Tar Puglia Lecce – Sentenza n. 1781 del 18 ottobre 2011
La
mancata indicazione degli Istituti nella domanda di inserimento
in graduatoria non comporta l’esclusione dalla graduatoria stessa.
da
DirittoScolastico.it
La mancata indicazione delle sedi prescelte non può determinare
l’esclusione dalla graduatoria della ricorrente, che con la
presentazione della domanda manifestava chiaramente l’intenzione di
continuare a permanere in graduatoria e ottenere nuovi incarichi di
supplenza per i successivi anni.
L’esclusione disposta appare frutto di una considerazione
formalistica, ancorché si fondi su quanto prescritto dal
D.M. n. 56/2009, posto che l’Amministrazione avrebbe potuto
chiaramente desumere la volontà della ricorrente e accordare
favorevole ingresso alla sua domanda (tenuto anche conto che gli
insegnamenti di cui trattasi sono attivati in un limitato numero di
Istituti).
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configurabile un vero e proprio obbligo giuridico, da parte
della Amm/ne scolastica di organizzarli poiché la valutazione in
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esclusivamente agli organi scolastici competenti). ...