Tribunale di Livorno
Sentenza n. 1222-2009

Contratti a tempo determinato - mancata previsione degli scatti di anzianità - violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e adeguata retribuzione - sussistenza.

La reiterazione di contratti a tempo determinato, senza diritto a scatti retributivi, comporta una situazione di differente trattamento con i docenti a tempo indeterminato, non giustificata dalla disuguaglianza nella prestazione fornita dai lavoratori, dalle modalità o dalla durata della stessa.

Tale situazione, in contrasto con quanto sancito dalla sentenza della Corte Europea di Giustizia del 13.09.07, non può essere giustificata alla luce della contrattazione collettiva, che non può essere in contrasto con norme imperative, quali la Costituzione della Repubblica italiana che sancisce all'art. 3 il principio di eguaglianza.

La mancata previsione degli scatti di anzianità non impedisce pertanto di riconoscerli in base ai principi generali dell'ordinamento di uguaglianza e adeguata retribuzione, sanciti nel1a nostra Costituzione agli artt. 3 e 36.


 
 da DirittoScolastico.it 

***

Sentenza n. 1222/2009
(tratta da unicobaslivorno.it)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO - SEZIONE LAVORO


nella persona del giudice unico Dott. Jacqueline Monica MAGI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 658/2009 R.G.
promossa da: omissis

contro:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA - CONVENUTO CONTUMACE

UFFICIO SCOLASTICO PROVINICIALE DI LIVORNO IN PERSONA DEL DIRIGENTE IN CARICA
elettivamente domiciliato in C/O PROVVEDITORATO AGLI STUDI - LIVORNO presso e nello studio dell'avv. PAGLIARO ANGELO che lo rappresenta e difende; CONVENUTO

Con ricorso depositato in data 29.04.2009 i ricorrenti in intestazione convenivano in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione e l'Ufficio scolastico provinciale di Livorno davanti il Giudice del Lavoro dei Tribunale di Livorno chiedendo dichiararsi il diritto dei ricorrenti al riconoscimento degli scatti retributivi di anzianità dall'inizio del rapporto di lavoro a tempo determinato con relativa condanna dell'amministrazione al pagamento della somma, oltre interessi legali sulle somme dalle singole scadenze al saldo.
All'uopo i ricorrenti esponevano quanto segue:
- di essere tutti dipendenti del ministero convenuto con contratto di lavoro a tempo determinato e di non aver ricevuto, in forza di detto contratto, alcuno scatto di anzianità con relativa progressione retributiva negli anni decorsi;
- che ciò determina una disparità di trattamento con i lavoratori a tempo indeterminato, come ha evidenziato la Corte di Giustizia Europea con sentenza del 13.09.07, violando le direttive CEE e la Costituzione della Repubblica italiana art. 3 e ha provocato già sentenze di merito nel senso chiesto qui dai ricorrenti.
Il Ministero della Pubblica Istruzione e l'Ufficio scolastico provinciale di Livorno si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea, poiché infondata in fatto ed in diritto.
Esponevano i convenuti che la normativa di riferimento principale nel campo sono i contratti collettivi di lavoro del settore, di fronte ai quali soccombono le fonti normative contrastanti e che i CCNL del settore nulla dicono in ordine agli scatti di anzianità per i contratti a tempo determinato, non menzionando detto diritto oggi vantato dai ricorrenti.
Il processo veniva istruito a mezzo di produzioni documentati non necessitando di ulteriore istruttoria.
All'udienza del 26.11.09 1a causa veniva discussa ed il giudice emetteva sentenza che veniva letta dopo che le parti si erano allontanate.

