Se rimangono ore libere non dovrebbero andare
allo straordinario del docente di ruolo.
Lo spezzone di ore va al supplente.
(Tribunale di Potenza sez. Lavoro 622/2007
8.6.2007)
da
CittadinoLex
del 12 giugno 2007
Se in una scuola rimangono libere delle ore di
insegnamento, il preside deve darle al supplente per fargli completare
l’orario di cattedra. E non può assegnarle al docente di ruolo che
vuole fare lo straordinario. Altrimenti poi deve pagare i danni al
supplente.
Così ha deciso il Giudice del lavoro di Potenza con una sentenza
depositata l’8 giugno 2007. Il caso riguardava un docente precario,
titolare di un contratto di poche ore settimanali, che si era visto
rifiutare per due anni di seguito l’assegnazione di uno spezzone di 6
ore da un dirigente scolastico. Che lo aveva assegnato a un docente di
ruolo, come ore di straordinario, nonostante il docente precario ne
avesse bisogno per completare l’orario. L’insegnante, però, non si era
perso d’animo e aveva fatto ricorso all’ufficio scolastico
provinciale, che il primo anno gli aveva dato ragione ordinando
l’assegnazione delle ore in suo favore. L’anno successivo, però, al
ripresentarsi della stessa situazione, l’ufficio scolastico aveva
deciso in modo diametralmente opposto. E quindi il docente precario
aveva fatto ricorso al Giudice del lavoro. Di qui l’esperimento
dell’azione giudiziale che è terminata con la condanna
dell’amministrazione al pagamento in favore del supplente di tutti gli
stipendi arretrati e delle spese legali sostenute.
Tribunale di Potenza sezione civile 622/2007
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Ida Iura nella causa iscritta al n.2086
del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2003 e vertenze
TRA
(x) Ricorrente
E
Centro servizi amministrativi di Potenza e Istituto statale d’Arte di
Potenza, ciascuno in persona del legale rappresentante in carica,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale di Stato di
Potenza, presso cui ope legis domiciliano
Resistente
E
(y) Convenuto
Con riunito il processo n.235/06 RGT
TRA
(y) ( Ricorrente)
E
Centro servizi amministrativi di Potenza e
Istituto statale d’Arte di Potenza, ciascuno in persona del legale
rappresentante in carica
Convenuti
E
(x)
Convenuto
Conclusioni delle parti come in atti e verbali d’udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(x), premettendo di essere inserito nella graduatoria per
l’insegnamento di discipline geometriche, architettoniche e
progettazione, classe di concorso A018 e di essere in servizio presso
l’Istituto statale d’Arte di Potenza per 18 ore di insegnamento
settimanali, ha rappresentato di avere dichiarato con atto del 2.9.04
la propria disponibilità allo svolgimento di ulteriori 6 ore di
insegnamento sino al raggiungimento delle 24 ore settimanali.
La richiesta è stata accolta con stipulazione del contratto per la
sostituzione del prof. (z) titolare dell’insegnamento nella stessa
disciplina per 6 ore e sua proroga per il periodo complessivo dal
28.10.2004 al 22.12.2004.
Nel lasso di tempo intermedio chiedeva l’assegnazione dello spezzone
di 6 ore un altro docente, (y), secondo il ricorrente non inserito
nella graduatoria d’istituto, la cui istanza era accolta con revoca
dell’incarico al (x) comunicata con lettera del 15.12.04.
Ritenendo di essere stato ingiustamente penalizzato dalle decisioni
adottate dall’amministrazione scolastica, il prof. (x) ha agito per il
riconoscimento del suo diritto all’espletamento delle ulteriori 6 ore
di insegnamento nonché per il risarcimento del danno economico
derivante dalla mancata supplenza per il periodo dal 15.12.2004 al
30.06.2005.
Ripropostasi la stessa situazione l’anno scolastico seguente per la
necessità di assegnazione delle 6 ore di insegnamento del prof.(z) ,
assente, e per la contemporanea richiesta dei professori (x e y),
l’amministrazione scolastica decideva in modo diverso, attribuendo la
supplenza al prof. (x) con conseguente azione giudiziaria del prof.
(y) per il riconoscimento del diritto alla supplenza e la condanna al
pagamento dell’ulteriore retribuzione che sarebbe spettata in caso di
assegnazione dell’incarico temporaneo.
