Se rimangono ore libere non dovrebbero andare allo straordinario del docente di ruolo.

Lo spezzone di ore va al supplente.

(Tribunale di Potenza sez. Lavoro 622/2007 8.6.2007)

 da CittadinoLex del 12 giugno 2007

 

Se in una scuola rimangono libere delle ore di insegnamento, il preside deve darle al supplente per fargli completare l’orario di cattedra. E non può assegnarle al docente di ruolo che vuole fare lo straordinario. Altrimenti poi deve pagare i danni al supplente.
Così ha deciso il Giudice del lavoro di Potenza con una sentenza depositata l’8 giugno 2007. Il caso riguardava un docente precario, titolare di un contratto di poche ore settimanali, che si era visto rifiutare per due anni di seguito l’assegnazione di uno spezzone di 6 ore da un dirigente scolastico. Che lo aveva assegnato a un docente di ruolo, come ore di straordinario, nonostante il docente precario ne avesse bisogno per completare l’orario. L’insegnante, però, non si era perso d’animo e aveva fatto ricorso all’ufficio scolastico provinciale, che il primo anno gli aveva dato ragione ordinando l’assegnazione delle ore in suo favore. L’anno successivo, però, al ripresentarsi della stessa situazione, l’ufficio scolastico aveva deciso in modo diametralmente opposto. E quindi il docente precario aveva fatto ricorso al Giudice del lavoro. Di qui l’esperimento dell’azione giudiziale che è terminata con la condanna dell’amministrazione al pagamento in favore del supplente di tutti gli stipendi arretrati e delle spese legali sostenute.

 

Tribunale di Potenza sezione civile 622/2007

TRIBUNALE DI POTENZA

SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Giudice del Lavoro dott.ssa Ida Iura nella causa iscritta al n.2086 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2003 e vertenze
 

TRA

(x) Ricorrente
 

E


Centro servizi amministrativi di Potenza e Istituto statale d’Arte di Potenza, ciascuno in persona del legale rappresentante in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale di Stato di Potenza, presso cui ope legis domiciliano

Resistente

E

(y) Convenuto

Con riunito il processo n.235/06 RGT

TRA

(y) ( Ricorrente)

E

Centro servizi amministrativi di Potenza e Istituto statale d’Arte di Potenza, ciascuno in persona del legale rappresentante in carica

Convenuti
 

E

(x)

Convenuto

Conclusioni delle parti come in atti e verbali d’udienza
 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


(x), premettendo di essere inserito nella graduatoria per l’insegnamento di discipline geometriche, architettoniche e progettazione, classe di concorso A018 e di essere in servizio presso l’Istituto statale d’Arte di Potenza per 18 ore di insegnamento settimanali, ha rappresentato di avere dichiarato con atto del 2.9.04 la propria disponibilità allo svolgimento di ulteriori 6 ore di insegnamento sino al raggiungimento delle 24 ore settimanali.

La richiesta è stata accolta con stipulazione del contratto per la sostituzione del prof. (z) titolare dell’insegnamento nella stessa disciplina per 6 ore e sua proroga per il periodo complessivo dal 28.10.2004 al 22.12.2004.

Nel lasso di tempo intermedio chiedeva l’assegnazione dello spezzone di 6 ore un altro docente, (y), secondo il ricorrente non inserito nella graduatoria d’istituto, la cui istanza era accolta con revoca dell’incarico al (x) comunicata con lettera del 15.12.04.

Ritenendo di essere stato ingiustamente penalizzato dalle decisioni adottate dall’amministrazione scolastica, il prof. (x) ha agito per il riconoscimento del suo diritto all’espletamento delle ulteriori 6 ore di insegnamento nonché per il risarcimento del danno economico derivante dalla mancata supplenza per il periodo dal 15.12.2004 al 30.06.2005.

Ripropostasi la stessa situazione l’anno scolastico seguente per la necessità di assegnazione delle 6 ore di insegnamento del prof.(z) , assente, e per la contemporanea richiesta dei professori (x e y), l’amministrazione scolastica decideva in modo diverso, attribuendo la supplenza al prof. (x) con conseguente azione giudiziaria del prof. (y) per il riconoscimento del diritto alla supplenza e la condanna al pagamento dell’ulteriore retribuzione che sarebbe spettata in caso di assegnazione dell’incarico temporaneo.

