COORDINAMENTO PRECARI E

DISOCCUPATI DELLA SCUOLA

PROVINCIA DI VENEZIA

 

 

CORSI DI PERFEZIONAMENTO

QUESITO DELLO STUDIO LEGALE TESTAFERRATA

RISPOSTA DELLA DIREZIONE GENERALE PER L’UNIVERSITÀ
– Ufficio IX ALLO STUDIO LEGALE TESTAFERRATA –

PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE .

dal Coordinamento Precari di Venezia, 9/6/2005

 

CORSI DI PERFEZIONAMENTO

QUESITO DELLO STUDIO LEGALE TESTAFERRATA

Oggetto: D.L. 31 gennaio 2005, n. 7
(convertito nella Legge n. 43 del 31 marzo 2005): quesito

Egregi signori,
su incarico ricevuto dal Consorzio For. Com. Formazione per la Comunicazione, con sede in Roma, via V. Orsini, 17/A, sono a formulare un quesito di estrema importanza per attribuire certezza alle valutazioni dei titoli ai fini dell'inserimento nella graduatoria permanente.

QUESITO

In riferimento al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 (convertito nella Legge n. 43 del 31 marzo 2005) ed alla allegata Tabella di valutazione dei titoli ai fini dell'inserimento nella graduatoria permanente, in cui distingue:

A. Corsi di Perfezionamento universitario della durata almeno annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria (a ciascuno dei quali vengono assegnati punti 2)

B. Corsi di Specializzazione e Master universitari (a ciascuno dei quali vengono assegnati punti 3)

 

a tutela degli aspiranti si richiede con cortese urgenza di conoscere in modo inequivocabile: 

 

1. quali siano le caratteristiche che devono presentare i Corsi di Perfezionamento, in termini di ore di apprendimento e di crediti formativi, perché sia assicurata agli interessati l'assegnazione di punti 2 per l'inserimento nella graduatoria permanente.

2. se, in riferimento alla valutazione dei Corsi di perfezionamento, si debba tenere conto del parere consultivo formulato dal CUN in data 24 novembre 2004 nel quale si asseriva che il Corso di Perfezionamento, al pari del Master universitario, deve prevedere 1500 ore di formazione e 60 crediti formativi.

 

Roma, 2 maggio 2005.

Avv. Emanuele Testaferrata

 

RISPOSTA DELLA DIREZIONE GENERALE PER L’UNIVERSITÀ

– Ufficio IX ALLO STUDIO LEGALE TESTAFERRATA –

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DIPARTIMENTO PER L’UNIVERSITÀ, L’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,
MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Direzione Generale per l’Università – Ufficio IX

 

Oggetto: Corso di perfezionamento Legge 43/05 art.1 novies p. 1 e 2.

A seguito del quesito formulato da codesto Studio Legale lo scrivente ha ritenuto opportuno sottoporre la problematica all'esame del Consiglio Universitario Nazionale.
Tale Consesso nella seduta del 25 maggio u.s. ha formulato un complesso e articolato parere.

Dal citato parere, pienamente condiviso da questa Direzione, si evince che, fermo restando la validità delle note circolari del 4 febbraio 2005, n. 210/05 e del 28 febbraio 2005, n. 408, supportate dai relativi pareri CUN, solo un corso di perfezionamento annuale cui l'Università, nella sua piena autonomia, conferisce un numero di crediti inferiore a 60, per un numero di ore di impegno complessivo dello studente, inferiore a 1500, può assicurare l'assegnazione di punti 2 per l'inserimento nella graduatoria permanente.
Di contro un Attestato di Perfezionamento o un MASTER universitario, che consentono l'acquisizione di 60 crediti, corrispondenti a 1500 ore di impegno complessivo da parte dello studente, di durata annuale, danno diritto a punti 3 come prescritto nell'art. 1 novies della Legge 43/05.
Tutto ciò premesso, si resta a disposizione per ogni ulteriore informazione al riguardo.
 

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonello Masia

 

PARERE ESPRESSO

DAL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

 

Oggetto: quesito del Dirigente del DGU Uff. IX del MIUR, relativo a “Nota dello studio legale Testaferrata – 43/2005”.

 

Adunanza del 25.5.05
 

Il Consiglio Universitario Nazionale

Vista la nota ministeriale della Direzione Universitaria Uff. IX, Prot. N. 977 dell’11/5/2005, che richiede un parere in merito alla valutazione dei corsi di perfezionamento universitari ai fini dell’attribuzione di punteggio nelle graduatorie permanenti della scuola, in ciò facendo riferimento ad una richiesta di chiarimento dello studio legale Testaferrata, in merito all’interpretazione del DL 31 gennaio 2005 n. 7, convertito nella legge 43 del 31 marzo 2005.

Considerato che la legge all’art. 1 novies ha modificato la tabella della legge 143/04 al punto c/11, introducendo una distinzione tra corso di perfezionamento da un lato e master e corso di specializzazione dall’altro, pur richiedendo per tutti i titoli valutabili la durata almeno annuale e l’esame finale, e assegnando punti 2 al primo e punti 3 ai secondi. Nella tabella modificata il riferimento era esclusivamente a corsi di durata almeno annuale con esame finale ai quali venivano assegnati punti 3.


Nel ribadire i propri precedenti pareri,
il CUN osserva che:

- Il DM 509/99, confermato dal DM 270/04, ha introdotto il master universitario di I e II livello, titolo acquisibile dopo un percorso formativo di almeno 60 crediti, corrispondenti di norma ad una annualità e a 1500 ore di impegno formativo complessivo.

- Con la legge 43/05 art. 1 novies viene definita la distinzione tra master e corso di perfezionamento di durata annuale, con l’assegnazione differenziata di punteggio.

il CUN ritiene pertanto che:

- Ai sensi del DM 270/04 tutti i corsi di perfezionamento universitario che abbiano una durata almeno annuale con l’acquisizione di 60 crediti debbono portare al conferimento del titolo di master;

- Che a tutti i corsi di perfezionamento universitario di durata annuale, che comportino l’acquisizione di 60 crediti al termine dei quali le università attribuiscono un titolo di master o un attestato finale conseguito attraverso un esame finale, vadano comunque attribuiti punti 3 ai sensi della legge 43 art. 1 novies.

- Che ai corsi di perfezionamento universitario di durata annuale con esame finale istituiti precedentemente all’emanazione del DM 509/99, e comunque conseguiti prima dell’emanazione della legge 43/05 e sulla base di durata annuale era in senso lato corrispondente a quello di un master.

Il CUN prende atto che punti 2, ai sensi dell’art. 1 novies della legge 43/05 vanno assegnati agli eventuali corsi di perfezionamento universitario di durata annuale con esame finale attivati dalle università e che non corrispondono ad un impegno previsto per l’acquisizione di 60 crediti, corrispondenti a circa 1500 ore complessive di impegno formativo. Il CUN peraltro, ritiene necessario che venga modificata in relazione al numero di crediti formativi da acquisire. Il riferimento ai crediti acquisiti come elemento per l’attribuzione del punteggio permetterebbe anche la definizione di una migliore corrispondenza tra livelli di formazione raggiunti e punteggio assegnato.
Il CUN ritiene inoltre che l’esame finale richiesto, che va attestato dall’ateneo presso il quale si è svolto il corso, può configurarsi come prova complessiva effettuata con modalità diverse a seconda delle differenti tipologie didattiche. Sarà, comunque, compito delle commissioni a cui è affidata la valutazione dei titoli decidere sulla pertinenza del curriculum didattico alla classe di abilitazione nella cui graduatoria si chiede l’inserimento.