Tribunale di Milano – Sentenza del 22 gennaio 2013

Rinuncia alla nomina in ruolo da graduatoria 2010
ai sensi della C.M. n. 73-2011

 da DirittoScolastico.it

Il Tribunale di Milano affronta con questa sentenza del 22.01.2013 una questione molto particolare relativa alla nota vicenda accaduta nel 2011, quando furono disposte immissioni in ruolo sia dalla graduatoria 2010 che da quella del 2011.

Tizia, risultata prima in entrambe le graduatorie 2010 e 2011 nella provincia di Milano, decideva di avvalersi della facoltà prevista dalla circolare ministeriale n. 73 del 10.8.2011 con cui il MIUR prevedeva la possibilità, in via eccezionale, di rinunciare alla nomina sulla dotazione per l’anno scolastico 2010/2011 rimanendo in posizione utile per il conseguimento della nomina in ruolo in relazione alla dotazione organica per l’anno scolastico 2011/2012.

Caio, secondo nella graduatoria del 2011 e dunque escluso dall’unica immissione in ruolo a causa della scelta di Tizia, ricorreva al Giudice del Lavoro sostenendo che la facoltà di scelta sarebbe stata eccezionale in quanto riservata ai soli docenti inseriti a pettine per ordine commissariale, e che, se interpretato invece nel senso di consentire tale scelta indiscriminatamente a tutti i docenti, la circolare ministeriale in questione fosse illegittima.

Il Giudice dott. Fabrizio Scarzella (già noto per avere depositato ad aprile 2012 la prima sentenza di merito italiana relativa al diritto all’inserimento a pettine), ha respinto il ricorso accogliendo pienamente le argomentazioni della docente resistente, difesa dagli Avv.ti Marco Fusari ed Ezio Guerinoni.

In particolare, il Tribunale di Milano ha da un lato ritenuto giuridicamente qualificato l’interesse di Tizia a entrare in ruolo dalla graduatoria del 2011; graduatoria che, seppure posteriore, avrebbe teoricamente consentito maggiore “tranquillità” rispetto a quella del 2010, la quale era invece soggetta a contestazioni pendenti riguardanti gli inserimenti a pettine e il punteggio da attribuire a un terzo docente per lo svolgimento del servizio militare non in costanza di nomina.

Dall’altro, l’eccezionalità della scelta prevista dalla circolare ministeriale n. 73 del 10.8.2011 è connessa in re ipsa alla straordinaria immissione in ruolo dei docenti attraverso l’utilizzo di due diverse graduatorie, e non riguarda invece esclusivamente situazioni particolari di cui – peraltro – non vi è traccia nella norma.

Avv. Marco Fusari

 

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