Riuniti i processi proposti dai due insegnanti nei confronti della
stessa amministrazione e acquisita documentazione amministrativa come
disposto con provvedimento del 2.11.06, la causa è stata decisa
all’udienza dell’11.4.05 come da separato dispositivo di cui è stata
data lettura in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la
contumacia [1] di
(y), convenuto nel processo n. 3214/05 e non costituitosi, e di (x) e
del Centro servizi amministrativi di Potenza e dell’Istituto Statale
d’Arte di Potenza , citati a giudizio nel processo n. 235/06 RGT e non
costituitisi.
Nel merito, la questione prospettata nei due processi riuniti riguarda
la scelta operata dall’amministrazione
convenuta [2]
negli anni scolastici 2004/2005 e 2005/2006 in ordine all’assegnazione
di 6 ore di insegnamento della classe di concorso A018 dovuta ad
assenza del docente titolare, prof. (z), per mandato amministrativo.
L’attribuzione della supplenza per le ulteriori 6 ore è stata chiesta
in entrambi gli anni dai due ricorrenti:
il prof. (x) con contratto a tempo indeterminato per l’insegnamento di
18 ore settimanali nella stessa classe di concorso A018 ai sensi dell’articolo
22,comma 4, della legge 448 del 2001 [3]
per raggiungere le 24 ore settimanali di insegnamento;
il prof. (y) con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’articolo
4 del regolamento [4] approvato
con DM n. 201 del 25.05.2000 e dell’articolo
37, ultimo comma, del CCNL [5]
del comparto scuola , per il completamento dell’orario di cattedra ed
il raggiungimento delle 18 ore di insegnamento.
A fronte della richiesta presentata il 2.9.2004 dal prof. (x) resosi
disponibile all’ampliamento dell’orario di lavoro, l’amministrazione
ha stipulato con il ricorrente il contratto di lavoro a tempo
determinato dal 25.10.04 al 24.11.04, successivamente prorogato sino
al 22.12.04.
Nel frattempo il prof. (y) ha promosso con la stessa amministrazione
il tentativo di conciliazione in relazione alla sua domanda di
svolgere l’incarico assegnato al collega, ottenendo il riconoscimento
del suo diritto all’insegnamento delle ulteriori 6 ore settimanali,
come da provvedimento del Dirigente scolastico reggente del 15.12.04.
L’anno scolastico seguente, in presenza della stessa situazione, il
tentativo di conciliazione promosso dal prof, (y) ha avuto esito
diverso, in quanto è stato riconosciuto il diritto del prof. (x) al
raggiungimento delle 24 di insegnamento settimanali.
Nel caso in esame, la disciplina normativa da considerare è
rappresentata dall’articolo 22, comma 4 della legge n. 448 del 2001
che prevede l’attribuzione degli spezzoni di orario ai docenti già in
servizio per la parte eccedente alle 18 ore sino alle 24 settimanali
(disposizione invocata dal prof. x) e l’articolo 37 del CCNL 2002/2005
del comparto scuola che stabilisce in favore del personale con
rapporto di lavoro a tempo determinato e con orario settimanale
inferiore alla cattedra oraria "il diritto, in presenza della
disponibilità delle relative ore, al completamento o comunque
all’elevazione del medesimo orario settimanale" (norma richiamata dal
prof. y).
Dal confronto fra le disposizioni risulta considerata normativamente
sia la situazione del (x) che quella del (y): l’apparente contrasto
tra le norme va risolto in favore dell’applicazione dell’articolo 37
del CCNL, in quanto, ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, del
decreto legislativo n.
165 del 2001 [6], il contratto
collettivo del comparto scuola ha il potere di derogare a precedenti
disposizioni di legge.
Nel caso concreto ciò è possibile, in quanto nel momento in cui si è
reso necessario attribuire l’ulteriore spezzone orario di 6 ore il
prof. (y) era già in servizio con contratto a tempo determinato presso
l’Istituto d’Arte (con contratto dell’8.9.04 in relazione all’anno
scolastico 2004/2005 e con contratto del 18.9.05 in relazione all’anno
scolastico 2005/2006 ) ed era, altresì, inserito nella graduatoria di
istituto per la stessa classe di concorso della supplenza da
assegnare. Il riconoscimento delle ragioni del prof. (y) non si pone
in contrasto con quanto stabilito nella circolare ministeriale del 24
marzo 2004 n. 37, all’articolo 4 , comma 6: tale disposizione,
infatti, prevede l’attribuzione ai docenti in servizio delle ore
aggiuntive di insegnamento oltre l’orario obbligatorio sino ad un
massimo di 24 ore settimanali, fatto salvo l’inciso: " prima di
procedere alle assunzioni a tempo determinato di propria competenza".
