Tribunale di Modica - Sentenza n. 45-2009
Contratto di supplenza sottoposto a termine
Cessazione degli effetti al verificarsi dell'evento voluto quale
termine finale
Manifestazione di recesso non necessaria.
Il contratto di supplenza sottoposto a termine, anche se
successivamente prorogato, conserva la sua natura di contratto
sottoposto a termine finale, atteso che l'evento dedotto nel
contratto stesso ed al verificarsi del quale è stata ricollegata la
cessazione degli effetti contrattuali, è pur sempre un evento "certus
an", sebbene "incertus quando".
Ne consegue che, secondo la
generale disciplina dei contratti soggetti a termine, gli effetti
del contratto cessano automaticamente al verificarsi dell'evento
voluto dalle parti quale termine finale, senza che, a tale scopo,
occorra alcuna ulteriore manifestazione di volontà (di recesso)
delle parti stesse, la quale, se presente, ha carattere meramente
dichiarativo, e non già costitutivo, della cessazione (già
intervenuta) degli effetti contrattuali.
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Sentenza n. 45/2009
TRIBUNALE DI MODICA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Tribunale di Modica in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Sandra Levanti,
alla pubblica udienza del 5 maggio 2009, ha pronunciato e
pubblicato, mediante sottoscrizione del verbale, che per relationem
la contiene, la seguente
SENTENZA
ex art.
281-sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 364/2005 R.C.L., promossa
da
XXX, nata a [omissis] ed ivi residente in nella via [omissis],
rappresentata e difesa - giusta procura a margine dell'atto
introduttivo - dall'avv. [omissis] del foro di Ragusa
-
ricorrente -
contro
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "[omissis]" di [omissis], in persona
del Dirigente Scolastico pro-tempore, corrente in [omissis]
-
resistente contumace -
*******
Rilevato che, con ricorso depositato il 28.11.2005, XXX, premettendo
di aver lavorato presso l'Istituto Comprensivo Statale "[omissis]"
di [omissis], inizialmente con contratto a tempo determinato
decorrente dal 20.9.2004 sino al 5.10.2004, di poi prorogato sino al
4.11.2004 ed ancora dal 5.11.2004 sino alla "data di emissione del
Decreto del Dirigente Scolastico che, previo parere del Consiglio
Scolastico Provinciale, avrebbe dovuto statuire in merito alla
posizione contrattuale dell'insegnante sostituita", e di avere,
successivamente, sottoscritto un ulteriore contratto di lavoro con
decorrenza dal 7.1.2005 e scadenza al 30.6.2005, ha chiesto che il
Giudice del Lavoro adito volesse "dire e ritenere che la prof.ssa
XXX ha prestato servizio presso l'Istituto Comprensivo "[omissis]"
di [omissis] dal 24.12.2004 al 06.01.2005, conseguentemente ritenere
nulla e/o illegittima la dichiarazione prot. n. 4241 retrodatata al
27.12.2005 (n.d.r., rectius 27.12.2004) ma consegnata in data
27.01.2005, con la quale il Dirigente Scolastico del suddetto
Istituto ha comunicato alla odierna ricorrente la "rescissione" del
contratto di lavoro stipulato in data 20.09.2004, a far data dal
24.12.2004 e per l'effetto condannare l'Istituto Comprensivo
"[omissis]" di [omissis], in persona del suo Dirigente pro tempore
al pagamento in favore dell'odierna ricorrente di quanto alla stessa
dovuto a titolo di retribuzione e contribuzione ed ogni ulteriore
incremento professionale previsto per le supplenze nel comparto
scuola, per il periodo corrente dal 24.12.2004 al 06.01.2005. Con
conseguente integrazione di quanto liquidato a titolo di TFR", con
vittoria di spese e compensi;
Considerato che l'Istituto Comprensivo "[omissis]" di [omissis] non
si è costituito in giudizio, nonostante la regolarità della notifica
del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione
dell'udienza;
Rilevato che il contratto stipulato in data 20.9.2004, tra l'odierna
ricorrente ed il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo
"[omissis]" di [omissis], "per la sostituzione della Prof.ssa
[omissis] per la classe di concorso A043 (ital., storia, ed. civica,
geog. sc. media), per n. 18 ore settimanali di lezione", con