Occorre considerare la realtà dei precari a tempo determinato che si trovano a lavorare con una serie di contratti ma di fatto continuativamente, senza mai vedersi riconosciuto il diritto ad uno scatto retributivo, contrariamente ai colleghi assunti a tempo indeterminato, che ne godono regolarmente. Ciò ingenera una indubbia situazione di differente trattamento fra i primi ed i secondi, trattamento diverso non giustificato da disuguaglianza nella prestazione fornita dai lavoratori, dalle modalità o dalla durata delle stesse, che sono identiche, pur se regolate da contratti diversi, gli uni a tempo determinato e gli altri a tempo indeterminato. Ciò inoltre appare palesemente in contrasto con la sentenza della Corte Europea di Giustizia del 13.09.07 e viene giustificato alla luce della contrattazione collettiva ritenuta norma primaria.
Detta contrattazione però è pacifico che non possa essere in contrasto con norme imperative e tale deve essere considerata la Costituzione della Repubblica italiana che sancisce il principio di eguaglianza all'art. 3.
Alla luce di detto principio appare anomala la situazione che si verifica atteso che i precari si vedono reiterare una serie di contratti a tempo determinato al posto di un contratto a tempo indeterminato.
La mancata previsione degli scatti di anzianità non impedisce di riconoscerli in base ai principi generali dell'ordinamento di uguaglianza e adeguata retribuzione, sanciti nella nostra Costituzione, art. 3 e 36.
Per questi motivi il ricorso va accolto e gli scatti vanno riconosciuti.
Spese a carico di parte soccombente.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando così provvede:

1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la amministrazione convenuta al pagamento delle rispettive somme corrispondenti all'accertato diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuti dalla PA gli scatti retributivi di anzianità dall'inizio del rapporto di lavoro, oltre interessi.

2) Spese a carico del soccombente liquidate forfetariamente in € 3.500,00 di cui € 1.700.00 per onorari oltre IVA e CAP come per legge.

Livorno, lì 26.11.2009

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2010


 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE


La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (atto n. 132);
considerato che la revisione degli ordinamenti del secondo ciclo, avviata con la cosiddetta Riforma Moratti - di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, modificata dal Governo Prodi con la legge 2 aprile 2007, n. 40 -, è stata proposta all'esame del Parlamento dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni informali di rappresentanti delle associazioni di categoria, della Cabina di regia sui nuovi licei e di esperti svolte dalla Commissione Cultura, scienza e istruzione, nelle sedute del 5, 12, 17 e 24 novembre 2009;
preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata in data 29 ottobre 2009, pervenuto il 12 novembre 2009;
tenuto conto del parere del Consiglio di Stato espresso in data 13 gennaio 2010 e pervenuto il 15 gennaio 2010;
rilevata, in particolare, l'opportunità di prevedere una specifica disciplina normativa in materia di governo delle istituzioni scolastiche, tenendo conto a tale proposito del citato parere del Consiglio di Stato, assicurando comunque la governance delle scuole sulla base di un'organizzazione per dipartimenti e comitati;
premesso che va ribadita la centralità formativa della metodologia dell'alternanza scuola-lavoro e che vanno valorizzate le opportunità offerte dall'apprendistato fino al terzo livello (dottorati);
considerato che appare condivisibile la scelta di prevedere nel primo biennio una prevalenza delle ore dedicate ad insegnamenti di istruzione generale rispetto a quelle dedicate ad insegnamenti obbligatori di indirizzo;
apprezzato il richiamo all'applicazione dell'Allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
esprime


PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si ritiene necessario prevedere l'avvio della riforma a partire dal primo anno del ciclo scolastico e non dal primo e secondo anno, come attualmente previsto;

2) appare, altresì, necessario rafforzare ulteriormente l'obbligo di istruzione e l'acquisizione di saperi e competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti;

3) si considera necessario svolgere un'accurata verifica dei quadri orari allegati e una migliore scansione dei due bienni, al fine di contemperare obbligo di istruzione, diritto-dovere all'istruzione, possibile reversibilità delle scelte compiute dagli studenti ai fini del successo formativo. In particolare, occorre valutare l'opportunità di introdurre le scienze naturali nel primo biennio di tutti i licei e di rafforzare ulteriormente, ove necessario, la matematica e la lingua straniera con la necessaria caratterizzazione data dalle materie di indirizzo;

4) si ritiene altresì necessario, rispetto all'articolazione dei quadri orari e dei profili in uscita, delineare con maggiore nettezza il percorso di studi del liceo delle scienze umane, inclusa la relativa opzione economico-sociale - la cui attivazione è definita nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa - con riferimento alle discipline caratterizzanti e ad un necessario rafforzamento dell'area giuridica ed economica;

