CORSI DI PERFEZIONAMENTO QUESITO DELLO STUDIO LEGALE TESTAFERRATA
RISPOSTA DELLA DIREZIONE GENERALE PER L’UNIVERSITÀ
PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE . dal Coordinamento Precari di Venezia, 9/6/2005
Oggetto: D.L.
31 gennaio 2005, n. 7
Egregi signori, QUESITO In riferimento al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 (convertito nella Legge n. 43 del 31 marzo 2005) ed alla allegata Tabella di valutazione dei titoli ai fini dell'inserimento nella graduatoria permanente, in cui distingue: A. Corsi di Perfezionamento universitario della durata almeno annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria (a ciascuno dei quali vengono assegnati punti 2) B. Corsi di Specializzazione e Master universitari (a ciascuno dei quali vengono assegnati punti 3)
a tutela
degli aspiranti si richiede con cortese urgenza di conoscere in modo
inequivocabile:
1. quali siano le caratteristiche che devono presentare i Corsi di Perfezionamento, in termini di ore di apprendimento e di crediti formativi, perché sia assicurata agli interessati l'assegnazione di punti 2 per l'inserimento nella graduatoria permanente. 2. se, in riferimento alla valutazione dei Corsi di perfezionamento, si debba tenere conto del parere consultivo formulato dal CUN in data 24 novembre 2004 nel quale si asseriva che il Corso di Perfezionamento, al pari del Master universitario, deve prevedere 1500 ore di formazione e 60 crediti formativi.
Roma, 2 maggio 2005.
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DIPARTIMENTO PER L’UNIVERSITÀ, L’ALTA FORMAZIONE
ARTISTICA, Direzione Generale per l’Università – Ufficio IX
Oggetto: Corso di perfezionamento Legge 43/05 art.1 novies p. 1 e 2.
A seguito del quesito formulato da codesto
Studio Legale lo scrivente ha ritenuto opportuno sottoporre la
problematica all'esame del Consiglio Universitario Nazionale.
Dal citato parere, pienamente condiviso da
questa Direzione, si evince che, fermo restando la validità delle note
circolari del 4 febbraio 2005, n. 210/05 e del 28 febbraio 2005, n.
408, supportate dai relativi pareri CUN, solo un corso di
perfezionamento annuale cui l'Università, nella sua piena autonomia,
conferisce un numero di crediti inferiore a 60, per un numero di ore
di impegno complessivo dello studente, inferiore a 1500, può
assicurare l'assegnazione di punti 2 per l'inserimento nella
graduatoria permanente.
IL DIRETTORE GENERALE
MINISTERO
DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Oggetto: quesito del Dirigente del DGU Uff. IX del MIUR, relativo a “Nota dello studio legale Testaferrata – 43/2005”.
Adunanza del 25.5.05 Il Consiglio Universitario Nazionale Vista la nota ministeriale della Direzione Universitaria Uff. IX, Prot. N. 977 dell’11/5/2005, che richiede un parere in merito alla valutazione dei corsi di perfezionamento universitari ai fini dell’attribuzione di punteggio nelle graduatorie permanenti della scuola, in ciò facendo riferimento ad una richiesta di chiarimento dello studio legale Testaferrata, in merito all’interpretazione del DL 31 gennaio 2005 n. 7, convertito nella legge 43 del 31 marzo 2005. Considerato che la legge all’art. 1 novies ha modificato la tabella della legge 143/04 al punto c/11, introducendo una distinzione tra corso di perfezionamento da un lato e master e corso di specializzazione dall’altro, pur richiedendo per tutti i titoli valutabili la durata almeno annuale e l’esame finale, e assegnando punti 2 al primo e punti 3 ai secondi. Nella tabella modificata il riferimento era esclusivamente a corsi di durata almeno annuale con esame finale ai quali venivano assegnati punti 3.
- Il DM 509/99, confermato dal DM 270/04, ha introdotto il master universitario di I e II livello, titolo acquisibile dopo un percorso formativo di almeno 60 crediti, corrispondenti di norma ad una annualità e a 1500 ore di impegno formativo complessivo. - Con la legge 43/05 art. 1 novies viene definita la distinzione tra master e corso di perfezionamento di durata annuale, con l’assegnazione differenziata di punteggio. il CUN ritiene pertanto che: - Ai sensi del DM 270/04 tutti i corsi di perfezionamento universitario che abbiano una durata almeno annuale con l’acquisizione di 60 crediti debbono portare al conferimento del titolo di master; - Che a tutti i corsi di perfezionamento universitario di durata annuale, che comportino l’acquisizione di 60 crediti al termine dei quali le università attribuiscono un titolo di master o un attestato finale conseguito attraverso un esame finale, vadano comunque attribuiti punti 3 ai sensi della legge 43 art. 1 novies. - Che ai corsi di perfezionamento universitario di durata annuale con esame finale istituiti precedentemente all’emanazione del DM 509/99, e comunque conseguiti prima dell’emanazione della legge 43/05 e sulla base di durata annuale era in senso lato corrispondente a quello di un master.
Il CUN prende atto che punti 2, ai sensi
dell’art. 1 novies della legge 43/05 vanno assegnati agli eventuali
corsi di perfezionamento universitario di durata annuale con esame
finale attivati dalle università e che non corrispondono ad un impegno
previsto per l’acquisizione di 60 crediti, corrispondenti a circa 1500
ore complessive di impegno formativo. Il CUN peraltro, ritiene
necessario che venga modificata in relazione al numero di crediti
formativi da acquisire. Il riferimento ai crediti acquisiti come
elemento per l’attribuzione del punteggio permetterebbe anche la
definizione di una migliore corrispondenza tra livelli di formazione
raggiunti e punteggio assegnato. |