Tar Lazio - Ordinanza n.1025-2010
Graduatorie ad esaurimento - depennamento
personale
che ha stipulato contratto a tempo indeterminato - sospensione
dell'efficacia.
da
DirittoScolastico.it
Il TAR Lazio
sospende l'efficacia del
D.D.G. del 11.03.10 nella parte in cui al comma 1 dell'art.
unico afferma che il personale docente ed educativo iscritto nelle
graduatorie ad esaurimento che ha gia' stipulato contratto a tempo
indeterminato nella scuola statale per posto di insegnamento o
classe di concorso e' depennato, in applicazione art. 1 co.
4-quinques
L. 167/09 di conversione con modificazioni dal D.L. 134/09 a
decorrere dall'a.s. 2010/2011.
N. 01025/2010
REG.ORD.COLL.
N. 04716/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato
la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4716 del 2010, proposto da:
[omissis], rappresentati e difesi dagli avv. Fabio Ganci,
Walter Miceli, con domicilio eletto presso [omissis];
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in
Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
D.D.G. DEL 11.03.10 NELLA PARTE IN CUI AL COMMA 1 DELL'ART. UNICO
AFFERMA CHE IL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO ISCRITTO NELLE
GRADUATORIE AD ESAURIMENTO CHE HA GIA' STIPULATO CONTRATTO A TEMPO
INDETERMINATO NELLA SCUOLA STATALE PER POSTO DI INSEGNAMENTO O
CLASSE DI CONCORSO E' DEPENNATO, IN APPLICAZIONE ART. 1 CO.
4-QUINQUES L. 167/09 DI CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI DAL D.L.
134/09 A DECORRERE DALL'A.S. 2010/2011.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero
dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2010 il
dott. Massimo Luciano Calveri e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Considerato che, ai fini della esaustiva definizione della
controversia, occorre acquisire documentata relazione
dell’amministrazione intimata che, riferendo sui fatti di causa,
controdeduca puntualmente sui motivi dedotti con il ricorso;
Ritenuta l’opportunità, nelle more della presente fase cautelare, di
accordare la misura cautelare adtempus fino alla c.c. del 30
settembre 2010, alla quale rinvia per il prosieguo;
P.Q.M.
Ordina al legale
rappresentante del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca di adempiere all’incombente istruttorio nel termine di
giorni 15 (quindici), decorrente dalla comunicazione e/o
notificazione della presente decisione;
accoglie ad tempus la domanda cautelare fino alla c.c. del 30
settembre 2010;
rinvia per il prosieguo alla c.c. del 30 settembre 2010.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno
2010 con l'intervento dei Magistrati:
Evasio Speranza, Presidente
Paolo Restaino, Consigliere
Massimo Luciano Calveri, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/06/2010