5) con riferimento al liceo scientifico, l'opzione scientifico-tecnologica - la cui attivazione è definita nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa -, così come formulata, anche dal punto di vista nominale, sembra per molti aspetti sovrapponibile all'analoga offerta formativa dell'istruzione tecnica: si reputa pertanto necessario modificarne la denominazione in opzione scientifico-informatica, tenendo conto delle sperimentazioni del PNI, pur con i necessari aggiornamenti;

6) risulta altresì necessario procedere ad una ricognizione puntuale del rapporto tra profili e quadri orari, per verificarne la congruenza, anche a seguito delle verifiche di cui alle condizioni numeri 3 e 4 del presente parere;

7) si rende necessario inoltre rafforzare, per quanto riguarda il liceo musicale e coreutico, il monte ore destinato alle discipline storiche di indirizzo, quali storia della musica e storia della danza, al fine di meglio garantire una solida preparazione culturale;

8) sempre con riferimento al liceo musicale e coreutico, nelle more del processo di attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, e del riordino del settore, appare necessario privilegiare la scelta di attivazione delle sezioni previste dall'articolo 13, comma 6, dello schema di decreto attraverso lo strumento della convenzione tra licei ed istituzioni dell'Afam consentito dall'articolo 2, comma 8, lettera g), della medesima legge n. 508 del 1999; ciò, al fine di tutelare la tradizione di eccellenza degli studi musicali e coreutici, integrandola con la tradizione liceale, e di tutelare la possibilità di accesso all'Alta formazione artistica, musicale e coreutica;

9) si ritiene inoltre necessario verificare la possibilità di superare, senza oneri aggiuntivi, il limite posto di 40 sezioni musicali e 10 sezioni coreutiche;

10) con riferimento al liceo artistico, si ritiene necessario separare i sub-indirizzi attualmente raggruppati negli indirizzi: arti figurative; architettura e ambiente; design; audiovisivo e multimediale; grafica; scenografia, anche al fine di preservare i passaggi tra vecchio e nuovo ordinamento e alla luce della trasformazione degli istituti d'arte in licei artistici, e tenendo conto dell'esigenza ordinamentale di riconoscere per gli istituti d'arte la possibilità di confluenza negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato;

11) all'articolo 3, comma 3, appare necessario prevedere la disciplina delle sezioni liceali a indirizzo sportivo;

12) si ritiene infine necessario modulare la tabella di confluenza di cui all'allegato I, in modo da chiarire la confluenza dei percorsi sperimentali in atto nei nuovi ordinamenti;
 

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 10, comma 6, si ritiene opportuno utilizzare l'espressione "diploma di laurea conseguito in uno Stato dell'Unione europea" invece che "titolo di laurea comunitario";

b) all'articolo 11, comma 1, sarebbe inoltre opportuno sostituire le parole "dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del medesimo decreto legge" con le parole "e dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122";

c) all'articolo 13, comma 5, valuti il Governo l'opportunità di chiarire gli eventuali termini per la presentazione di proposte alternative e le modalità di eventuale formalizzazione delle stesse, ove accolte, rispetto al quadro di corrispondenza di cui all'allegato L;

d) al comma 10 del medesimo articolo 13, si ritiene opportuno esplicitare inoltre a chi fa capo l'emanazione del decreto ministeriale previsto;

e) anche al fine di valorizzare i crediti acquisiti dagli studenti in contesti lavorativi, appare opportuno prevedere, ove possibile, un coordinamento tra i percorsi di istruzione secondaria superiore e quelli in apprendistato, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

f) si valuti l'opportunità di consentire l'utilizzo della quota dell'autonomia nei limiti dell'organico assegnato a livello regionale e altresì di definire il concetto di flessibilità in modo distinto da quello dell'autonomia, per esplicitare meglio gli strumenti a disposizione delle istituzioni scolastiche, anche ai fini di corrispondere alle esigenze degli studenti e del territorio;

