TFA II ciclo – Anche gli specializzandi del sostegno hanno diritto
ad accedere automaticamente di Elena Spina, DirittoScolastico.it Come ormai noto è stato avviato il secondo ciclo dei cd Tirocini Formativi attivi (di seguito TFA) attivati con il decreto n. 312 del 16 maggio 2014 e disciplinati a monte dal Decreto Ministeriale n. 249/2010, con cui il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (di seguito MIUR) ha regolamentato il canale abilitante che si è succeduto alle scuole di specializzazione per l’insegnamento (di seguito SS1S). I Tirocini Formativi Attivi sono finalizzati al conseguimento di un titolo abilitativo, attraverso una selezione di tipo concorsuale ex art. 97 Cost. Questa nuova tornata abilitante tra i vari visto e considerato sancisce che: “Considerato che nel precedente ciclo di Tfa in mancanza di un sistema di redistribuzione dei candidati idonei a livello territoriale è stato ammesso ai relativi percorsi un numero inferiore rispetto al numero dei posti autorizzati e resi disponibili dalle Università. Ritenuto opportuno valorizzare comunque i risultati delle prove di accesso consentendo l’ammissione in soprannumero a questo ii ciclo di Tfa per coloro che hanno sostenuto e superato tutte le prove di ammissione al precedente percorso di TFA risultando all’esito delle stesse idonei ma non utilmente collocati in graduatoria per mancanza dei posti disponibili nell’Ateneo di riferimento..”. Lo stesso Decreto all’art. 3 comma 6 e 7 dispone quindi espressamente un canale privilegiato per alcune specifiche categorie nei seguenti termini: “sono ammessi in soprannumero ai corsi TFA senza dover sostenere alcuna prova coloro che hanno superato l’esame di ammissione alle scuole di specializzazione per l’insegnamento (SSIS) che si sono iscritti cioè hanno sospeso la frequenza senza aver sostenuto l’esame per l’abilitazione ai sensi dell’art. 15, comma 17 D.m. 249/2010, ivi compresi coloro che fossero risultati idonei e in posizione utile in graduatoria ai fini di una seconda abilitazione …sono altresì ammessi in soprannumero coloro che hanno superato l’intera procedura selettiva per più classi di abilitazioni nel precedente ciclo Tfa e che hanno optato per la frequenza di un solo corso di Tfa, coloro che hanno sospeso la frequenza del Tfa per cause sopravvenute e comunque non a loro imputabili, nonché coloro che sono risultati idonei ma non collocati in posizione utile ai fini della frequenza del I ciclo TFA”. Dunque il Decreto consente l’accesso diretto ed in soprannumero a chi già in passato abbia conseguito l’idoneità alla frequenza di corsi abilitanti, superando le varie prove d’esame, ma non abbia poi frequentato i corsi, anche per la carenza del numero di posti. Le disposizioni del Decreto ingiustamente e con gravissima disparità di trattamento paiono non prevedere lo stesso privilegio relativamente a chi abbia conseguito la idoneità, anche nei percorsi formativi speciali dedicati al sostegno. In realtà, anche gli idonei a questi corsi specializzandi avrebbero piena e legittima aspettativa di vedersi consentire l’accesso diretto a tutti i corsi di abilitazione, infatti anche attraverso i corsi speciali per il sostegno è stata effettuata una vera e propria selezione, attraverso test pre selettivi, prove scritte e prove orali. Il percorso è stato pertanto identico ed è stato identicamente attivato con gravissimo ritardo e questo ha avuto numerose conseguenze nella gestione di questi corsi, tanto appunto che moltissimi pur avendo superato la selezione ed essendo idonei non hanno potuto partecipare e conseguire l’abilitazione per carenza di posti. E’ peraltro noto che l’Amministrazione con operato frastagliato e contraddittorio, ha dapprima bloccato sin dal 2008 ogni possibilità di abilitazione, senza predisporre nessuna alternativa. Ha fatto poi perdere a moltissimi la chance della abilitazione e prima ancora del Concorso pubblico, il cui accesso era consentito soltanto agli abilitati, oggi queste persone appaiono nuovamente aggravate e costrette ingiustamente ad una nuova selezione, con gravissima disparità di trattamento rispetto a chi invece viene espressamente incluso nell’accesso diretto dalla norma supra citata dell’art.3. Ove il decreto ed i bandi delle Università dovessero essere interpretati nel senso della esclusione degli idonei del sostegno da questo canale privilegiato, si manifesterebbero gravissima illegittimità e gravissima disparità di trattamento. Queste modalità di amministrazione della cosa pubblica si caratterizzerebbero per aver avuto un iter ingiusto e illegittimo sotto diversi profili, danneggiando ancora una volta i precari della scuola dal punto di vista professionale e umano, sottoponendoli ad un iter ingiustamente e immotivatamente più gravoso di formazione e di difesa e da ultimo costituirebbe, inoltre, espressione del potere organizzatorio sindacabile dall’autorità giudiziaria sotto il profilo della logicità e completezza della motivazione.
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