Ricostruzione di carriera.

di Lalla, da Orizzonte scuola del 10/1/2005

 

La ricostruzione di carriera serve per far valutare il servizio pre-ruolo, sia che esso provenga da rapporti di lavoro a tempo determinato, sia che sia stato svolto in altro ruolo.
In questo modo l'insegnante assunto a tempo indeterminato può vantare un' "anziantià di carriera" che gli permetterà di inserirsi nella fascia stipendiale che gli spetta in base al Contratto Nazionale in vigore.
Il principale riferimento normativo è l'art. 485 del Testo Unico Decreto Legislativo 297/94.

Dal 1 settembre 2000 spetta al Dirigente Scolastico dell'istituzione scolastica presso la quale si è in servizio emanare il decreto di ricostruzione di carriera per i docenti.
Lo stabilisce il Regolamento sull'Autonomia DPR 8 marzo 1999, n. 275.

Il docente di ruolo può richiedere la ricostruzione di carriera dopo aver superato il periodo di prova; i suoi effetti decorrono quindi dalla conferma in ruolo (1 settembre dell'anno successivo a quello dell'immissione in ruolo).
Il diritto alla ricostruzione di carriera va in prescrizione se non viene esercitato entro il termine di 10 anni previsto dall'art. 2946 del Codice Civile.
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere - art. 2935 del Codice Civile (data della conferma in ruolo).
Il diritto a percepire eventuali arretrati spettanti sulla base di una ricostruzione avvenuta a seguito di una domanda tardiva, si prescrive, invece, a decorrere dai 5 anni che precedono la data della domanda presentata.

I servizi valutabili devono essere prestati con il possesso del titolo di studio prescritto.

Per i docenti di scuola secondaria:

i servizi pre ruolo riconoscibili ai fini della carriera sono quelli prestati nelle scuole secondarie statali o pareggiate (si escludono i servizi prestati nelle scuole parificate e legalmente riconosciute), comprese quelle all'estero , sono altresì riconosciuti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole elementari statali, parificate, popolari, sussidiate o sussidiarie, o presso le scuole degli educandati femminili. Non è riconoscibile il servizio prestato nella scuola materna (D.L. n. 370 del 19.6.1970).

Per i docenti della scuola elementare:

sono riconoscibili i servizi prestati nelle scuole elementari statali o parificate, nelle scuole secondarie statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali.

Ai docenti di scuola secondaria, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.

E' inoltre valutato il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università.

A partire dall'a.s. 1974/75 il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, come prevede l'art. 11 della legge n. 124/99.

I servizi quindi verranno riconosciuti, a prescindere dal numero di ore settimanali, solo per anno scolastico intero, le frazioni di durata inferiore ad un anno di servizio si trascurano.

L'art. 7 comma 2 della legge n. 124/99 stabilisce inoltre che è riconoscibile anche il servizio prestato su sostegno senza il prescritto titolo di specializzazione. [ Il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti non di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, è valido anche ai fini del riconoscimento del servizio di cui all'articolo 485 del testo unico].

Il periodo di servizio militare di leva o e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti, come stabilito dall'art. 20 della Legge 958/86.

Il servizio pre-ruolo viene riconosciuto per intero per i primi quattro anni ai fini giuridici ed economici e per la rimanente parte nella misura di 2/3 ai fini giuridici ed economici e 1/3 ai soli fini economici.

Ai fini dell'inserimento nella posizione stipendiale spettante è utile solo la parte di anzianità di servizio riconosciuta valida ai fini giuridici ed economici, mentre la parte valida ai soli fini economici verrà conglobata nell'anzianità, al compimento dell'anzianità giuridica di cui all'art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/88.

La ricostruzione di carriera, quindi, serve ad inquadrare il docente in una determinata fascia stipendiale in base all'anzianità di servizio.

Qualora l’anzianità posseduta è intermedia tra due posizioni retribuitive, viene attribuita la posizione tabellare inferiore, mentre l’eccedenza di anzianità rispetto a quella della posizione attribuita sarà utilizzata per la maturazione anticipata della posizione retributiva successiva per semplice decorso di tempo.

Le fasce stipendiali valide per il biennio 2003 -2005 sono visionabili a questo link, a tabella 4.

Dopo la retribuzione iniziale la progressione economica si articola in sei posizioni stipendiali (gradoni) al 3°, 9°, 15°, 21°, 28° e 35° anno di servizio, con il raggiungimento del massimo dello stipendio all’inizio del 35° anno.