g) considerato, inoltre, che l'articolo 64, comma 4, del già citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede anche, nell'ambito della complessiva revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso, e che l'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) stabilisce che con regolamento del Ministro della pubblica istruzione sia definita una nuova disciplina dei requisiti e delle modalità di formazione degli insegnanti, e che tali argomenti si correlano con la revisione dell'assetto dell'istruzione secondaria superiore, valuti il Governo l'opportunità di prevedere una fase transitoria che comporti la confluenza degli insegnamenti previsti nei nuovi indirizzi di studio, opportunamente raggruppati funzionalmente, nelle vigenti classi di concorso, anche allo scopo di assicurare la perfetta corrispondenza alle nuove classi di concorso dei nuovi percorsi formativi magistrali, per garantire la regolare formazione degli organici, nonché la puntuale attuazione delle operazioni di mobilità e di reclutamento del personale, tenendo altresì in debito conto i principi che informano l'operazione di razionalizzazione delle classi di concorso attuali con lo specifico regolamento previsto dall'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

h) si proceda infine alla corretta indicazione dei seguenti riferimenti normativi e riferimenti interni:

1) all'articolo 2, comma 3, il riferimento corretto è all'articolo 13, comma 11, lettera a), e non all'articolo 13, comma 9, lettera a);

2) all'articolo 12, comma 2, il riferimento corretto è alle indicazioni relative agli obiettivi di apprendimento di cui all'articolo 13, comma 11, lettera a) e non al comma 10 del medesimo articolo;

3) al comma 6 dell'articolo 13 il riferimento corretto è al "decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154" e non al "decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 186";
4) al comma 9 dell'articolo 13, il riferimento corretto è alla "legge 20 maggio 1982, n. 270" e non alla "legge 20 maggio 1981, n. 270".

 

***
 

Schema di decreto del Presidente della Repubblica
recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici
(Atto n. 133).


PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE


La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici (atto n. 133);
considerato che la revisione degli ordinamenti del secondo ciclo, avviata con la cosiddetta Riforma Moratti - di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, modificata dal Governo Prodi con la legge 2 aprile 2007, n. 40 -, è stata proposta all'esame del Parlamento dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni informali di rappresentanti delle associazioni di categoria e di esperti svolte dalla Commissione Cultura, scienza e istruzione, nelle sedute del 5, 12, 17 e 24 novembre 2009;
preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata in data 29 ottobre 2009, pervenuto il 12 novembre 2009;
tenuto conto del parere del Consiglio di Stato espresso in data 13 gennaio 2010 e pervenuto il 15 gennaio 2010;
rilevata, in particolare, l'opportunità di prevedere una specifica disciplina normativa in materia di governo delle istituzioni scolastiche, tenendo conto a tale proposito del citato parere del Consiglio di Stato, assicurando comunque la governance delle scuole sulla base di un'organizzazione per dipartimenti e comitati;
premesso che va ribadita la centralità formativa della metodologia dell'alternanza scuola-lavoro e che vanno valorizzate le opportunità offerte dall'apprendistato fino al terzo livello (dottorati);
premesso che appare condivisibile la scelta di prevedere nel primo biennio una prevalenza delle ore dedicate ad insegnamenti di istruzione generale - pari a 660 - rispetto a quelle dedicate ad insegnamenti obbligatori di indirizzo - pari a 396;
considerato che al fine di raccogliere le proposte degli ordini professionali interessati e per rendere più chiara la natura della certificazione finale per gli utenti, appare necessario modificare la denominazione dei titoli di studio contenuta nello schema di regolamento in esame;
tenuto conto che la disciplina prevista dalla riforma esplica i suoi effetti con riduzione di orario per le classi già avviate;
esprime


PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si ritiene necessario fissare l'avvio della riforma a partire dal primo anno del ciclo scolastico e non dal primo e secondo anno, come attualmente previsto;

2) si considera altresì necessario rafforzare ulteriormente l'obbligo di istruzione e l'acquisizione di saperi e competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti;

3) si ritiene necessario all'articolo 6, comma 4, sostituire le parole "diploma di perito", con le parole "diploma di istruzione tecnica", allo scopo di evitare confusioni con l'analogo titolo rilasciato a conclusione degli esami di Stato per l'accesso agli albi dei periti industriali e agrari;

