Scheda di lettura del DM n. 85 del 18/11/2005

E materiale da scaricare in formato PDF.

dall'AIP, 24/11/2005

 

Art. 1:
riguarda l’attivazione dei corsi per acquisire l'abilitazione o l'idoneità all’insegnamento per gli insegnanti
che hanno 360 gg di servizio dal 1/9/1999 al 6/6/2004.

 

Chi può fare domanda entro il 22/12/2005

  1. per conseguire l’abilitazione nella scuola d’infanzia:

    occorre essere in possesso del diploma di scuola o istituto magistrale o di titolo di studio dichiarato equivalente nel Decreto ministeriale autorizzativo della sperimentazione. Il servizio di 360 giorni può essere stato prestato sia nella scuola primaria (statale, paritaria o parificata) che nella scuola dell’infanzia (statale, paritaria o autorizzata) o in entrambi gli ordini di scuola.

  2. per conseguire l’idoneità nella scuola primaria:

    occorre essere in possesso del diploma di istituto magistrale o di titolo di studio dichiarato equivalente nel Decreto ministeriale autorizzativo della sperimentazione. Il servizio di 360 giorni può essere stato prestato sia nella scuola primaria (statale, paritaria o parificata) che nella scuola dell’infanzia (statale, paritaria o autorizzata) o in entrambi gli ordini di scuola.

  3. per conseguire l’abilitazione nella scuola secondaria:

    occorre essere in possesso del diploma di laurea, del diploma di accademia di belle arti, del diploma di istituto superiore delle industrie artistiche, del diploma ISEF o della laurea in scienze motorie che danno accesso all’insegnamento per il quale si chiede l’ammissione al corso abilitante. I 360 giorni devono essere stati prestati nella scuola secondaria (sia di I che di secondo grado). Ai fini del raggiungimento del totale dei giorni è comunque possibile prendere in considerazione anche servizi prestati in ordini di scuola diversi.

 

Si potrà partecipare per:

  • le singole classi di concorso di cui alle tabelle A del DM 39/98 non comprese in ambiti disciplinari (Allegato 1).

  • gli ambiti disciplinari 1,2,4,5, e 6 di cui al DM 354/98 (Allegato 2).

  • le singole classi di concorso di cui alla tabella D del DM 39/98 (Allegato 3).

 

I requisiti di servizio per la scuola secondaria

I 360 giorni di servizio devono essere stati prestati nel periodo che va dall’1.9.1999 al 6.6.2004 in scuole statali, legalmente riconosciute e paritarie con il possesso del prescritto titolo di studio e solo per insegnamenti corrispondenti a posti o classi di concorso. Con la faq n. 8 relativa al DM 21 del 9/2/2005 (estensibile per analogia la presente DM) il Miur ha chiarito che i docenti già abilitati/idonei, se in possesso dei requisiti necessari (servizio e titolo di studio), possono conseguire un’ulteriore abilitazione/idoneità.

 

Limitazioni per la scuola secondaria

Non saranno attivati corsi per A077 e per le classi di concorso della tabella C (I.T.P.) in quanto già attivati con i DM 100/2004 e 21/2005. Per l’ambito disciplinare 3 (A031-A032) non potranno partecipare i diplomati dei conservatori, già ammessi ai corsi indetti con DM 100/2004, mentre potranno fare domanda i docenti in possesso della laurea in Musicologia o in DAMS, con il prescritto piano di studio, e in possesso dei requisiti di servizio.

 

Quale abilitazione o idoneità si può conseguire

Il docente è obbligato a partecipare al corso speciale coerente con il tipo di servizio prestato. Per cui il docente che ha svolto 360 giorni di servizio su posti nella scuola primaria/d’infanzia può iscriversi soltanto al corso di idoneità all’insegnamento rivolto ai docenti di scuola elementare oppure all’abilitazione per la scuola d’infanzia. Per i docenti delle secondarie si potrà scegliere la classe di concorso/ambito disciplinare per il quale si è in possesso del prescritto titolo di studio.

 

Art. 2
tratta delle incompatibilità rispetto alla frequenza dei corsi speciali

tratta delle rispetto alla frequenza dei corsi speciali

Quali sono le incompatibilità

E’ consentita la partecipazione ad uno solo dei corsi speciali.

Non possono partecipare ai corsi:

  1. I docenti di ruolo nella scuola statale al momento della presentazione della domanda (Art. 2 comma 3).

  2. I docenti che hanno partecipato o stanno partecipando ai corsi speciali attivati con il DM 100/2004 e con il DM 21/2005.

L’unica incompatibilità prevista è tra i vari corsi speciali istituiti dalla legge 143/2004.

Ad esempio un docente che ha già frequentato o sta frequentando o deve frequentare uno dei corsi indetti a norma del DM 21/05 o del DM 100/2004 non può frequentare, anche se ne ha i requisiti, i corsi banditi con questo DM.

