Allegati
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Direzione Generale per l'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica
VISTI |
i decreti ministeriali 13 aprile 1992 e 24 settembre 1994
con i quali sono state dettate disposizioni in ordine alla ridefinizione dei
corsi straordinari, ivi compreso quello di Didattica della musica e sono
stati disciplinati i programmi didattici e i criteri in ordine agli esami di
ammissione, passaggio e diploma nonché alla frequenza degli studenti; |
VISTA |
la Legge 21 dicembre 1999 n. 508, di riforma delle
Istituzioni di Alta Formazione e specializzazione artistica e musicale e
successive modifiche ed integrazioni; |
VISTA |
la Legge 22 novembre 2002, n. 268 ed in particolare
l’articolo 6, comma 2, il quale, fino all’entrata in vigore di specifiche
norme di riordino del settore, riconosce al diploma di Didattica della
musica valore abilitante per l’insegnamento dell’educazione musicale nelle
scuole e per l’ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento
nelle scuole secondarie, purchè congiunto al diploma di istruzione
secondaria superiore e al diploma di Conservatorio; |
VISTO |
il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132, concernente il
regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria regolamentare ed
organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali; |
VISTO |
il Decreto Ministeriale 109 del 12 novembre 2004 con il
quale, fermo restando l’ordinamento curriculare, sono state apportate
alcune modifiche all’ordinamento della scuola di Didattica, consentendo di
organizzare un percorso formativo in quattro semestri, solo per gli studenti
in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di
diploma di Conservatorio; |
VISTO |
il D.P.R. n. 212 dell’8 luglio 2005, recante norme sulla
definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di Alta Formazione
Artistica e Musicale; |
CONSIDERATO |
che sono ancora in corso di definizione i decreti
attuativi del suddetto regolamento; |
RITENUTO |
di dover procedere alla ridefinizione del corso
ordinamentale di Didattica della Musica mediante l’istituzione di un corso
biennale ad indirizzo didattico il cui esame finale ha valore abilitante; |
RITENUTO |
altresì, di attivare un ulteriore indirizzo per la classe
di concorso di strumento, sempre con valore abilitante, per corrispondere
alle urgenti esigenze di formazione degli insegnanti segnalate dal
Ministero della Pubblica Istruzione; |
VISTI |
i pareri del CNAM, espressi nelle adunanze dell’11-12
luglio 2007 e del 6-7 settembre 2007; |
D E C R E T A
Art.1
ISTITUZIONE DEI CORSI
1. A decorrere dall’anno accademico 2007-2008, nei
Conservatori di Musica e negli Istituti Musicali Pareggiati i corsi
ordinamentali di Didattica della Musica, i corsi modificati ai sensi del D.M.
n. 109/04, nonchè i corsi sperimentali di didattica della musica, autorizzati
dal Ministero, sono ridefiniti nei corsi accademici biennali di secondo livello,
finalizzati, distintamente, alla formazione di docenti di educazione musicale
(classe di concorso A 31/A 32) e di docenti di strumento (classe di concorso A
77).
2. La riorganizzazione dei suddetti corsi, deliberata dal
Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Accademico, è trasmessa
al Ministero per la relativa approvazione.
Art. 2
DURATA E ORGANIZZAZIONE DEI CORSI
1. I corsi di cui all’articolo 1, comma 1, hanno durata
biennale.
Le attività didattiche, articolate in discipline d’ insegnamento, laboratori e
attività di Tirocinio pratico-guidato, sono finalizzate all’acquisizione di
conoscenze specifiche per l’esercizio della funzione docente e per le altre
finalità previste dai corsi.
2. L’articolazione disciplinare e l’assegnazione dei crediti
tra le varie attività sono definite nelle allegate tabelle A) e B). Ciascun
Consiglio di corso, sulla base di tali tabelle, elabora annualmente un progetto
formativo che ne rispetti le linee fondamentali.
3. Le suddette attività si svolgono per un numero di ore non
inferiore a 1.200 per ciascun corso, comprensive delle ore di tirocinio (non
inferiore a 120 ore). L’impegno richiesto allo studente, incluse le attività di
studio e di preparazione individuale, corrisponde a 120 crediti formativi
accademici , per ogni corso. Gli studenti sono obbligati alla frequenza di
almeno l’80% di ogni attività formativa .
Art. 3
AMMISSIONE AI CORSI
1. Costituiscono titolo di ammissione ai corsi di cui
all’articolo 1, comma 1, il diploma di Conservatorio o di Istituto Musicale
Pareggiato congiunto al diploma di istruzione secondaria di secondo grado,
nonché i diplomi accademici di I livello.
Limitatamente, alla classe di concorso A 31/A 32, sono titoli di ammissione
anche le lauree in musicologia e in discipline musicali con almeno 48 crediti
conseguiti nel settore scientifico disciplinare L-ART/07.
Costituiscono, inoltre, titolo di ammissione i titoli accademici conseguiti in
un paese dell’Unione Europea che diano accesso, nel paese stesso, alle attività
di formazione degli insegnanti per l’area disciplinare corrispondente.
