Tar Veneto – Sentenza n. 1523 dell'11 dicembre 2012.

Condannato il Miur che non esegue la sentenza di riconoscimento dell’anzianità maturata dai ricorrenti nei servizi non di ruolo prestati.

 da DirittoScolastico.it

A seguito di inottemperanza alla sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Padova passata in giudicato con cui è stato dichiarato il diritto dei ricorrenti al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati, il Tribunale dichiara l’obbligo del MIUR di conformarsi al giudicato, nomina un Commissario “ad acta” per l’ipotesi di eventuale inerzia, condanna il MIUR alle spese di giudizio e dispone che la sentenza venga comunicata alla Procura Regionale della Corte dei Conti di Venezia per l’accertamento della sussistenza di eventuali ipotesi di danno erariale e delle relative responsabilità.

***

N. 01523/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01277/2012 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1277 del 2012, proposto da:
[omissis];

contro

Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, non costituito in giudizio.

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Padova, sezione lavoro, n. 18 del 14/1 – 22/7/2011, passata in giudicato.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2012 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con la sentenza in epigrafe si chiede l’ottemperanza da parte del Ministero resistente alla sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Padova n.18 del 14 gennaio -22 luglio 2011 passata in giudicato con cui è stato dichiarato il diritto dei ricorrenti al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto scuola al personale docente assunto a tempo indeterminato, con condanna dell’amministrazione a collocare ciascuno dei ricorrenti al livello stipendiale corrispondente all’anzianità di servizio maturata.

All’odierna udienza, dopo discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
 

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto.

La sentenza in epigrafe risulta passata in giudicato e l’amministrazione, pur ritualmente evocata, è rimasta inerte.

Conseguentemente il Ministero resistente risulta tenuto, come da congruenti richieste a:

- riconoscere ai fini giuridici ed economici l’anzianità di servizio maturata da ciascun ricorrente in relazione ai servizi di insegnamento non di ruolo prestati fino alla data della sentenza;

- determinare la progressione stipendiale spettante per effetto dell’anzianità riconosciuta;

- stabilire il trattamento economico goduto tempo per tempo e quello attualmente spettante;

- inviare le suddette determinazioni alla Ragioneria Territoriale dello Stato onde provvedere al pagamento della nuova retribuzione – se in servizio con contratto a tempo determinato o indeterminato,- e delle maturate differenze retributive;

-  provvedere al pagamento delle spese di lite del precedente giudizio, liquidate in euro 4500 IVA e CPA ;

L’Amministrazione dovrà altresì corrispondere a parte ricorrente gli interessi legali maturati successivamente all’1 aprile 2012 fino alla data del mandato di pagamento.

L’Amministrazione dovrà corrispondere a parte ricorrente le somme sopra indicate, adottando gli atti a tal fine necessari, entro il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla notificazione della stessa, se anteriormente avvenuta.

Per l’eventualità in cui l’Amministrazione non dia tempestiva esecuzione al decreto suddetto entro il termine suindicato, scaduto il termine medesimo ed entro 60 giorni dalla apposita istanza del difensore dei ricorrenti, il Prefetto della Provincia di Padova o Dirigente da lui nominato, provvederà quale Commissario ad acta in vece e luogo dell’organo inadempiente e con spese a carico di quest’ultimo, ad adottare gli atti necessari per dare corretta e completa esecuzione al provvedimento giurisdizionale medesimo nel rispetto delle indicazioni contenute nella presente sentenza.

Parte ricorrente chiede che questo Tribunale stabilisca la somma di denaro dovuta dall’Amministrazione per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato.

Al riguardo il Collegio ritiene tuttavia sufficiente la necessaria corresponsione degli interessi legali, senza che si debba fare ricorso nel caso di specie all’istituto introdotto dall’art. 114 quarto comma lettera e) cpa.

Si rende necessario che la presente sentenza sia comunicata, una volta passata in giudicato, alla Procura Regionale della Corte dei Conti di Venezia per l’accertamento della sussistenza di eventuali ipotesi di danno erariale e delle relative responsabilità, considerando che l’Amministrazione non ha fornito alcuna spiegazione in ordine al protrarsi della mancata esecuzione.

Le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca di conformarsi al giudicato nei modi e nei termini di cui in motivazione;

-  nell’eventualità di un inutile decorso del termine indicato in motivazione è nominato fin d’ora, quale Commissario “ad acta”, entro il termine e con le modalità indicati in motivazione, il Prefetto della Provincia di Padova o Dirigente da lui nominato;

- condanna il Ministero dell’Istruzione a rifondere a parte ricorrente, a titolo di competenze, la somma che si liquida nella misura complessiva di € 1.500,00, oltre a i.v.a. e a c.p.a. .

Si dispone che la presente sentenza, ove passata in giudicato, sia comunicata alla Procura Regionale della Corte dei Conti di Venezia per l’accertamento della sussistenza di eventuali ipotesi di danno erariale e delle relative responsabilità.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Riccardo Savoia, Consigliere, Estensore

Marco Morgantini, Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Altri Articoli di possibile interesse:

punto elenco

TAR Veneto – Sentenza. n. 5432 del 30-10-2003 (Trasferimento alunni - nulla osta - diniego - "non eccezionalità" delle ragioni addotte dall'interessato - legittimità - sussiste). ...

punto elenco

Corte di Appello di L’Aquila – Sentenza n. 1258 del 10 dicembre 2012 Multa la bidella? Preside incompetente (Avv. Francesco Orecchioni) ...

punto elenco

Tar Veneto – Sentenza n. 1907 del 27-12-2011 Determinazione delle ore di sostegno: carattere dinamico ma limiti nel quadro di ragioni e vincoli oggettivi. ...

punto elenco

TAR Veneto – Sentenza n. 2691 del 05-09-2008 (Nessuna disposizione conforta la tesi che l'esito dell'esame di maturità non dovrebbe dipendere solo dal suo svolgimento, e che le prove d'esame, pur rilevanti, non potrebbero pregiudicare la promozione di un candidato che abbia avuto un curriculum più che sufficiente). ...

punto elenco

Tar Veneto – Sentenza n. 1165 del 11 luglio 2011 Mancata ammissione alla classe successiva - breve durata del consiglio di classe - insufficiente valutazione dello studente - non sussiste. ...