4) all'articolo 8 occorre chiarire la confluenza dei percorsi sperimentali in atto nei nuovi ordinamenti, in particolare, ove non indicata espressamente nell'allegato d), facendo riferimento alla corrispondenza dei titoli finali prevista dai provvedimenti di autorizzazione alla sperimentazione adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

5) si considera altresì necessario riesaminare le tabelle di confluenza di cui all'allegato d), accogliendo il criterio di cui al precedente punto 5), nonché le osservazioni espresse dai soggetti interessati nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione cultura;

6) con riferimento agli istituti tecnici del Settore tecnologico:

a) appare necessario modificare la denominazione dell'indirizzo "Agraria e agroindustria" in: "Agraria, agroalimentare ed agroindustria", e aggiungere una ulteriore articolazione denominata "Viticoltura ed enologia", anche allo scopo di tenere conto delle indicazioni del Ministero delle politiche agricole e forestali;

b) si ritiene necessario inoltre modificare l'articolo 8 dello schema in esame, per consentire che l'articolazione di cui alla lettera a) si sviluppi a livello post-secondario con un ulteriore percorso di istruzione e formazione tecnica superiore, della durata di due semestri, con l'utilizzo del personale attualmente in organico;

c) si considera necessario chiarire le articolazioni previste per l'indirizzo "Chimica, materiali e biotecnologie", eliminando il riferimento alla chimica nelle articolazioni per le biotecnologie ambientali e sanitarie, anche sulla base di quanto richiesto dalle parti sociali interessate;

d) appare necessario inoltre prevedere una coerente confluenza degli istituti tecnici del settore minerario nell'indirizzo "Costruzioni, ambiente e territorio", richiamando per questo indirizzo anche il riferimento alle tecnologie del legno e inserendo un'articolazione denominata: "Geotecnica", tenendo conto delle richieste rappresentate in questo senso dalle parti sociali e dagli istituti interessati, visto che la questione assume particolare rilievo anche per la necessità di assicurare tecnici preparati sui temi riguardanti il dissesto idrogeologico del territorio e la sua prevenzione;

7) con riferimento agli istituti tecnici del Settore economico, si ritiene necessario prevedere due articolazioni dell'indirizzo "Amministrazione, finanza e marketing", riguardanti:

1) "Relazioni internazionali per il marketing", allo scopo di raccogliere i risultati delle sperimentazioni - cosiddetto progetto Erica - attuate dagli istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, come richiesto anche dalla Conferenza unificata;

2) "Sistemi informativi aziendali", per raccogliere i risultati delle sperimentazioni - cosiddetto progetto Mercurio - attuate dagli istituti tecnici commerciali ad indirizzo programmatori, considerando in particolare che in relazione a quest'ultima articolazione, vanno ripristinate le compresenze con gli insegnanti tecnico-pratici nei laboratori di informatica;

8) con riferimento agli istituti tecnici di cui all'Allegato C.2, indirizzo trasporti e logistica, si espliciti ulteriormente il profilo relativo al settore aeronautico;

e con le seguenti osservazioni:

a) si rileva l'esigenza di inserire in premessa il riferimento al parere delle Commissioni parlamentari, previsto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69;

b) all'articolo 6, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole "dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del medesimo decreto legge" con quelle "e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122";

c) all'articolo 6, comma 3, si ritiene altresì opportuno chiarire le modalità con le quali le Commissioni possono avvalersi di esperti per la configurazione delle prove di esame;

d) all'articolo 8, comma 3, lettera a), valuti il Governo l'opportunità di chiarire ulteriormente il riferimento all'intervento sulle classi di concorso;

e) al fine di definire una data e termini certi per le abrogazioni conseguenti all'entrata in vigore del provvedimento in esame, si valuti l'opportunità di riformulare l'articolo 10, comma 1, come segue: "1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, all'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono soppressi:

a) al primo periodo, le parole: "gli istituti tecnici hanno per fine precipuo quello di preparare all'esercizio di funzioni tecniche od amministrative, nonché di alcune professioni, nei settori commerciale e dei servizi, industriale, delle costruzioni, agrario, nautico ed aeronautico";

b) l'ultimo periodo.", non sembrando, infatti, necessaria la soppressione delle parole "gli istituti tecnici" all'articolo 191, comma 2;

