Consiglio di Stato - Parere n. 2258 del 3.6.2011
Graduatorie: il Consiglio di Stato ribadisce
la validità del principio dell'inserimento a pettine.
da
DirittoScolastico.it
La pronuncia della Corte Costituzionale (Sentenza 9 febbraio 2011 n.
41), nell'eliminare dal mondo giuridico la disposizione illegittima
(art. 1, comma 4-ter, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134),
di natura innovativa e comunque non conforme ai principi che
ordinano la materia, ha ribadito la validità, sulla base delle norme
in vigore, del principio dell'inserimento a pettine per i docenti
che chiedono il trasferimento ad altra provincia.
Da ciò discende l'illegittimità delle disposizioni regolamentari
impugnate. E precisamente:
-
decreto ministeriale 8 aprile 2009 n. 42, nella parte in cui,
all'art. 1, comma 11, stabilisce che il personale docente che si
avvale della facoltà di indicare, nell'istanza di iscrizione
(ovvero permanenza, conferma, aggiornamento) delle graduatorie
provinciali permanenti, ulteriori tre province in cui figurare
in graduatoria per il biennio 2009-2011, viene collocamento in
quelle graduatorie in posizione subordinata ("in coda") al
personale incluso in III fascia;
-
lo stesso decreto n. 42, nella parte in cui, all'art. 12, comma
1, stabilisce che "in coda alla III fascia vengono collocati,
secondo la fascia di appartenenza e con il relativo punteggio, i
docenti che hanno scelto la provincia ai sensi del precedente
art. 1 ,comma 11…"..
(Provvedimento inviato dall'Avv. Mario Ferreri)
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