Riuniti i processi proposti dai due insegnanti nei confronti della stessa amministrazione e acquisita documentazione amministrativa come disposto con provvedimento del 2.11.06, la causa è stata decisa all’udienza dell’11.4.05 come da separato dispositivo di cui è stata data lettura in pubblica udienza.


MOTIVI DELLA DECISIONE



In via preliminare, va dichiarata la
contumacia [1] di (y), convenuto nel processo n. 3214/05 e non costituitosi, e di (x) e del Centro servizi amministrativi di Potenza e dell’Istituto Statale d’Arte di Potenza , citati a giudizio nel processo n. 235/06 RGT e non costituitisi.

Nel merito, la questione prospettata nei due processi riuniti riguarda la scelta operata dall’amministrazione
convenuta [2] negli anni scolastici 2004/2005 e 2005/2006 in ordine all’assegnazione di 6 ore di insegnamento della classe di concorso A018 dovuta ad assenza del docente titolare, prof. (z), per mandato amministrativo.

L’attribuzione della supplenza per le ulteriori 6 ore è stata chiesta in entrambi gli anni dai due ricorrenti:

il prof. (x) con contratto a tempo indeterminato per l’insegnamento di 18 ore settimanali nella stessa classe di concorso A018 ai sensi dell’
articolo 22,comma 4, della legge 448 del 2001 [3] per raggiungere le 24 ore settimanali di insegnamento;

il prof. (y) con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’
articolo 4 del regolamento [4] approvato con DM n. 201 del 25.05.2000 e dell’articolo 37, ultimo comma, del CCNL [5] del comparto scuola , per il completamento dell’orario di cattedra ed il raggiungimento delle 18 ore di insegnamento.

A fronte della richiesta presentata il 2.9.2004 dal prof. (x) resosi disponibile all’ampliamento dell’orario di lavoro, l’amministrazione ha stipulato con il ricorrente il contratto di lavoro a tempo determinato dal 25.10.04 al 24.11.04, successivamente prorogato sino al 22.12.04.

Nel frattempo il prof. (y) ha promosso con la stessa amministrazione il tentativo di conciliazione in relazione alla sua domanda di svolgere l’incarico assegnato al collega, ottenendo il riconoscimento del suo diritto all’insegnamento delle ulteriori 6 ore settimanali, come da provvedimento del Dirigente scolastico reggente del 15.12.04.

L’anno scolastico seguente, in presenza della stessa situazione, il tentativo di conciliazione promosso dal prof, (y) ha avuto esito diverso, in quanto è stato riconosciuto il diritto del prof. (x) al raggiungimento delle 24 di insegnamento settimanali.

Nel caso in esame, la disciplina normativa da considerare è rappresentata dall’articolo 22, comma 4 della legge n. 448 del 2001 che prevede l’attribuzione degli spezzoni di orario ai docenti già in servizio per la parte eccedente alle 18 ore sino alle 24 settimanali (disposizione invocata dal prof. x) e l’articolo 37 del CCNL 2002/2005 del comparto scuola che stabilisce in favore del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e con orario settimanale inferiore alla cattedra oraria "il diritto, in presenza della disponibilità delle relative ore, al completamento o comunque all’elevazione del medesimo orario settimanale" (norma richiamata dal prof. y).

Dal confronto fra le disposizioni risulta considerata normativamente sia la situazione del (x) che quella del (y): l’apparente contrasto tra le norme va risolto in favore dell’applicazione dell’articolo 37 del CCNL, in quanto, ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, del
decreto legislativo n. 165 del 2001 [6], il contratto collettivo del comparto scuola ha il potere di derogare a precedenti disposizioni di legge.

Nel caso concreto ciò è possibile, in quanto nel momento in cui si è reso necessario attribuire l’ulteriore spezzone orario di 6 ore il prof. (y) era già in servizio con contratto a tempo determinato presso l’Istituto d’Arte (con contratto dell’8.9.04 in relazione all’anno scolastico 2004/2005 e con contratto del 18.9.05 in relazione all’anno scolastico 2005/2006 ) ed era, altresì, inserito nella graduatoria di istituto per la stessa classe di concorso della supplenza da assegnare. Il riconoscimento delle ragioni del prof. (y) non si pone in contrasto con quanto stabilito nella circolare ministeriale del 24 marzo 2004 n. 37, all’articolo 4 , comma 6: tale disposizione, infatti, prevede l’attribuzione ai docenti in servizio delle ore aggiuntive di insegnamento oltre l’orario obbligatorio sino ad un massimo di 24 ore settimanali, fatto salvo l’inciso: " prima di procedere alle assunzioni a tempo determinato di propria competenza".

