Oltre le 18 ore.

di Lalla da Orizzonte scuola, 19.9.2008

Casi concreti sulla possibilità per i docenti della scuola secondaria, di superare le 18 ore.

1) Il docente che ha avuto (da GaE o da GI) un incarico di 18 ore nella scuola statale X, può accettare altre ore offerte da altre scuole?

Il docente può superare le 18 ore solo se le ore in più (fino a 6) gli vengono offerte dalla scuola in cui ha ricevuto l'incarico. Requisito per accettare: il possesso della specifica abilitazione.

Non è possibile accettare altri incarichi, nè da altre scuole statali nè da scuole paritarie.

Le ore devono essere offerte rispettando la priorità indicata nella circolare del 25 luglio 2008:

●  personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario

●  personale con contratto a tempo indeterminato

●  personale con contratto a tempo determinato

2) E' possibile raggiungere 24 ore, cumulando ore tra la scuola statale e la paritaria?

No, non è possibile. L'orario, per tutti gli insegnanti in servizio è di 18 ore, anche per chi insegna in più scuole.

3) E' possibile completare la cattedra, anche superando le 18 ore?

No, non è possibile.

L'art. 4 del regolamento delle supplenze afferma infatti: "L'aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo".

L'orario obbligatorio di insegnamento è di 18 ore, come previsto dall'art. 28 del CCNL 2006 2009:

"5. Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali."

Quindi, in caso di servizio su spezzone si ha diritto al completamento fino a 18 ore.

Il completamento può avvenire anche tra scuole statali e non statali.

4) Ottenuto il completamento a 18 ore, è possibile accettare altre ore di insegnamento?

Sì, è possibile arrivare a 24 ore di insegnamento, accettando all'interno di una delle due (o 3), istituzioni scolastiche (o in entrambe) in cui si è in servizio, spezzoni orario pari o inferiori a 6 ore.

5) E' possibile ottenere il completamento sforando oltre le 18 ore?

La risposta è negativa.

Es. docente in servizio per 10 ore, viene contattato per spezzone di 11 ore.

Il regolamento delle supplenze afferma: "

Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno. "

Questo significa che la disponibilità di 11 ore può essere frazionata per consentire al docente interessato il diritto al completamento fino a 18 ore.

Che fine faranno le restanti 3 ore (considerando teoricamente che lo spezzone sia scindibile in questo modo)?

Possono essere assegnate sempre al docente in questione, che adesso si trova nella posizione giuridica di "docente in servizio presso l'istituzione scolastica in cui è disponibile lo spezzone orario pari o inferiore a 6 ore"?

No, poichè in questo caso le 3 ore vanno assegnate scorrendo la graduatoria di istituto, come indicato dalla nota del 25 settembre 2007:

"3) ASSEGNAZIONE DI SPEZZONI FINO A SEI ORE AL PERSONALE INTERNO

Confermando quanto già chiarito con tutte le precedenti circolari sull’argomento, si ribadisce che tutto quanto detto va riferito agli “spezzoni” in quanto tali e non a quelli che potrebbero scaturire dalla frantumazione di posti o cattedre."

Le ore residuate dal frazionamento non vanno proposte ai docenti interni alla scuola, ma tramite scorrimento della graduatoria.