Graduatoria di Istituto.
La II fascia è finalmente un diritto per i docenti precari delle scuole dell’infanzia e primarie
in possesso del diploma di scuola
o istituto magistrale conseguito entro l’anno 2001-2002

di Elena Spina, DirittoScolastico.it
 

 

Nelle ultime settimane ha assunto una particolare importanza quanto il Consiglio di Stato nella Adunanza del 5 giugno 2013 in occasione dell’affare n. 4992/2012. In questa occasione, infatti, i giudici di palazzo Spada pur rigettando sotto diversi profili, hanno definito, con estrema chiarezza, una serie di antiche questioni in materia di graduatoria ad esaurimento e di abilitazione all’insegnamento, ma soprattutto hanno dato importanti chiarimenti in materia di graduatorie di Istituto e abilitazione.

In particolare, i temi affrontati riguardano i docenti precari delle scuole dell’infanzia e primarie in possesso del diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l’anno 2001-2002.

Vediamo sinteticamente i profili più significativi della pronuncia. Quanto ai docenti della scuola dell’infanzia e primaria, che abbiano conseguito, entro l’anno scolastico 2001-2002 il diploma di scuola o istituto magistrale, il Cds ritiene che il titolo vada considerato a tutti gli effetti titolo abilitante ex lege.

Questo è di particolare interesse per tutti coloro che si stanno apprestando a valutare l’iscrizione ai Pas e per tutti coloro che stanno aspettando il D.M. relativo agli aggiornamenti delle graduatorie di Istituto (oggi possibile in II fascia per i diplomati magistrali entro 2001/2002) e/o ad esaurimento. Infatti il Collegio sancisce che: “Illegittimo è invece il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l’anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia. Si tratta di un profilo appena accennato nel ricorso in oggetto, che tuttavia deve essere esaminato. La disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell’istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell’infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l’art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l’art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Questo ultimo profilo è estremamente attuale e rilevante oggi, alla vigilia dell’avvio in numerose Università italiane dei cd. Percorsi Abilitanti Speciali. Pertanto, non ha necessità di abilitarsi ulteriormente per l’insegnamento nelle classi di concorso e ordinamenti scolastici attinenti, chi possa vantare il diploma  “attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell’infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale (per la scuola primaria)” .

Quanto all’inserimento oggi, in graduaotria ad esaurimento di aspiranti docenti inseriti in III fascia delle graduatorie di istituto il Consiglio di Stato ha così statutito: “il diritto di quanti abbiano conseguito l’abilitazione magistrale entro l’anno 2001-2002, può derivare esclusivamente dal fatto che gli stessi soggetti non erano inseriti nelle graduatorie permanenti, di cui all’art. 1 d.l. 7 aprile 2004, n. 97, e non si trovavano in una delle situazioni transitorie ai fini del conseguimento del titolo abilitante, che la legge stessa prende in considerazione per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento. Pertanto, se si ritiene illegittima la loro mancata inserzione nelle suddette graduatorie permanenti, che vengono a formare le graduatorie ad esaurimento, il ricorso è tardivo; se, invece, si vuole che l’acquisizione, medio tempore e successiva all’entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, da parte di soggetti in possesso di abilitazione magistrale degli altri requisiti idonei a consentirne l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento debba consentire l’apertura di queste ultime graduatorie, la questione è infondata visto che la legge non consente l’aggiornamento se non in ipotesi specificamente determinate.”.

Pertanto, la domanda di inserimento in graduatoria ad esaurimento proposta oggi (che non sia un mero aggiornamento) sarebbe ormai tardiva oppure infondata, considerato che l’art. 1, co 605 lett. e) L. 27 dicembre 2006, n.296 ha trasformato ormai le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento. Ma non dimentichiamo che la primavera porterà la riapertura delle graduatorie di istituto quindi tutti gli interessati di cui in argomento potranno pretendere da subito attraverso apposite istanze e diffide il legittimo inserimento nella II fascia, quali abilitati.

 

Avv. Elena Spina

 

 

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