Orbene, nel caso in esame, non vi è stata assunzione a tempo determinato in vista dell’attribuzione dello spezzone di 6 ore, essendo già in servizio con contratto previamente stipulato il prof. (y) che quindi ha diritto a vedersi riconosciuto le sue ragioni saia giuridiche che economiche per l’anno scolastico 2005/2006. Conseguentemente vanno rigettate le richieste avanzate dal prof. (x) per l’anno scolastico 2004/2005.

In merito alla disciplina delle spese di giudizio, in ragione del riconoscimento del suo diritto, l’amministrazione convenuta va condannata alla corresponsione delle spese sostenute dal prof. (y), mentre le spese sostenute dai ricorrenti per la costituzione nei processi che li hanno visti controinteressati vanno compensate sussistendo giusti motivi dalla esistenza di una contraddittoria posizione assunta dall’amministrazione.
 

P.Q.M.


Definitivamente pronunciando così provvede:

1) dichiara la contumacia di (y) nel processo n.3214/05 RGT nonché la contumacia di (x), del Centro servizi amministrativi di Potenza e dell’Istituto statale d’Arte di Potenza nel processo 235/06 RGT;

2) rigetta il ricorso proposto da (x);

3) in accoglimento del ricorso proposto da (y) riconosce il diritto del ricorrente all’assegnazione per l’anno scolastico 209095/2006 dello spezzone di 6 ore di insegnamento di pertinenza del prof. (z) per la classe di concorso A018, condannando il CSA di Potenza a corrispondere al ricorrente la retribuzione per le ore mancate, oltre a rivalutazione ed interessi dal dovuto al soddisfo, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi co0me per legge ed alla ricostruzione della carriera scolastica;

4) condanna i resistenti Centro servizi amministrativi di Potenza e Istituto statale d’Arte di Potenza al pagamento delle spese processuali in favore del difensore del ricorrente (y) per dichiarato anticipo che liquida in euro 1455,00 di cui euro 162,00 per esborsi comprensivi di rimborso forfettario, euro 538,00 por diritti ed euro 755, 00 per onorari, compensando le spese processuali relative alle altre parti fra loro.


Potenza 11 aprile 2007

Depositata in Cancelleria il 08.06.2007
 

NOTE

[1] La contumacia consiste nell’assenza di costituzione in giudizio.

[2] Il convenuto è il soggetto contro il quale si fa ricorso.

[3] La norma citata prevede che gli spezzoni fino a 6 ore debbano essere proposti dai dirigenti scolastici prima ai docenti di ruolo e poi ai precari da assumere tramite contratto di supplenza.

[4] L’articolo 4 del regolamento sulle supplenze dispone che il supplente assunto su spezzone conserva titolo al completamento, se successiva-mente dovessero verificarsi ulteriori disponibilità di ore.

[5] L’articolo 37 del contratto afferma l’esistenza di un vero e proprio diritto al completamento o all’elevazione dell’orario settimanale di lezione, fino alla concorrenza delle 18 ore, in capo ai docenti precari assunti su frazioni di cattedra, qualora dovessero verificarsi ulteriori disponibilità.

[6] Il decreto legislativo 165/2001 è il testo normativo che comprende tutte le norme che regolano attualmente la contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici.

L’articolo 2, nel conferire alle norme pattizie il potere di derogare le norme di legge, di fatto e di diritto, qualifica queste ultime alla stregua di norme dispositive (dunque derogabili).

La stessa norma, al fine di consentire al legislatore di formare in ogni caso eventuali norme cogenti e imperative, impone a quest’ultimo l’onere di specificare la inderogabilità delle stesse, introducendo nel testo della norma interessata tale espressa previsione.

In caso contrario, la norma è da intendersi derogabile dal contratto.