Con il nuovo
Contratto integrativo, siglato da
pochi giorni, le regole per l'inidoneità cambiano, soprattutto per
quanto concerne la futura utilizzazione. Si aspettano ancora
decisioni interministeriali, per cui proponiamo un primo
aggiornamento a cui seguirà quello definitivo una volta che siano
stati chiariti tutti gli aspetti della vicenda "art.35".
Inidoneità
E' una brutta parola,
che nega una funzione, meglio sarebbe chiamarla "utilizzazione in
altri compiti".
Essa fu introdotta nella legislazione scolastica con i decreti
delegati del 1974 (art.113): una norma di civiltà -non a caso si
colloca in quegli anni- che tutela sia il personale malato, sia
l'utenza potenzialmente danneggiata da questi. Successivamente è
stata ripresa dai Contratti Nazionali e disciplinata nel primo
Contratto Decentrato del 1997 e nel nuovo Contratto Collettivo
Nazionale Integrativo concernente i criteri di utilizzazione del
personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute
- artt. 4, comma 2, e 17, comma 5, del contratto collettivo
nazionale del personale della scuola 29 novembre 2007 (CCNI -
25 giugno 2008) (
http://www.cislscuola.it/files/CCNI_Inidonei_25giu_08.pdf
) che recepisce le disposizioni delle
Finanziarie 2007 e 2008.
L'iter
burocratico per ottenerla
Vediamo quale sia
l'iter burocratico che deve seguire un docente che voglia chiedere
l'inidoneità.
Innanzitutto egli si deve munire di certificato del proprio medico
di famiglia, in cui risultino la o le patologie di cui è affetto.
Quindi farà domanda al proprio Dirigente scolastico di essere
sottoposto a visita collegiale per l'accertamento dell'inidoneità
e/o l'utilizzazione in altri compiti. Il DS provvederà a richiede
all'autorità sanitaria -Commissione medica di verifica (mista
ASL-Tesoro)- di pronunciarsi sull'idoneità fisica; la Commissione
convocherà quindi il docente a visita.
A questo punto è interesse del docente presentare tutta la
documentazione medica (certificati, cartelle cliniche, persino
scontrini di medicinali) ed anche il riassunto delle proprie assenze
(se sono state molte) rilasciato dalla Segreteria della scuola di
servizio. Per questo motivo si consiglia a chi vuole intraprendere
questa strada, di conservare scrupolosamente tutta la
documentazione, di cui bisogna fare le fotocopie da lasciare alla
Commissione.
Alla visita si può essere accompagnati dal medico di fiducia, che
avrà diritto di parola, o da un parente o conoscente, che però potrà
solo assistere. Non tutte le commissioni fanno entrare il familiare
ma è sempre un conforto essere accompagnati.
Generalmente la commissione non dà una risposta immediata; questa
arriverà per raccomandata a casa e a scuola, di solito dopo 2-3
settimane.
Se l'esito è positivo, si può ottenere l'inidoneità temporanea o
permanente; inoltre nel verbale saranno indicati eventuali compiti
che il docente può o non può svolgere.
Nel caso di inidoneità temporanea il docente conserva il suo posto
di ruolo e la cattedra andrà a un supplente, in attesa della sua
guarigione. La commissione indicherà il periodo di inidoneità, allo
scadere del quale il docente può tornare in classe o chiedere una
nuova visita per un ulteriore periodo di utilizzazione in altri
compiti.
Nel secondo caso, se il docente ha chiesto esclusivamente la
dispensa, saranno avviate le pratiche per la risoluzione del
rapporto di lavoro (dispensa ex art 112): l'assegno relativo sarà
calcolato in base agli anni maturati (che devono essere almeno 15).
Se invece ha chiesto l'utilizzazione, il docente viene assegnato ad
altri compiti, prioritariamente nell'ambito del comparto scuola,
tenendo conto della sua preparazione culturale e dell'esperienza
professionale maturata ( ... ) nell'ambito della provincia di
titolarità o anche in altra provincia. Contemporaneamente viene
iscritto nello speciale ruolo ad esaurimento previsto dall'articolo
3, comma 127, della legge 244/2007, ai fini dell'eventuale,
successiva mobilità, anche intercompartimentale, da
disporre con gli strumenti e le modalità definiti dai commi 124 e
125 del citato articolo 3 della legge 244/2007.