f) anche al fine di valorizzare i crediti acquisiti dagli studenti in contesti lavorativi, appare opportuno prevedere, ove possibile, un coordinamento tra i percorsi di istruzione secondaria superiore e quelli in apprendistato, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

g) appare opportuno richiamare l'applicazione dell'Allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, già prevista dallo schema di regolamento n. 132 concernente la revisione dell'assetto dei licei;

h) valuti il Governo l'opportunità di disciplinare dettagliatamente il quadro orario conseguente all'applicazione della disciplina di cui all'articolo 8, rispetto all'ordinamento previgente limitando, di norma, a non più di due ore la riduzione dell'orario settimanale delle lezioni;

i) si valuti l'opportunità di consentire l'utilizzo della quota dell'autonomia nei limiti dell'organico assegnato a livello regionale e altresì di definire il concetto di flessibilità in modo distinto da quello dell'autonomia, per esplicitare meglio gli strumenti a disposizione delle istituzioni scolastiche, anche ai fini di corrispondere alle esigenze degli studenti e del territorio;

l) considerato, inoltre, che l'articolo 64, comma 4, del già citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede anche, nell'ambito della complessiva revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso, e che l'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) stabilisce che con regolamento del Ministro della pubblica istruzione sia definita una nuova disciplina dei requisiti e delle modalità di formazione degli insegnanti, e che tali argomenti si correlano con la revisione dell'assetto dell'istruzione secondaria superiore, valuti il Governo l'opportunità di prevedere una fase transitoria che comporti la confluenza degli insegnamenti previsti nei nuovi indirizzi di studio, opportunamente raggruppati funzionalmente, nelle vigenti classi di concorso, anche allo scopo di assicurare la perfetta corrispondenza alle nuove classi di concorso dei nuovi percorsi formativi magistrali, per garantire la regolare formazione degli organici, nonché la puntuale attuazione delle operazioni di mobilità e di reclutamento del personale, tenendo altresì in debito conto i principi che informano l'operazione di razionalizzazione delle classi di concorso attuali con lo specifico regolamento previsto dall'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

m) si consideri, ancora, l'opportunità di emanare linee guida, con riferimento a quanto disposto all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, per lo sviluppo di poli tecnico professionali per il settore turistico e dell'enogastronomia sin dalla fase di prima attuazione dei nuovi ordinamenti degli istituti tecnici per il turismo e degli istituti professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera;

n) per gli istituti tecnici del settore tecnologico, infine, si valuti l'opportunità di potenziare la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici nei laboratori di chimica e fisica del primo biennio, in quanto strettamente collegati alle discipline di indirizzo, anche in considerazione del fatto che senza il potenziamento indicato rischiano di essere gravemente compromessi gli aspetti operativi della didattica in laboratorio con riferimento alle discipline scientifiche a carattere sperimentale; tenuto conto che le ore inizialmente previste dalla Commissione ministeriale hanno subito un taglio del 50 per cento per accogliere le richieste del Ministero dell'economia e delle finanze, suscitando perplessità da parte degli istituti interessati.
 

***


Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali (Atto n. 134).


PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE


La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali (atto n. 134);
considerato che la revisione degli ordinamenti del secondo ciclo, avviata con la cosiddetta Riforma Moratti - di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, modificata dal Governo Prodi con la legge 2 aprile 2007, n. 40 -, è stata proposta all'esame del Parlamento dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni informali di rappresentanti delle associazioni di categoria e di esperti svolte dalla Commissione Cultura, scienza e istruzione, nelle sedute del 5, 12, 17 e 24 novembre 2009;
preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata in data 29 ottobre 2009, pervenuto il 12 novembre 2009;
tenuto conto del parere del Consiglio di Stato espresso in data 13 gennaio 2010 e pervenuto il 15 gennaio 2010;
rilevata, in particolare, l'opportunità di prevedere una specifica disciplina normativa in materia di governo delle istituzioni scolastiche, tenendo conto a tale proposito del citato parere del Consiglio di Stato, assicurando comunque la governance delle scuole sulla base di un'organizzazione per dipartimenti e comitati;
premesso che va ribadita la centralità formativa della metodologia dell'alternanza scuola-lavoro e che vanno valorizzate le opportunità offerte dall'apprendistato dal primo livello (qualifiche) al terzo livello (dottorati);
premesso che appare condivisibile la scelta di prevedere nel primo biennio una prevalenza delle ore dedicate ad insegnamenti di istruzione generale - pari a 660 - rispetto a quelle dedicate ad insegnamenti obbligatori di indirizzo - pari a 396,
esprime


PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) appare necessario rafforzare ulteriormente l'obbligo di istruzione e l'acquisizione di saperi e competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti;

2) all'articolo 6, comma 4, appare necessario sostituire le parole "diploma di tecnico", con le parole "diploma di istruzione professionale", allo scopo di evitare confusioni con l'analogo titolo di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, che si consegue a conclusione dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale: così, si corrisponderebbe anche alle richieste formulate da alcune Regioni interessate a dare una completa articolazione al sistema di istruzione e formazione professionale (qualifiche e anche diplomi professionali);

3) all'articolo 8 occorre chiarire la confluenza dei percorsi sperimentali in atto nei nuovi ordinamenti, in particolare, ove non indicata espressamente nell'allegato d), facendo riferimento alla corrispondenza dei titoli finali prevista dai provvedimenti di autorizzazione alla sperimentazione adottati dal Ministero;

4) si considera altresì necessario riesaminare le tabelle di confluenza di cui all'allegato d), in modo da accogliere il criterio di cui al precedente punto 4), nonché le osservazioni espresse dai soggetti interessati nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione cultura;

5) si ritiene necessario ricondurre nel settore Industria e artigianato l'indirizzo "Servizi di manutenzione e assistenza tecnica". Inoltre, occorre prevedere la possibilità di confluenza nel medesimo settore Industria e artigianato, oltreché nei licei artistici, anche degli istituti d'arte, come rappresentato da alcuni istituti che formano giovani per le lavorazioni artigianali a carattere artistico;

6) con riferimento all'indirizzo "Servizi socio-sanitari", appare inoltre necessario prevedere due articolazioni specifiche per "Ottici" e per "Odontotecnici", come richiesto dal Ministero delle politiche sociali, del lavoro e della salute, dalle associazioni di categoria e dagli istituti interessati;

7) con riferimento al profilo degli indirizzi del settore Industria e artigianato, è necessario prevederne l'integrazione con i riferimenti relativi alle filiere che attualmente caratterizzano gli istituti professionali del settore;

8) appare necessario, in merito all'indirizzo "Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera", prevedere adeguate specificazioni relative ai diversi servizi concernenti i laboratori dei settori di: 1) enogastronomia; 2) servizi di sala e di vendita; 3) accoglienza turistica;

9) si ritiene infine necessario prevedere un nuovo comma all'articolo 6 che stabilisca che nelle province autonome di Trento e di Bolzano, ove previsto dalla legislazione provinciale, per coloro che hanno superato i concorsi quadriennali di formazione professionale e che intendono sostenere l'esame di Stato di cui al comma 6 dell'articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le medesime province autonome realizzano gli appositi corsi annuali che si concludono con l'esame di Stato dinnanzi ad apposite commissioni d'esame nominate, ove richiesto dalle province medesime, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con le modalità e i programmi di cui alle rispettive norme di attuazione dello Statuto della regione Trentino - Alto Adige, stabilendo altresì che il percorso finale sia coerente con quello seguito;
 

e con le seguenti osservazioni:

a) si rileva l'esigenza di inserire in premessa il riferimento al parere delle Commissioni parlamentari, previsto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69;

b) all'articolo 6, comma 1, appare opportuno sostituire le parole "dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del medesimo decreto legge" con le parole "e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122";
c) al comma 3 del medesimo articolo 6, si considera altresì opportuno chiarire le modalità con le quali le Commissioni possono avvalersi di esperti per la configurazione delle prove di esame;

d) all'articolo 8, comma 4, lettera a), valuti il Governo l'opportunità di chiarire il riferimento all'intervento sulle classi di concorso;

e) si valuti inoltre l'opportunità di riformulare l'articolo 10, comma 1, al fine di definire una data e termini certi per l'abrogazione, come segue: " "1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, all'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono soppressi:

