Consiglio di Stato - Sentenza n. 3155-2010
Graduatorie ad esaurimento – diritto di accesso ai
documenti Le domande ed i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati costituiscono documenti rispetto ai quali, salvo casi eccezionali, deve essere esclusa l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza; tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti, con la sola esclusione dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale.
Pertanto il
soggetto inserito nella graduatoria, che assume di non essersi visto
riconoscere un determinato punteggio a lui spettante, ha il diritto
di accedere nelle forme di legge agli atti del procedimento di
formazione delle graduatorie.
|