Questo ruolo ad
esaurimento è ancora da definire e attuare; allo stesso modo non si
sa con certezza se il vincolo dei 5 anni di utilizzazione sia
superato. In altre parole il docente inidoneo in modo permanente
dovrebbe venire dapprima utilizzato nella scuola o in altri uffici
del Ministero dell'Istruzione e, una volta individuati i posti
liberi nelle altre Amministrazioni, transitarvi per mobilità.
Il CCNI prevede anche
che l'utilizzazione possa essere chiesta dall'interessato
direttamente in altre Amministrazioni: questo può costituire per
taluni una buona soluzione in vista della futura mobilità.
Tuttavia, in questo
clima di incertezza normativa, forse è meglio ottenere una
inidoneità temporanea, magari rinnovabile, anche se, ovviamente, la
decisione è di competenza della Commissione.
Ottenuto il
certificato di inidoneità, dunque, l'USP deve convocare il docente
inidoneo per la dispensa (se ricorrono gli estremi) o per il nuovo
contratto -che "deve essere stipulato da parte dell'Amministrazione
entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta
dell'interessato"- e sottoporgli una rosa di possibili
utilizzazioni. Se il termine di 30 giorni non viene rispettato
dall'Amministrazione, l'ulteriore periodo di assenza non è
computato ai fini della determinazione del periodo massimo di
assenza previsto ai commi 1 e 2 dell'art.17 del CCNL 29 novembre
2007.
Nel caso di inidoneità
permanente, il docente può comunque riservarsi di rifiutare
l'utilizzazione, se le sedi e i compiti non fossero di suo
gradimento, e ottenere la dispensa. Attenzione: questa è una
decisione importante, perché se si sceglie l'utilizzazione in altri
compiti, non si può più tornare indietro e chiedere la pensione, a
meno di non ripassare nuova visita e dimostrare di essere inidonei
anche ai nuovi compiti.
Inoltre bisogna sapere che anche se l'inidoneità è permanente, si
può essere sottoposti periodicamente a visite di controllo.
L'utilizzazione in altri compiti
L'utilizzazione in
altri compiti è disciplinata da Decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 - Art. 113: " Il personale
dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può, a
domanda, essere utilizzato in altri compiti, tenuto conto della
preparazione culturale e professionale. Il personale interessato è
collocato fuori ruolo per l'intera durata dell'accertata
inidoneità.". I compiti sono definiti dal CCNI 2008.
Ma nella pratica, come si realizza il passaggio dall'insegnamento
all'utilizzazione?
Abbiamo già visto come si ottenga la dichiarazione di inidoneità e
come l'Ufficio scolastico provinciale debba provvedere a un nuovo
contratto e all'assegnazione del docente inidoneo ai nuovi compiti,
che dovrebbero essere prioritariamente nella scuola di appartenenza
ma potrebbero essere nel Provveditorato stesso, in una segreteria
oppure in un'altra scuola per la cura della biblioteca, dei
laboratori, dei progetti del POF; nei capoluoghi di regione possono
anche essere presso gli USR o altri istituti; ma anche in altre
Amministrazioni pubbliche, previe intese con i soggetti interessati.
Tutto l'iter dovrebbe procedere per via burocratica: l'USP, nel caso
non fosse possibile utilizzare il docente nella scuola di
appartenenza, dovrebbe presentargli un elenco di possibili sedi e
compiti per l'utilizzazione, compatibili con il referto della CMV, e l'interessato
dovrebbe scegliere in base alla sua preparazione e attitudine ma
anche in base a valutazioni personali come, ad esempio, la vicinanza
a casa.
Noi consigliamo, prima di arrivare a questa fase, preso atto di
eventuali limitazioni del referto medico, di visitare le scuole
della città o del quartiere, parlare con dirigenti e collaboratori,
verificare la disponibilità dei posti, controllare la sede di lavoro
(ufficio, laboratorio, biblioteca che sia) ma soprattutto rendersi
conto del clima: se cioè si verrebbe eventualmente accolti con
benevolenza o con ostilità.
