differenze retributive in ragione dell’anzianità maturata sulla scorta del servizio reso in esecuzione dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui è causa, differenza da quantificarsi, in difetto di specifica contestazione, nell’importo di € 13.929,59 sulla base del conteggio prodotto, con riferimento al periodo da settembre 2008 a gennaio 2010. Sulle differenze retributive dovute, al cui pagamento va condannato il Ministero, andranno riconosciuti gli interessi legali dal di del dovuto fino al saldo [..]”. Avverso la suddetta sentenza il Miur interponeva appello chiedendo la riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado. Anche questa volta la Corte di appello di Trieste con la sentenza n. 374 del 17.09.2014 confermava la decisione di primo grado e respingeva la tesi dell’Amministrazione rilevando preliminarmente che l’introduzione dell’art. 9, comma 18 del D.L. 70/2011 convertito in legge 106/2011, che ha introdotto modifiche al comma 4 bis dell’art. 10 del d.lgs n. 368/2001, non è applicabile alle cause instaurate per il riconoscimento dell’anzianità di servizio non introducendo modifiche all’art. 6 del medesimo decreto. Sotto altro profilo, viene altresì rilevato che, sulla base dell’insegnamento della Corte di Giustizia UE, per giustificare una disparità di trattamento tra lavoratori con contratti a termine e lavoratori a tempo indeterminato occorre l’esistenza di elementi precisi e concreti che differenziano tale tipo di lavoro nel suo contesto ed in base a criteri oggettivi e trasparenti sicchè tale disparità deve far fronte ad un reale bisogno si da essere idonea a conseguire l’obiettivo desiderato e sia necessaria a tale fine. Nel caso di specie, trattandosi di lavoratori che hanno prestato sempre le medesime mansioni comparabili con quelle dei propri colleghi assunti a tempo indeterminato, risulta evidente la discriminazione esistente tra le due categorie di lavoratori che non risulta giustificabile in assenza delle ragioni oggettive. Il Miur anche in secondo grado viene condannato al pagamento delle spese legali di € 3.300,00 oltre iva e cpa e spese generali.
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