Tar Trento – Ordinanza n. 91 del 26.7.2013

Soglia di 7/10 (35/50) non applicabile alle prove preselettive del concorso a cattedra.

 da DirittoScolastico.it

La soglia di sufficienza qualificata, fissata in 7/10 per le prove concorsuali scritte, grafiche o pratiche e orali del concorso a cattedra non deve applicarsi anche alle prove preselettive. Per queste ultime, infatti, nulla disponendo la norma, sembra più logico – diversa essendo la ratio, consistente non tanto nella valutazione delle capacità didattiche dei concorrenti, quanto nell’esigenza di contenimento del numero dei concorrenti – che la soglia di ammissione alle prove vere e proprie sia costituita dal punteggio di sufficienza non qualificata, e cioè 6/10 (30/50 nella fattispecie, e non 35/50 come previsto dal bando).

Il ricorso, inoltre, non è tardivo, se il ricorrente (prima escluso e poi riammesso con riserva dopo semplice richiesta scritta) impugna, entro i 60 giorni canonici, il definitivo provvedimento di esclusione.

 

Avv. Roberta Agnoletto e Avv. Denis Rosa

 

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