Infatti l'inserimento lavorativo non è automatico come per il lavoro
in classe; la fiducia e l'accettazione non sono scontate ma si
devono guadagnare giorno per giorno. Naturalmente è auspicabile che
l'utilizzazione avvenga con soddisfazione di entrambe le parti
-docente utilizzato e struttura ospitante- ma bisogna essere
consapevoli che la condizione di "malato" a volte genera qualche
prevenzione. Per questo è sempre meglio che l'utilizzazione avvenga
nella stessa scuola dove si è insegnato e dove si viene vissuti
ancora come docenti, seppure addetti ad altri compiti. Se per
qualche motivo l'utilizzazione avviene in un'altra sede, si deve
cominciare daccapo a tessere quelle relazioni di conoscenza
reciproca e collaborazione.
L'orario di lavoro sarà di 36 ore. Potrà essere articolato in 5 o 6
giorni la settimana, con entrata flessibile, rientri pomeridiani
ecc. E' bene chiedere da subito che le modalità di servizio siano
inserite nella contrattazione di Istituto, che i Dirigenti sono
tenuti a stabilire con le Rappresentanze sindacali (RSU), in modo da
avere una tutela in caso di contenzioso.
Inoltre bisogna sempre tener presente che il proprio superiore
gerarchico è il Dirigente scolastico, perchè può capitare che le sue
veci siano svolte (in modo arbitrario) dal "Segretario" (DSGA).
Infatti poiché l'orario di lavoro è uguale a quello del personale
ATA, spesso vi si viene assimilati; per questo è sempre importante
aver chiaro che l'utilizzazione in altri compiti non fa perdere lo
status di docenti.
Altra cosa di cui bisogna tener conto è che con l'uscita dal ruolo
si perde la facoltà di partecipare al Collegio docenti e di eleggere
i rappresentanti al Consiglio di Istituto, quindi i propri organi di
tutela rimangono le sole RSU. Tuttavia è importante chiedere al
Dirigente di partecipare al Collegio docenti per quanto di propria
competenza: in questo modo l'inserimento lavorativo è agevolato e il
proprio lavoro avrà modo di essere conosciuto e apprezzato, oltre al
fatto che sarà inserito a pieno titolo nelle attività della scuola.
Compiti del
docente fuori ruolo per motivi di salute
L'utilizzazione in
altri compiti è sempre disciplinata dal CCNI - 25 giugno 2008 . Esso
stabilisce i criteri per la dichiarazione di inidoneità, per
l'utilizzazione in altri compiti, per l'articolazione del lavoro
ecc. E' molto importante conoscerli esattamente, perché spesso la
disinformazione delle altre componenti della scuola porta a
confusione di ruoli se non a vere e proprie degenerazioni di
rapporti.
>> Art. 3 (Modalità e
ambiti di utilizzazione del personale docente ed educativo)
1. (...)
Tra i compiti a cui
può essere assegnato il personale docente ed educativo, tenuto conto
di quanto previsto nella certificazione medico collegiale, delle
richieste dell'interessato, in coerenza con il POF e con i criteri
definiti in sede di contrattazione di scuola, si indicano, a titolo
meramente esemplificativo, quelli relativi ad attività di supporto
alle funzioni istituzionali della scuola, quali:
-
servizio di
biblioteca e documentazione;
-
organizzazione di
laboratori;
-
supporti didattici
ed educativi;
-
supporto
nell'utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie
informatiche;
-
attività relative
al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi
amministrativi e ogni altra attività deliberata nell'ambito del
progetto d'istituto.
>> Art. 8 (Orario di
lavoro, rapporto di lavoro e trattamento economico)
(...)
3. Il personale
utilizzato presso istituzioni scolastiche, può accedere al salario
accessorio e al fondo d'istituto di cui all'art. 84 del contratto
collettivo nazionale di lavoro 29 novembre 2007, sulla base dei
criteri definiti in sede di contrattazione di istituto,
compatibilmente con le nuove funzioni attribuitegli.