Guide

Breve guida

del supplente temporaneo

su posti di sostegno

da Scuola&Scuola del 30/10/2004

 

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1.   Gli elenchi di sostegno.

L’attribuzione delle supplenze su posti di sostegno, attraverso l’utilizzo delle graduatorie di circolo e di istituto, segue il seguente ordine:

1)      Elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia. 

Docenti inclusi negli elenchi di sostegno tratti dalle graduatorie permanenti, in possesso del titolo di specializzazione  entro la data del 21.5.2004.

Docenti inclusi nelle graduatorie permanenti, in possesso del titolo di specializzazione entro la data del 31.8.2004 e che, entro il 10/9/2004, hanno richiesto di essere inseriti negli elenchi aggiuntivi di sostegno. (nota 197/ segr. del 3/9/2004).

Ovviamente all’interno dei due elenchi di sostegno di prima fascia, la posizione e il punteggio degli aspiranti derivano dalla posizione e dal punteggio con cui gli stessi figurano nelle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia, relativamente al posto d’insegnamento ( scuola materna ed elementare) o alla classe di concorso (scuola secondaria). 

 

2)      Elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia. 

Sono formati dagli aspiranti forniti di abilitazione, non inclusi nelle graduatorie permanenti, e che hanno conseguito il titolo di specializzazione per l’insegnamento su posto di sostegno entro il 10.9.2004, data di scadenza del termine di presentazione della domanda per l’inclusione nelle graduatorie; come per gli elenchi di cui al punto 1, gli  aspiranti sono ordinati secondo la medesima sequenza e punteggio cui si riferisce il posto di insegnamento o la classe di concorso.

 

3)      Elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia. 

Sono formati dagli aspiranti non abilitati e che hanno chiesto l’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto entro il 10/9/2004, in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posto di sostegno; come negli elenchi di cui al punto 1 e 2, gli aspiranti sono ordinati secondo la medesima sequenza e punteggio cui si riferisce il posto di insegnamento o la classe di concorso. 

Gli aspiranti forniti di titolo di specializzazione monovalente figurano negli elenchi di sostegno con l’indicazione della loro specializzazione e possono accedere solo a posti di sostegno per alunni portatori del corrispondente handicap. 

 

2.   Gli elenchi di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. 

Per gli insegnanti di scuola secondaria di secondo grado, in ciascuna istituzione scolastica  sono predisposti elenchi di sostegno, articolati in tre fasce (vedi punto precedente), relativamente a ciascuna area disciplinare (area n. 1 scientifica-fisica-naturalistica, area n. 2 umanistica-linguistica-musicale, area n. 3 tecnico-professionale-artistica, area n. 4 psicomotoria) ognuna delle quali raggruppa le varie classi di concorso, secondo la suddivisione prevista dal D.M. 25/5/1995 n. 170. Gli aspiranti sono inclusi in ciascun elenco in base alla migliore collocazione di fascia in cui figurano in una qualsiasi graduatoria di scuola secondaria di secondo grado riferita al medesimo elenco e col punteggio correlato a tale graduatoria. 

 

3.   Esaurimento degli elenchi di sostegno. 

Se gli elenchi degli insegnanti di sostegno di cui ai punti 1,2,3 si esauriscono, la scuola procede utilizzando gli elenchi delle altre scuole della provincia secondo il criterio della viciniorità e previe opportune intese con i competenti dirigenti scolastici (art. 7 comma 8  D.M. n. 201 del 25/5/2000). 

Qualora infine si renda necessario attribuire la supplenza su posto di sostegno ad aspiranti privi di titolo di specializzazione, i dirigenti scolastici individuano gli interessati, in base ai seguenti criteri: 

·         nella scuola materna, in caso di esaurimento dell’elenco di sostegno   viene utilizzato l’elenco di sostegno relativo alla scuola elementare. (comma 6 art. 11 D.M. n. 103 del 4/6/2001);

·         nella scuola secondaria di secondo grado, in caso di esaurimento dello specifico elenco da utilizzare relativamente all’area disciplinare interessata, la scuola può utilizzare, in modo combinato, gli altri elenchi di sostegno relativi alle altre aree disciplinari, prima di ricorrere all’utilizzazione di elenchi di altre scuole viciniori ( comma 7 art. 11 D.M. n. 103 del 4/6/2001);

·         mediante lo scorrimento incrociato delle posizioni occupate nelle graduatorie curricolari delle graduatorie di circolo e di istituto separatamente per ciascun tipo di posto per la scuola primaria o per le classi di concorso della scuola media e, per la scuola secondaria di secondo grado, per le classi di concorso comprese in ciascun ambito disciplinare.