Graduatorie istituto 2009-20011.
La guida di Lalla

da Orizzonte scuola, maggio 2009

Validità Graduatorie

2 anni: a.s. 2009/10 e 2010/11
Durante l'anno intermedio (2009/2010) di vigenza delle graduatorie, non è previsto l'aggiornamento del punteggio eventualmente acquisito, o di nuovi titoli eventualmente conseguiti. Sarà possibile solo sciogliere eventuali riserve legate al titolo di accesso nella graduatoria ad esaurimento.

 

Le graduatorie di istituto sono formate da 3 fasce, costituite

I FASCIA: docenti iscritti a pieno diritto o con riserva, nella I, II, o III fascia delle GaE
II FASCIA: docenti abilitati ma non iscritti nelle GaE
III FASCIA: docenti non abilitati, in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento

 

Qual è il termine ultimo per presentare la domanda?

Data di scadenza di presentazione della domanda con modello A/1 e A/2: 30 giugno 2009.
Presentazione modello B per la scelta delle istituzioni scolastiche: tra il 1° e il 31 luglio 2009 esclusivamente con modalità web (Istanze on line dal sito del ministero)

 

Tutti i titoli devono essere posseduti entro il 30 giugno, non è possibile presentare titoli con riserva.

La domanda va consegnata mano o spedita con raccomandata r/r presso la prima delle istituzioni scolastiche da scegliere con il modello B. Se si presentano più domande (A/1 + A/2) esse vanno inserite in unico plico.

 

Quali modelli di domanda bisogna utilizzare?

Valgono unicamente i modelli di domanda messi a disposizione dal Ministero, che saranno disponibili dal 3 Giugno 2009 e che troverete nello speciale Graduatorie di istituto

Modelli di domanda:
A1 per l'inserimento in II fascia (utilizzare la TAB 2 per la valutazione dei titoli)
A2 per l'inserimento in III fascia (utilizzare la TAB 1 per la valutazione dei titoli)

Bisogna utilizzare un unico modello (A1 o A2) per tutte le graduatorie in cui si ha titolo ad essere inserito nell'ambito di una fascia.

 

Quale scuola scegliere per presentare la domanda?

La scuola presso la quale consegnate (o spedite) la domanda deve essere la prima da indicare nel successivo modello B.
Se vi inserite per più settori scolastici (ad es. sia primaria che scuola secondaria II grado), l'istituzione scolastica da scegliere per la gestione dei dati deve appartenere al grado superiore (quindi in questo caso scuola superiore II grado).
Coloro che si inseriscono solo per la scuola di infanzia e/o primaria possono considerare di pari grado i circoli didattici e gli istituti comprensivi, pertanto possono indicare come prima istituzione scolastica anche un circolo didattico.

Coloro che sono in possesso del titolo di sostego e del titolo di abilitazione o di studio valido per l'accesso nelle scuole per non vedenti e sordomuti possono richiedere le istituzioni speciali nel limite delle sedi esprimibili.
N. B. in questo caso bisognerà consegnare una copia del modello di domand alle scuole speciali.

 

A cosa serve il modello B?

Modello B serve per la scelta delle istituzioni scolastiche
Il modello B va utilizzato da tutti gli aspiranti, sia di I che di II e III fascia. Se ne compila solo uno, per tutti gli ordini di scuola e le classi di concorso cui si ha accesso, anche se di fascia diverse.
La compilazione va effettuata esclusivamente con modalità web.
Il modello B va indirizzato alla stessa istituzione scolastica alla quale sono stati indirizzati i modelli A/1 e A/2.

Chi non è ancora presente sulla piattaforma di Istanze on line deve effettuare la fase di REGISTRAZIONE e poi INSERIMENTO.
Chi è già presente, può fare direttamente l'inserimento attraverso la sezione "istanze on line - presentazione delle istanze via web- inserimento modello B", che sarà attiva dal 1° al 31 luglio 2009.