Orbene, nel caso in esame, non vi è stata assunzione a tempo
determinato in vista dell’attribuzione dello spezzone di 6 ore,
essendo già in servizio con contratto previamente stipulato il prof.
(y) che quindi ha diritto a vedersi riconosciuto le sue ragioni saia
giuridiche che economiche per l’anno scolastico 2005/2006.
Conseguentemente vanno rigettate le richieste avanzate dal prof. (x)
per l’anno scolastico 2004/2005.
In merito alla disciplina delle spese di giudizio, in ragione del
riconoscimento del suo diritto, l’amministrazione convenuta va
condannata alla corresponsione delle spese sostenute dal prof. (y),
mentre le spese sostenute dai ricorrenti per la costituzione nei
processi che li hanno visti controinteressati vanno compensate
sussistendo giusti motivi dalla esistenza di una contraddittoria
posizione assunta dall’amministrazione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara la contumacia di (y) nel processo n.3214/05
RGT nonché la contumacia di (x), del Centro servizi amministrativi di
Potenza e dell’Istituto statale d’Arte di Potenza nel processo 235/06
RGT;
2) rigetta il ricorso proposto da (x);
3) in accoglimento del ricorso proposto da (y)
riconosce il diritto del ricorrente all’assegnazione per l’anno
scolastico 209095/2006 dello spezzone di 6 ore di insegnamento di
pertinenza del prof. (z) per la classe di concorso A018, condannando
il CSA di Potenza a corrispondere al ricorrente la retribuzione per le
ore mancate, oltre a rivalutazione ed interessi dal dovuto al
soddisfo, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed
assicurativi co0me per legge ed alla ricostruzione della carriera
scolastica;
4) condanna i resistenti Centro servizi
amministrativi di Potenza e Istituto statale d’Arte di Potenza al
pagamento delle spese processuali in favore del difensore del
ricorrente (y) per dichiarato anticipo che liquida in euro 1455,00 di
cui euro 162,00 per esborsi comprensivi di rimborso forfettario, euro
538,00 por diritti ed euro 755, 00 per onorari, compensando le spese
processuali relative alle altre parti fra loro.
Potenza 11 aprile 2007
Depositata in Cancelleria il 08.06.2007
NOTE
[1] La contumacia
consiste nell’assenza di costituzione in giudizio.
[2] Il convenuto è il soggetto contro
il quale si fa ricorso.
[3] La norma citata prevede che gli
spezzoni fino a 6 ore debbano essere proposti dai dirigenti scolastici
prima ai docenti di ruolo e poi ai precari da assumere tramite
contratto di supplenza.
[4] L’articolo 4 del regolamento sulle
supplenze dispone che il supplente assunto su spezzone conserva titolo
al completamento, se successiva-mente dovessero verificarsi ulteriori
disponibilità di ore.
[5] L’articolo 37 del contratto
afferma l’esistenza di un vero e proprio diritto al completamento o
all’elevazione dell’orario settimanale di lezione, fino alla
concorrenza delle 18 ore, in capo ai docenti precari assunti su
frazioni di cattedra, qualora dovessero verificarsi ulteriori
disponibilità.
[6] Il decreto legislativo 165/2001 è
il testo normativo che comprende tutte le norme che regolano
attualmente la contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei
dipendenti pubblici.
L’articolo 2, nel conferire alle norme pattizie il potere di derogare
le norme di legge, di fatto e di diritto, qualifica queste ultime alla
stregua di norme dispositive (dunque derogabili).
La stessa norma, al fine di consentire al legislatore di formare in
ogni caso eventuali norme cogenti e imperative, impone a quest’ultimo
l’onere di specificare la inderogabilità delle stesse, introducendo
nel testo della norma interessata tale espressa previsione.
In caso contrario, la norma è da intendersi derogabile dal contratto.