iniziale decorrenza dal 20.9.2004 sino al 5.10.2004, termine
successivamente prorogato (giusta contratto sottoscritto il
6.10.2004) dal 6.10.2004 sino al 4.11.2004, ha subìto un'ulteriore
proroga in forza di contratto del 5.11.2004, nel quale è stata
contemplata la prosecuzione del rapporto lavorativo "con decorrenza
dal 05/11/2004 e cessazione alla data di emissione del decreto del
sottoscritto Dirigente Scolastico che, previo parere del Consiglio
Scolastico Provinciale, preveda un diverso utilizzo o la risoluzione
del rapporto d'impiego della Prof.ssa [omissis]";
Ritenuto che, anche a seguito della seconda proroga, il contratto
intercorso tra le parti ha conservato la propria natura di contratto
sottoposto a termine finale, atteso che l'evento dedotto nel
contratto stesso ed al verificarsi del quale è stata ricollegata la
cessazione degli effetti contrattuali, è pur sempre un evento "certus
an", sebbene "incertus quando";
Ritenuto che, pertanto, secondo la generale disciplina dei contratti
soggetti a termine, gli effetti del contratto cessano
automaticamente al verificarsi dell'evento voluto dalle parti quale
termine finale, senza che, a tale scopo, occorra alcuna ulteriore
manifestazione di volontà (di recesso) delle parti stesse, la quale,
se presente, ha carattere meramente dichiarativo, e non già
costitutivo, della cessazione (già intervenuta) degli effetti
contrattuali;
Ritenuto che, nella specie, avendo le parti convenuto, quale termine
finale, la "data di emissione" del decreto con cui il Dirigente
Scolastico, previo parere del Consiglio Scolastico Provinciale,
avesse previsto un diverso utilizzo o la risoluzione del rapporto
d'impiego dell'insegnante temporaneamente sostituita dalla
ricorrente, è da tale data (ossia dal 23.12.2004) che sono cessati
gli effetti del contratto stipulato il 20.9.2004, senza che possa
farsi riferimento alla successiva data di comunicazione del citato
decreto del Dirigente Scolastico ovvero a quella di comunicazione
della "rescissione" del (id est, del recesso dal) contratto stesso;
Ritenuto, sotto altro profilo, a scanso di equivoci, che nella
fattispecie in esame non può neppure trovare applicazione l'art. 37
del CCNL del personale del comparto scuola (richiamato nella nota
del dì 1.2.2005, a firma del dirigente scolastico, [omissis],
indirizzata al dirigente del C.S.A di Ragusa ed avente ad oggetto
"richiesta di consulenza"), il quale, al comma 3, stabilisce che,
nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente,
"qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a
decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di
un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una
data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa
delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è
costituito per l'intera durata dell'assenza";
considerato, invero, che, nel caso a mano, la sospensione delle
lezioni per le vacanze natalizie non è intervenuta durante un
periodo di assenza temporanea dal servizio del docente sostituito
dalla ricorrente, bensì si è posta tra un periodo (dal 20.9.2004 al
23.12.2004) in cui la XXX ha sostituito un docente (la prof.ssa
[omissis]) temporaneamente assente dal servizio ed un successivo
periodo (dal 7.1.2005 al 30.6.2005) in cui la stessa XXX ha lavorato
occupando un posto divenuto vacante per intervenuta risoluzione del
rapporto di impiego del docente (sempre la prof.ssa [omissis]), che
dunque non era più assente dal servizio, ma, più radicalmente, non
era più in servizio;
ritenuto, in conclusione, che il ricorso va rigettato;
ritenuto che, stante la contumacia di parte resistente, nulla va
disposto sulle spese processuali;
P.Q.M.
Il Giudice
del Lavoro, definitivamente decidendo nella controversia n. 364/2005
R.C.L., promossa da XXX, con ricorso depositato in data 28.11.2005,
nei confronti l'Istituto Comprensivo "[omissis]" di [omissis], nella
contumacia di quest'ultimo,
RIGETTA il ricorso.
NULLA sulle spese processuali.
Così deciso in Modica il 5 maggio 2009.
Il Giudice del Lavoro
Dr. Sandra Levanti