 

Link alle Istanze on line.

http://www.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml

 

Come vengono utilizzate le graduatorie?

Per l'attribuzione delle supplenze, le singole scuole utilizzano le graduatorie in ordine prioritario, cominciando a scorrere dalla I fascia e proseguendo con la II e la III (tranne per i casi di assegnazione delle supplenze brevi sino a 10 giorni per la scuola d'infanzia e primaria ai docenti che richiedono l'inserimento con "priorità")
Qualora una scuola non sia in grado di attribuire una supplenza scorrendo i nominativi di tutti gli inseriti in graduatoria (I, II, III) di quella scuola, passerà alle graduatorie di un'altra scuola, secondo il criterio di viciniorità e previe le opportune intese con i competenti dirigenti scolastici. (art.7 comma 9 del Regolamento delle supplenze)

Come vengono considerate le riserve di cui alla legge 68/99?
Nelle Graduatorie di circolo e di Istituto non è possibile usufruire della riserva di posti derivanti dalla legge n. 68/99 e dalle altre leggi speciali che prescrivono riserve di posti a favore di particolari categorie.
Pertanto la riserva può essere indicata solo perchè a parità di punteggio costituisce preferenza.

 

Chi accede in I , II, III fascia?

I FASCIA: vi si inseriscono tutti gli aspiranti già iscritti, a pieno titolo o con riserva, nella I, II o III fascia delle GaE per gli anni 2007/2008 e 2008/2009.

II FASCIA: vi si inseriscono coloro che sono abilitati ma non inseriti nelle GaE
I titoli di abilitazione validi sono:

  • abilitazione conseguita con concorso ordinario o corso riservato

  • abilitazione conseguita c/o Ssis o Cobaslid

  • abilitazione conseguita con corso biennale di II livello c/o i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati per le classi 31/A e 32/A.

  • abilitazione conseguita in uno degli dell'Unione Europea e riconosciuta con provvedimento Direttoriale ai sensi delle Direttive comunitarie 2005/36 e 2006/100., recepite con decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206, dopo aver conseguito il Celi 5doc.

  • aspiranti col requisito della cittadinanza italiana o comunitaria che siano in possesso dell'idoneità o abilitazione conseguita in paesi extracomunitari e riconosciuta con provvedimento Direttoriale ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 31/8/1999, n.394.

  • laurea in scienze della formazione primaria indirizzo scuola dell'infanzia

  • laurea in scienze della formazione indirizzo scuola primaria

Per le graduatorie 31A e 32A:

  • abilitazione conseguita con Diploma di didattica della Musica + Diploma di Scuola secondaria di II grado + Diploma di Conservatorio (conseguito sia ai sensi della Legge 508/99 che dell'ordinamento precedente)

III FASCIA : vi si inseriscono gli aspiranti forniti del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto

 

Quali sono i titoli di studio validi per l'accesso alla III fascia?

1) Posti di insegnamento di scuola dell'infanzia
Titoli di studio conseguito al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali per la scuola magistrale, quadriennale o quinquennale sperimentale per l'istituto magistrale purchè conseguiti entro l'a.s. 2001/2002

2) Posti di insegnamento di scuola primaria
Titoli di studio conseguito al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali per la scuola magistrale, quadriennale o quinquennale sperimentale per l'istituto magistrale purchè conseguiti entro l'a.s. 2001/2002

N.B. Il diploma di scuola magistrale permette l'accesso solo ai posti di insegnamento per la scuola di infanzia
Il diploma di istituto magistrale permette l'accesso sia ai posti di insegnamento della scuola di infanzia che a quelli di scuola primaria.
Il riferimento normativo è il Dm 10 marzo 1997 , art. 2 comma 1

3) Cattedre e posti di scuola secondaria di I grado

Chi possiede la laurea specialistica deve riportare in regime di autocertificazione sul modulo di domanda, integrato, nel caso, anche con foglio a parte, le medesime indicazioni contenute, al riguardo, nel relativo certificato rilasciato dall'Università dove hanno conseguito il titolo.

