Dipartimento per l’istruzione
Nota prot.n. 5485 del 19 marzo 2007. dal MPI,Roma, 19 marzo 2007.
Si invia, per l’immediata affissione all’albo dei rispettivi Uffici di competenza, il D.D.G. 16 marzo 2007, concernente integrazione e aggiornamento delle graduatorie in oggetto.
Come già noto alle SS.LL.,
con la tabella di valutazione dei titoli, approvata con D.M. 27 del 15
marzo 2007 (allegato
2), sono determinati i punteggi limitatamente alla III fascia
delle graduatorie ad esaurimento. Per la I e la II fascia e per le
graduatorie di strumento musicale nella scuola media restano in
vigore, rispettivamente, le tabelle approvate con D.M. n. 11/02 (allegato
1) e la tabella di cui al D.M. n. 123/2000 (allegato
3). a) modello 1 (domanda di aggiornamento/permanenza, trasferimento e reinserimento); b) modello 2 (domanda di nuovo inserimento); c) allegato 4 (diplomi di perfezionamento equiparati ai dottorati di ricerca); d) allegato 5 (riserve); e) allegato 6 (preferenze); f) allegato A ai modelli 1 e 2 (priorità nell’assegnazione di sede - legge n. 104/92).
A norma dell’art. 12 dell’allegato decreto dirigenziale, le domande di aggiornamento/ permanenza, trasferimento e reinserimento in graduatoria devono essere presentate entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal 20 marzo 2007, data di pubblicazione dell’apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Il termine di presentazione della domanda è fissato al 19 aprile 2007.
Si evidenziano le
principali innovazioni introdotte nel provvedimento a seguito
dell’emanazione della legge n. 296/06 e della Sentenza n. 11/07 della
Corte Costituzionale. 1) Con la riapertura dei termini sarà consentito, per l’ultima volta, di iscriversi nelle graduatorie permanenti, trasformate in graduatorie ad esaurimento. Nel successivo biennio scolastico 2009/2011 si potrà solo aggiornare il punteggio o trasferire la propria posizione in altra Provincia, ma in “coda” a tutte le fasce. Tutti gli aventi titolo debbono presentare domanda, sia per permanere nelle graduatorie, sia per confermare l’iscrizione con riserva, pena la cancellazione definitiva dalle graduatorie medesime. Ai fini dell’accertamento dell’anzianità di iscrizione in graduatoria, i Dirigenti degli Uffici scolastici provinciali disporranno il depennamento dalle graduatorie esaurimento dei nominativi di coloro che hanno avuto esito sfavorevole di un ricorso pendente e di coloro che non hanno ottenuto lo scioglimento della riserva, per mancato o tardivo conseguimento del titolo abilitante o specializzante, entro la conclusione dell’anno accademico 2004/05 (vedi nota prot. n. 546 del 26.4.2006). 2) La tabella approvata con D.M. 27 del 15 marzo 2007 si applica ai titoli presentati per la prima volta, mentre per quelli già prodotti e riconosciuti in occasione dei precedenti aggiornamenti e integrazioni delle graduatorie, il punteggio resta invariato. In particolare, se il punteggio per i titoli di cui al punto C) della tabella ha già raggiunto il massimo previsto, nonché il limite numerico consentito, non è possibile farsi valutare altri titoli. Si richiama l’attenzione sulla valutabilità, esclusivamente, di titoli accademici rilasciati da Università statali o non statali legalmente riconosciute, con esclusione, pertanto, di titoli certificati da altri Enti. 3) La doppia valutazione per i servizi prestati nelle scuole situate nei Comuni di montagna, compreso quello eventualmente prestato nelle pluriclassi della scuola primaria di montagna, viene ridotto d’ufficio dal Sistema informativo in adempimento della citata sentenza della Corte Costituzionale. Per il mantenimento della doppia valutazione per il servizio prestato nelle pluriclassi della scuola primaria di montagna, di cui la Corte Costituzionale dichiara legittimo il doppio punteggio, gli interessati debbono compilare l’apposita sezione dei modelli 1 e 2 per autocertificarne la prestazione, riferita al quadriennio 2003/2007 in quanto non individuabile dal Sistema stesso. A decorrere dal 1° settembre 2007 non sarà più prevista la doppia valutazione per tutti i servizi, di cui al punto B.3, lett. h) della tabella di valutazione allegata alla legge n. 143/04, in applicazione dell’art.1, comma 605 della legge 296/06. 4) Tutti i servizi svolti contestualmente alla durata legale dei corsi abilitanti, ai quali si attribuisce il bonus di 30 punti (SSIS - Didattica della musica - COBASLID - laurea in Scienze della formazione primaria), non sono valutati, salvo quanto previsto nella nota 5 della nuova tabella. 5) Le lauree di durata triennale (L) non essendo titoli di accesso all’insegnamento, non sono valutate come “altro titolo”, salvo che nelle graduatorie per le classi 75/A e 76/A e per gli insegnamenti tecnico-pratici, a cui si accede con il diploma di istruzione secondaria di II grado. Danno diritto a punteggio le lauree specialistiche previste nel D.M. n. 22/05, a cui vanno aggiunti i diplomi di II livello rilasciati dai Conservatori di musica e dalle Accademie di belle arti e la laurea quadriennale in Scienze motorie, dichiarata corrispondente alle lauree specialistiche LL/SS 53, 75 e 76, che verranno prossimamente previste quali titoli di accesso all’insegnamento con provvedimento formale. 6) Per l’inserimento nelle graduatorie provinciali per “titoli” di Trento e per il trasferimento della propria posizione da Trento alle corrispondenti fasce delle graduatorie di altra Provincia si rinvia alla recente Legge provinciale n.5 del 7 agosto 2006 e al Regolamento applicativo, di cui al Decreto del Presidente della Provincia di Trento n.27-80 del 28 dicembre 2006.
7) I docenti che hanno
conseguito l’abilitazione o specializzazione sul sostegno ai sensi del
D.M. n. 21/05 debbono essere nominati con priorità sui posti di
sostegno. A tal fine il Sistema informativo individuerà i docenti in
parola. 8) L’art.3 de decreto dirigenziale prevede la costituzione presso la Direzione scolastica regionale di un’apposita Commissione, che definisca la corrispondenza tra servizi di insegnamento prestati nelle scuole riconosciute dell’Unione Europea e quelli svolti nelle scuole italiane, ai fini della distinzione tra servizi specifici e non specifici e l’attribuzione del relativo punteggio, come previsto al punto B.3, lett.d) della tabella di valutazione. La commissione sarà presieduta da un Dirigente di codesti Uffici e composta da due docenti titolari della disciplina di riferimento. 9) Gli iscritti ai primi due anni del corso di laurea in Scienze della formazione primaria e del Diploma di Didattica della musica di durata quadriennale non dovranno dichiarare i titoli valutabili, ma saranno inclusi nella graduatoria provvisoria con punti 0, in attesa di aggiornare la propria posizione nel prossimo biennio 2009/2011. 10) L’allegato 4 del decreto dirigenziale. riproduce i 10 Diplomi di perfezionamento equiparati ai Dottorati di ricerca, già elencati nell’allegato 4 del precedente D.D.G. 31 marzo 2005, integrati dall’ultimo in ordine di tempo, dichiarato equipollente nel 2006. Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione ai provvedimenti citati e ai chiarimenti contenuti nella presente nota, reperibili sul sito Internet di questo Ministero (www.pubblica.istruzione.it) e sulla rete Intranet.
Si ringrazia per la
collaborazione e si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.
IL DIRETTORE GENERALE
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