Scheda di lettura del DM n. 85 del 18/11/2005 E materiale da scaricare in formato PDF. dall'AIP, 24/11/2005
Art. 1:
Chi può fare domanda entro il 22/12/2005
Si potrà partecipare per:
I requisiti di servizio per la scuola secondaria I 360 giorni di servizio devono essere stati prestati nel periodo che va dall’1.9.1999 al 6.6.2004 in scuole statali, legalmente riconosciute e paritarie con il possesso del prescritto titolo di studio e solo per insegnamenti corrispondenti a posti o classi di concorso. Con la faq n. 8 relativa al DM 21 del 9/2/2005 (estensibile per analogia la presente DM) il Miur ha chiarito che i docenti già abilitati/idonei, se in possesso dei requisiti necessari (servizio e titolo di studio), possono conseguire un’ulteriore abilitazione/idoneità.
Limitazioni per la scuola secondaria Non saranno attivati corsi per A077 e per le classi di concorso della tabella C (I.T.P.) in quanto già attivati con i DM 100/2004 e 21/2005. Per l’ambito disciplinare 3 (A031-A032) non potranno partecipare i diplomati dei conservatori, già ammessi ai corsi indetti con DM 100/2004, mentre potranno fare domanda i docenti in possesso della laurea in Musicologia o in DAMS, con il prescritto piano di studio, e in possesso dei requisiti di servizio.
Quale abilitazione o idoneità si può conseguire Il docente è obbligato a partecipare al corso speciale coerente con il tipo di servizio prestato. Per cui il docente che ha svolto 360 giorni di servizio su posti nella scuola primaria/d’infanzia può iscriversi soltanto al corso di idoneità all’insegnamento rivolto ai docenti di scuola elementare oppure all’abilitazione per la scuola d’infanzia. Per i docenti delle secondarie si potrà scegliere la classe di concorso/ambito disciplinare per il quale si è in possesso del prescritto titolo di studio.
Art. 2 tratta delle rispetto alla frequenza dei corsi speciali Quali sono le incompatibilità E’ consentita la partecipazione ad uno solo dei corsi speciali. Non possono partecipare ai corsi:
L’unica incompatibilità prevista è tra i vari corsi speciali istituiti dalla legge 143/2004. Ad esempio un docente che ha già frequentato o sta frequentando o deve frequentare uno dei corsi indetti a norma del DM 21/05 o del DM 100/2004 non può frequentare, anche se ne ha i requisiti, i corsi banditi con questo DM. E’ invece compatibile la frequenza dei corsi abilitanti con altri corsi accademici (laurea e laurea magistrale, SSIS, Scienze della formazione primaria ecc.)
Art. 3 Sede di svolgimento dei corsi Università/Accademie di belle arti/conservatori Durata dei corsi Sarà definita con successivo provvedimento (si prevede una durata analoga ai corsi precedenti 500/700 ore). Con lo stesso provvedimento saranno definiti: le discipline dei percorsi formativi e i relativi crediti le modalità di svolgimento delle prove d’esame e i criteri di valutazione. Frequenza Obbligatoria Assenze Max il 30% delle ore complessive Crediti E’ possibile ottenere crediti (fino al 20%) per precedenti percorsi formativi. Analogamente possono essere riconosciuti crediti a chi ha conseguito l’abilitazione ex DM 1/2001 senza i requisiti di servizio. Esame finale E’ previsto il superamento di un esame finale Inclusione con riserva nelle graduatorie permanenti L’iscrizione ai corsi speciali permetterà l’inclusione con riserva in graduatoria permanente: sarà successivamente emanato un apposito provvedimento. Scioglimento della riserva di iscrizione La riserva verrà sciolta all’atto del conseguimento dell’abilitazione, idoneità all’insegnamento in una data stabilita dal MIUR sull’intero territorio nazionale.
Art. 4 Termine di presentazione delle domande: il 22/12/2005 (se spedita a mezzo AR fa fede il timbro postale) I modelli da utilizzare Allegati 4 corsi abilitanti in carta semplice A chi vanno presentate le domande Al Centro Servizi Amministrativi (CSA) della provincia dove si è in servizio al momento della presentazione della domanda. Il Miur con la faq n. 2 del 9.3.2005 ha chiarito che tale regola è derogabile da parte di quei docenti che si trovano in situazioni particolari come ad esempio che non implicano l’effettivo svolgimento del servizio (maternità, militare ecc). In questo caso il personale può scegliere liberamente il CSA dove presentare la domanda. Chi invece non è in servizio, al momento di presentazione della domanda può scegliere qualsiasi CSA. Motivi di esclusione
Ricorsi nel caso di errori materiali o omissioni Il ricorso va presentato al Direttore regionale entro 5 giorni dal momento in cui si è avuta la notifica dell’esclusione
Art. 5 Le commissioni giudicatrici saranno composte da docenti universitari, da supervisori di tirocinio e docenti delle istituzioni scolastiche che hanno collaborato alle attività dei corsi speciali
Art. 6 Si può fare ricorso contro:
I termini di presentazione del ricorso entro 60 giorni (Tar) 120 giorni (Capo dello Stato) dalla data di pubblicazione da parte della Direzione Regionale degli elenchi di cui al punto precedente
Art. 7 Il contributo di iscrizione varia in base al numero dei partecipanti ai corsi. La quantificazione viene fatta dalle singole Università. Il Ministero valuta e pone in essere tutte le iniziative che possano contribuire alla perequazione e al contenimento dei costi.
Art. 8
I dati personali dei partecipanti verranno trattati per soli fini istituzionali così come prevede il decreto legislativo 196/2003 sulla tutela della privacy. Non è pertanto necessaria l’autorizzazione da parte di chi fa domanda di partecipazione ai corsi.
Art. 9 corsi speciali per l’insegnamento nelle scuole con l’insegnamento di (Trieste e Gorizia) L’attivazione dei corsi per gli insegnanti delle scuole slovene sarà disposta con decreto dell’ufficio scolastico regionale del Friuli Venia Giulia. Indicazioni comuni per la validità del servizio Ai fini del calcolo dei 360 giorni sono validi tutti i periodi compresi nel contratto individuale di Lavoro (nomina) come ad esempio le ferie, la malattia, la maternità ecc.. Vedi la faq n. 13 del Miur
ALLEGATI
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