2. Possono, altresì, essere ammessi ai suddetti corsi, coloro
che hanno conseguito il diploma accademico di secondo livello in Discipline
Musicali di cui al D.M. 8 gennaio 2004, n. 1, coloro che hanno conseguito il
diploma Accademico di secondo livello validato con D.M. n. 39 del 12 marzo 2007
e con D.M. n. 88 del 29 maggio 2007. Ai suddetti diplomati e a coloro che siano
in possesso del diploma del corso ordinamentale di didattica della musica,
verranno riconosciuti i crediti del percorso formativo svolto.
3. Limitatamente all’anno accademico 2007 – 2008, per la classe di concorso A77,
sono ammessi in deroga al numero massimo di cui al comma 7 del presente
articolo, e comunque per non più di quindici per ciascuna istituzione, i docenti
in possesso del diploma di Conservatorio o di Istituto Musicale Pareggiato,
congiunto al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che abbiano
maturato 360 giorni di servizio di insegnamento nella suddetta classe di
concorso A 77, di cui almeno 180 giorni dopo il 6 giugno 2004 e sino
all’entrata in vigore del presente decreto.
Ai suddetti docenti sono riconosciuti 60 crediti per il servizio, compreso il
tirocinio.
4. Il riconoscimento dei crediti di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo è effettuato da una apposita commissione nominata dal
direttore dell’istituzione e composta da tre docenti di cui almeno due della
Scuola di Didattica della Musica.
5. Le modalità di verifica dei requisiti, nonché le modalità
di ammissione, sono attuate dall’Istituzione prescelta. A tal fine, gli
interessati presentano apposita istanza alla predetta Istituzione. Relativamente
ai docenti di cui al comma 3, la verifica dei requisiti è effettuata dalle
Direzioni Scolastiche Regionali, che trasmetteranno alle Istituzioni indicate
dagli interessati soltanto le istanze dei docenti in possesso dei requisiti.
6. Ai fini dell’ammissione ai corsi di cui all’articolo 1,
comma 1, le Istituzioni predispongono appositi bandi di accesso, nei quali sono
indicati il numero dei posti disponibili per ciascun corso e le relative
procedure.
7. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio
Accademico, determina il numero massimo delle nuove iscrizioni in relazione alla
disponibilità di strutture, di personale e di dotazioni didattico strumentali.
In ogni caso, il numero massimo di nuovi iscritti ai corsi di cui al presente
decreto non potrà superare le 35 unità per anno accademico .La ripartizione
numerica per ogni classe di concorso è determinata dal Consiglio di
Amministrazione su proposta del Consiglio Accademico.
8. Per lo svolgimento dei predetti corsi, le Istituzioni
possono consorziarsi tra loro e con le Università, anche al fine di
razionalizzare l’offerta formativa sul territorio nazionale e di ottimizzare le
risorse da utilizzare per il funzionamento degli stessi.
9. Le Istituzioni nelle quali non sia presente il corso
ordinamentale di didattica della musica possono attivare, comunque, i suddetti
corsi biennali, previa autorizzazione ministeriale, in convenzione con altre
Istituzioni nelle quali sia attivato il predetto corso ordinamentale.
10. L’esame per l’accesso consiste in una prova scritta e/o
pratica e in un successivo colloquio sulla base dei programmi, differenziati per
ciascuno dei corsi, che saranno definiti e pubblicizzati nei rispettivi bandi di
accesso. Nel bando deve essere indicato, altresì, il tempo massimo di durata
delle prove.
I candidati di cui al comma 3 non devono sostenere detto esame.
11. Con Decreto del Direttore Generale dell’Alta Formazione
artistica, musicale e coreutica, è fissato – a livello nazionale – il
calendario delle prove di ammissione per le classi di concorso di educazione
musicale (A31 / A32 ) e di didattica dello strumento ( A 77).
12. In sede di ammissione ciascuna Commissione, nominata dai
competenti organi accademici, per la valutazione del candidato si attiene ai
seguenti criteri:
cento punti complessivi, per ciascuna classe di abilitazione, sessanta
dei quali riservati alle prove di cui al comma 10 e quaranta punti per la
valutazione dei titoli di studio, di ricerca e di servizio, secondo l’allegata
tabella C) che costituisce anche parte integrante del presente decreto.
13. La Commissione giudicatrice per l’ammissione ai corsi è
presieduta dal Direttore o da un suo delegato ed è formata da quattro docenti
scelti tra quelli della scuola di Didattica della Musica per l’abilitazione
nelle classi A 31 e A 32 e da due docenti della scuola di Didattica della
Musica, un docente della scuola di Strumento e un docente di discipline
integrative per l’abilitazione nella classe di concorso A 77.
14. Vengono ammessi ai corsi per ogni classe di abilitazione,
i candidati che risultino utilmente collocati nella graduatoria formulata dalla
Commissione sulla base della somma dei punteggi riportati dai candidati stessi
nella prova di ammissione e nella valutazione di titoli. Non è ammessa
l’iscrizione a più di un corso.