a) al primo periodo, le parole: "gli istituti professionali hanno per fine precipuo quello di fornire la specifica preparazione teorico-pratica per l'esercizio di mansioni qualificate nei settori commerciale e dei servizi, industriale e artigiano, agrario e nautico";

b) l'ultimo periodo", non sembrando, infatti, necessaria la soppressione delle parole "gli istituti professionali" al comma 2 del medesimo articolo 191;

f) anche al fine di valorizzare i crediti acquisiti dagli studenti in contesti lavorativi, appare opportuno prevedere, ove possibile, un coordinamento tra i percorsi di istruzione secondaria superiore e quelli in apprendistato, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

g) appare opportuno richiamare l'applicazione dell'Allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, già prevista dallo schema di regolamento n. 132 concernente la revisione dell'assetto dei licei;

h) valuti il Governo l'opportunità di disciplinare dettagliatamente il quadro orario conseguente all'applicazione della disciplina di cui all'articolo 8, rispetto all'ordinamento previgente, limitando, di norma, a non più di due ore la riduzione dell'orario settimanale delle lezioni;

i) si valuti l'opportunità di consentire l'utilizzo della quota dell'autonomia nei limiti dell'organico assegnato a livello regionale e altresì di definire il concetto di flessibilità in modo distinto da quello dell'autonomia, per esplicitare meglio gli strumenti a disposizione delle istituzioni scolastiche, anche ai fini di corrispondere alle esigenze degli studenti e del territorio;

l) considerato, inoltre, che l'articolo 64, comma 4, del già citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede anche, nell'ambito della complessiva revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso, e che l'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) prevede che con regolamento del Ministro della pubblica istruzione sia definita una nuova disciplina dei requisiti e delle modalità di formazione degli insegnanti, e che tali argomenti si correlano con la revisione dell'assetto dell'istruzione secondaria superiore, valuti il Governo l'opportunità di prevedere una fase transitoria che comporti la confluenza degli insegnamenti previsti nei nuovi indirizzi di studio, opportunamente raggruppati funzionalmente, nelle vigenti classi di concorso, anche allo scopo di assicurare la perfetta corrispondenza alle nuove classi di concorso dei nuovi percorsi formativi magistrali, per assicurare la regolare formazione degli organici, nonché la puntuale attuazione delle operazioni di mobilità e di reclutamento del personale, tenendo altresì in debito conto i principi che informano l'operazione di razionalizzazione delle classi di concorso attuali con lo specifico regolamento previsto dall'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

m) si consideri l'opportunità di emanare linee guida, con riferimento a quanto disposto all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, per lo sviluppo di poli tecnico professionali per il settore turistico e dell'enogastronomia sin dalla fase di prima attuazione dei nuovi ordinamenti degli istituti professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera e degli istituti tecnici per il turismo;

n) per gli istituti professionali del settore industria e artigianato, appare opportuno potenziare la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici nei laboratori di chimica e fisica del primo biennio, in quanto strettamente collegati alle discipline di indirizzo, anche in considerazione del fatto che senza il potenziamento indicato, rischiano di essere gravemente compromessi gli aspetti operativi della didattica in laboratorio con riferimento alle discipline scientifiche a carattere sperimentale, tenuto conto che le ore inizialmente previste dalla Commissione ministeriale hanno subito un ridimensionamento del 50 per cento per assecondare le richieste espresse dal Ministero dell'economia e delle finanze;

o) appare opportuno prevedere un nuovo comma all'articolo 8 dello schema di regolamento in esame, volto a riconoscere agli istituti professionali di Stato la facoltà di assicurare l'offerta formativa nel settore con lo svolgimento dei relativi corsi e il rilascio delle qualifiche - sino alla compiuta attuazione da parte di tutte le Regioni degli adempimenti connessi alle loro competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale - almeno con riferimento agli atti dispositivi che le Regioni devono compiere in base all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

p) si ritiene opportuno, infine, richiamare la possibilità di ammettere all'esame di Stato coloro che sono in possesso del diploma professionale di tecnico, conseguito a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, previa frequenza dell'apposito corso di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.