E’ invece compatibile la frequenza dei corsi abilitanti con altri corsi accademici (laurea e laurea magistrale, SSIS, Scienze della formazione primaria ecc.)

 

Art. 3
Tratta dello svolgimento dei corsi e delle prove d’esame

Sede di svolgimento dei corsi

Università/Accademie di belle arti/conservatori

Durata dei corsi

Sarà definita con successivo provvedimento (si prevede una durata analoga ai corsi precedenti 500/700 ore). Con lo stesso provvedimento saranno definiti: le discipline dei percorsi formativi e i relativi crediti le modalità di svolgimento delle prove d’esame e i criteri di valutazione.

Frequenza

Obbligatoria

Assenze

Max il 30% delle ore complessive

Crediti

E’ possibile ottenere crediti (fino al 20%) per precedenti percorsi formativi. Analogamente possono essere riconosciuti crediti a chi ha conseguito l’abilitazione ex DM 1/2001 senza i requisiti di servizio.

Esame finale

E’ previsto il superamento di un esame finale

Inclusione con riserva nelle graduatorie permanenti

L’iscrizione ai corsi speciali permetterà l’inclusione con riserva in graduatoria permanente: sarà successivamente emanato un apposito provvedimento.

Scioglimento della riserva di iscrizione

La riserva verrà sciolta all’atto del conseguimento dell’abilitazione, idoneità all’insegnamento in una data stabilita dal MIUR sull’intero territorio nazionale.

 

Art. 4
termine di presentazione delle domande

Termine di presentazione delle domande:

il 22/12/2005 (se spedita a mezzo AR fa fede il timbro postale)

I modelli da utilizzare

Allegati 4 corsi abilitanti in carta semplice

A chi vanno presentate le domande

Al Centro Servizi Amministrativi (CSA) della provincia dove si è in servizio al momento della presentazione della domanda. Il Miur con la faq n. 2 del 9.3.2005 ha chiarito che tale regola è derogabile da parte di quei docenti che si trovano in situazioni particolari come ad esempio che non implicano l’effettivo svolgimento del servizio (maternità, militare ecc). In questo caso il personale può scegliere liberamente il CSA dove presentare la domanda. Chi invece non è in servizio, al momento di presentazione della domanda può scegliere qualsiasi CSA.

Motivi di esclusione

  • Mancanza dei requisiti

  • Domanda presentata oltre la data del 22/12/2005.

  • Mancanza di firma dell’interessato sulla domanda di partecipazione

Ricorsi nel caso di errori materiali o omissioni

Il ricorso va presentato al Direttore regionale entro 5 giorni dal momento in cui si è avuta la notifica dell’esclusione

 

Art. 5
commissioni giudicatrici

Le commissioni giudicatrici

saranno composte da docenti universitari, da supervisori di tirocinio e docenti delle istituzioni scolastiche che hanno collaborato alle attività dei corsi speciali

 

Art. 6
Ricorsi

Si può fare ricorso contro:

  • l’elenco definitivo degli ammessi ai corsi

  • l’elenco degli abilitati/idonei

I termini di presentazione del ricorso

entro 60 giorni (Tar) 120 giorni (Capo dello Stato) dalla data di pubblicazione da parte della Direzione Regionale degli elenchi di cui al punto precedente

 

Art. 7
contributi di iscrizione

Il contributo di iscrizione

varia in base al numero dei partecipanti ai corsi. La quantificazione viene fatta dalle singole Università. Il Ministero valuta e pone in essere tutte le iniziative che possano contribuire alla perequazione e al contenimento dei costi.

 

Art. 8
Trattamento dati

 

I dati personali dei partecipanti

verranno trattati per soli fini istituzionali così come prevede il decreto legislativo 196/2003 sulla tutela della privacy. Non è pertanto necessaria l’autorizzazione da parte di chi fa domanda di partecipazione ai corsi.

 

Art. 9
corsi speciali per l’insegnamento nelle scuole
con l’insegnamento di lingua slovena (Trieste e Gorizia)

corsi speciali per l’insegnamento nelle scuole con l’insegnamento di (Trieste e Gorizia)

L’attivazione dei corsi

per gli insegnanti delle scuole slovene sarà disposta con decreto dell’ufficio scolastico regionale del Friuli Venia Giulia.

Indicazioni comuni per la validità del servizio

Ai fini del calcolo dei 360 giorni sono validi tutti i periodi compresi nel contratto individuale di Lavoro (nomina) come ad esempio le ferie, la malattia, la maternità ecc.. Vedi la faq n. 13 del Miur

ALLEGATI

punto elenco

D.M. 85 del 18-11-05

punto elenco

Allegato 1

punto elenco

Allegato 2

punto elenco

Allegato 3

punto elenco

Allegato 4