Nuova
indennità di disoccupazione
dalla
Gilda degli insegnanti di
Cuneo, 27.1.2013
A partire dal 1
gennaio 2013, sono entrate in vigore l’ASPI ( Assicurazione Sociale
Per l’Impiego) e la mini-ASPI che sostituiscono le “vecchie”
prestazioni note come indennità di disoccupazione a requisiti
ordinari e indennità di disoccupazione a requisiti ridotti. Queste
sono le principali caratteristiche applicate al mondo della scuola
SCHEDA ASPI (ex disoccupazione a requisiti
ordinari)
Destinatari |
Personale scolastico
che, a partire dal 1 gennaio 2013, perda il proprio posto di lavoro per
cause non dipendenti dalla sua volontà. Chi si è dimesso o abbia dato
seguito ad una risoluzione consensuale del proprio contratto, NON HA
DIRITTO ALL’ASPI |
Requisiti |
Devono essere passati
almeno due anni dal versamento del primo contributo e, in questo
biennio, bisogna poter vantare almeno un anno di contributi versati. A
titolo di esempio, se si considera un docente che termina una supplenza
breve il 3 febbraio 2013, per accedere all’ASPI deve aver lavorato
almeno un giorno prima del 4 febbraio 2011 e, a partire da tale data,
deve poter far valere almeno un anno di contributi. |
Contributi utili al calcolo del
requisito |
Oltre al servizio
vero e proprio, sono utili anche i periodi derivanti da disoccupazione,
da maternità obbligatoria e di congedo parentale in costanza di lavoro,
astensione per malattia dei figli di età inferiore a 8 anni ( 5gg per
anno solare ). Non valgono i giorni di malattia e infortunio sul lavoro
e le assenze per permessi legati all’assistenza di familiari previsti
dalla legge 104 |
Base di calcolo e durata della
prestazione |
L’indennità verrà
calcolata in base all’imponibile ai fini previdenziali percepito negli
ultimi 2 anni fino ad un importo mensile massimo pari a 1.119 €. Tale
importo verrà ridotto del 15% dopo i primi 6 mesi e di un ulteriore 15%
dopo i primi 12 mesi.
A regime il periodo
massimo per percepire l’ASPI sarà di 18 mesi, ma per il 2013 ci sarà una
fase transitoria per cui si potranno avere al massimo 8 mesi di ASPI per
chi ha meno di 50 anni e di 12 mesi per chi ha più di 50 anni.
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Presentazione della domanda e
decorrenza della prestazione |
La domanda va
presentata esclusivamente per via telematica entro due mesi, pena
decadenza, dalla data di spettanza del trattamento. L’ASPI spetta
dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo
rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo
giorno, altrimenti parte il giorno successivo alla presentazione della
domanda.
In caso di nuova
occupazione con contratto temporaneo inferiore, o pari, a 6 mesi, l’ASPI
viene sospesa e riprende d’ufficio al termine del contratto stesso per
essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento della
sospensione. Ad esempio, se un supplente temporaneo chiede l’ASPI il 1
febbraio e ottiene un nuovo incarico a partire dal primo aprile fino al
primo maggio, prenderà 2 mesi di indennità ( febbraio- marzo), ad aprile
verrà pagato dalla scuola di servizio e da maggio riparte l’ASPI
d’ufficio pe un periodo residuo massimo di 6 (se ha meno di 50 anni ) o
di 10 mesi. |
Decadenza dell’indennità |
Si decade dall’ASPI
allorquando si stipuli un contratto di durata superiore a 6 mesi, se si
inizia un’attività autonoma di carattere non saltuario o se si
acquisisce il diritto a pensione. Si decade anche dal diritto
all’indennità se si rifiuta un ‘attività lavorativa ( con livello
retributivo superiore almeno del 20% dell’importo ASPI ) o formativa che
si svolga a meno di 50 km dalla residenza o comunque raggiungibili
mediamente in 80 minuti con i mezzi pubblici. |
Fase transitoria |
Per tutte le
cessazioni avvenute entro il 31 dicembre 2012, valgono le vecchie regole
fino alla scadenza naturale o decadenza della prestazione. |
Per quanto concerne la mini
ASPI, valgono tutte le disposizioni illustrate per l’ASPI per quanto concerne: i
destinatari, la retribuzione di riferimento per il calcolo dell’indennità, le
modalità e i tempi di presentazione della domanda e la decorrenza della
prestazione. Differisce invece, come illustrato di seguito, per il resto.
SCHEDA MINI ASPI ( ex
disoccupazione a requisiti ridotti )
Requisiti |
L’indennità
spetta a tutti i lavoratori che, a partire
dal 1 gennaio 2013, abbiano perso per motivi
non dipendenti dalla loro volontà, il posto
di lavoro. Per averne diritto però, devono
poter far valere almeno 13 settimane di
contribuzione da attività lavorativa negli
ultimi 12 mesi. |
Durata |
L’indennità è
corrisposta per un numero di settimane pari
alla metà delle settimane di contribuzione
nei 12 mesi precedenti la data di cessazione
del rapporto di lavoro. |
Sospensione della prestazione |
In caso di una
nuova occupazione con un contratto inferiore
a 5 giorni, la mini-ASPI viene sospesa e
riprende d’ufficio al termine del nuovo
contratto. Per contratti superiori a 5
giorni invece, la mini-ASPI decade e bisogna
eventualmente rifare una nuova domanda al
momento del termine del nuovo rapporto
lavorativo. |
Definizione del trattamento |
Nel caso in
cui un dipendente avesse fatto domanda per
ottenere l’ASPI senza che risultino
soddisfatti i requisiti per il diritto, è
possibile ottenere in alternativa
l’indennità mini-ASPI, a patto che se ne
faccia esplicita richiesta nella domanda
(eventualità prevista dal modulo on-line). |
Fase di transizione |
Per quanto
concerne il 2012, è possibile presentare
domanda con le vecchie modalità ed i vecchi
requisiti per la disoccupazione a requisiti
ridotti. |
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