Art. 4
TITOLO RILASCIATO
1. Al termine dei corsi organizzati ai sensi dell’articolo 1,
comma 1, è rilasciato il diploma accademico di secondo livello che abilita
all’insegnamento rispettivamente dell’educazione musicale e dello strumento
musicale nella scuola e che costituisce titolo di ammissione ai concorsi a posti
di insegnamento per le corrispondenti classi di concorso, con punteggi identici
a quelli attribuiti agli altri titoli che danno accesso alle medesime
graduatorie. Detto diploma certifica il percorso di studi svolto secondo quanto
previsto dal protocollo europeo per il trasferimento dei crediti accademici.
2. All’esame finale di diploma si è ammessi previo
superamento di tutti gli esami previsti dal piano di studi e con la
certificazione dei crediti acquisiti, anche relativi al tirocinio.
3. Al fine dell’acquisizione dei relativi crediti, per ogni
insegnamento è prevista una verifica o
esame, effettuata da un’ apposita Commissione nominata dal Direttore al cui
esito viene attribuito un punteggio espresso in trentesimi. Detta Commissione
presieduta dal Direttore o da un suo delegato è composta dal docente della
disciplina e da un altro docente del corso.
In caso di non superamento dell’esame lo studente può essere ammesso a
sostenere la medesima prova in una successiva sessione di esame.
4. L’esame finale avente valore di esame di Stato, consiste
- Per l’abilitazione nella classe di concorso A 31 / A 32:
a) nella discussione di una tesi metodologica - didattica a carattere
teorico-operativo, incentrata sulle attività svolte durante il tirocinio;
b) nell’elaborazione di un progetto didattico su un tema sorteggiato tra una
terna proposta dalla Commissione. Il candidato avrà a disposizione 48 ore di
tempo, senza clausura, per l’elaborazione del progetto che verrà, poi,
illustrato anche mediante eventuali simulazioni e discusso con la Commissione.
- Per l’abilitazione nella classe di concorso A 77:
a) nella discussione di una tesi metodologica - didattica a carattere
teorico-operativo, incentrata sulle attività svolte durante il tirocinio;
b) in una prova con lo strumento e in una prova di concertazione di un brano di
musica di insieme assegnato dalla commissione tre ore prima .
5. Al suddetto esame finale viene attribuita una votazione
espressa in trentesimi. Supera l’esame il candidato che raggiunge una votazione
di almeno 18/30. Il voto complessivo di abilitazione è espresso in centesimi ed
è dato dal voto di ammissione all’esame finale, costituito dalla media dei voti
degli esami di profitto (rapportato a 70), sommato al voto esame finale.
Art. 5
COMMISSIONE GIUDICATRICE PER GLI ESAMI FINALI
1. Le commissioni giudicatrici per l’esame finale sono
composte dal Direttore dell’Istituzione o da un suo delegato, con funzioni di
presidente, da due docenti del corso, tra i quali il docente dell’insegnamento
argomento di tesi del candidato, dal supervisore del tirocinio e da un
rappresentante del Ministero dell’Università e Ricerca
Art. 6
NORME TRANSITORIE
1. E’ garantito agli studenti iscritti alla scuola di
Didattica della musica, o ai corsi sperimentali di didattica della musica,
autorizzati dal Ministero, di concludere il corso di studi secondo il precedente
ordinamento di cui ai Decreti Ministeriali 13 aprile 1992 e 24 settembre 1994,
nonché al Decreto Ministeriale n. 109 del 12 novembre 2004. E’, altresì,
riconosciuto il diritto al passaggio ai corsi di cui all’articolo 1, comma 1,
previa specifica richiesta al Consiglio di corso che provvederà, anche, al
riconoscimento dei crediti relativi al percorso già svolto.
2. I Diplomi di Didattica della Musica, conseguiti al termine
dei percorsi formativi, relativi alla scuola di Didattica della Musica
ordinamentale e dei corsi modificati ai sensi del D.M. 109/04 sono equivalenti
ai diplomi di secondo livello, con valore abilitante, di cui all’articolo 1,
comma 1, per la classe di concorso A 31/ A 32.
3. In prima applicazione, nelle more dell’emanazione della
normativa in materia di formazione degli insegnanti, il tirocinio viene svolto
in collaborazione con le scuole secondarie e con le Direzioni Scolastiche
Regionali, anche al fine di avvalersi di supervisori e tutor, individuati tra il
personale scolastico docente in posizione di semi-esonero, secondo quanto
previsto dalla vigente normativa.
4. A partire dall’anno accademico 2007- 2008, non sono più
ammesse iscrizioni ai corsi di Didattica della musica del previgente
ordinamento, nonché ai corsi modificati dal D.M. 109/04.
ART. 7
NORME FINALI
1. I bandi di concorso predisposti dalle Istituzioni
prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del
procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni
giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n.
241/1990, nonché le modalità per lo svolgimento delle prove.
Il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
Roma, 28 settembre 2007
Prot. n. 137/2007
Allegati:
Tabella A
Tabella B
Tabella C |