4) Cattedre e posti di scuola secondaria di II grado

Chi possiede la laurea specialistica deve riportare in regime di autocertificazione sul modulo di domanda, integrato, nel caso, anche con foglio a parte, le medesime indicazioni contenute, al riguardo, nel relativo certificato rilasciato dall'Università dove hanno conseguito il titolo.

5) Classi di concorso per le quali sono prescritti titoli di studio rilasciati dalle Accademie di Belle Arti e dai Conservatori di musica

  • diplomi di Accademia di Belle Arti e di Conservatorio di musica rilasciati ai sensi dell'ordinamento previgente alla legge 21 dicembre 1999, n. 508

  • diplomi di II livello conseguiti ai sensi della normativa vigente.

6) Classi di concorso 29/A e 30/A (Educazione fisica)

  • diploma I.S.E.F.

  • le lauree specialistiche afferenti alle classi 53/S, 75/S e 76/S

  • diploma di laurea quadriennale in scienze motorie ad esse equiparata ai sensi del D.M. 5 maggio 2004.

7) Graduatorie di conversazione in lingua estera

  • Titolo di studio conseguito nel Paese o in uno dei Paesi in cui la lingua, oggetto della conversazione, è lingua ufficiale, corrispondente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado, purché congiunto all'accertamento dei titoli professionali

La corrispondenza si verifica quando il titolo estero consente nell'ordinamento scolastico del paese in cui è stato conseguito, l'accesso agli studi universitari
Per l'insegnamento di conversazione in lingua estera, che sia lingua ufficiale esclusivamente in Paesi non comunitari, sono ammessi aspiranti anche non in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, in deroga a quanto previsto dal successivo articolo 3. I predetti aspiranti sono, comunque, collocati in graduatoria in posizione subordinata agli eventuali aspiranti, in possesso del requisito della cittadinanza comunitaria.

8) Posti di personale educativo

  • laurea in scienze della formazione primaria per l'indirizzo di scuola primaria ( legge 19/11/90, n. 341 , art.3, comma 2)

  • titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 ( D.M. 10/3/1997 , art. 2, comma 1 e 3).

In mancanza dei suddetti requisiti è consentito l'accesso alla graduatoria a coloro che risultino inclusi nelle relative graduatorie delle istituzioni educative per il biennio 2007/09.

9) Posti di sostegno

Consultare la Tabella di Corrispondenza tra aree disciplinari e classi di concorso ai fini dell'insegnamento di sostegno

10) Titoli di studio conseguiti all'estero (con eccezione di quello previsto per l'accesso alla classe di concorso di conversazione in lingua estera)
Sono validi

  • ai fini dell'accesso, solo se siano stati già dichiarati equipollenti, ai sensi della normativa attualmente vigente, al corrispondente titolo italiano, anche con riferimento al particolare piano di studi richiesto

  • ai fini dell'attribuzione del punteggio come “altri titoli”, di cui alla lett. C, comma 1 della tabella di valutazione annessa al Regolamento emanato con D.M. n. 201/2000 , se siano debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità Diplomatica italiana.

Per le scuole secondarie, i titoli di accesso possono essere verificati tramite l'apposita modalità web .
Le lauree triennali, come si evince dal prospetto, non costituiscono titolo di accesso alle Graduatorie di istituto. Non è consentita neanche l'iscrizione con riserva, in attesa di conseguimento del titolo di accesso o di titoli culturali.

 

Quali modelli presentare?

Gli aspiranti inclusi nelle Graduatorie ad esaurimento conseguono, con la sola presentazione del modello B, l'inserimento nelle GI di I fascia (con lo stesso punteggio e precedenze delle GaE), pertanto possono verificarsi le seguenti situazioni:

Inserimento solo in I fascia

Solo modello B

Inserimento in I fascia + II fascia

Modello A/1 + modello B

Inserimento in II fascia

Modello A/1 + modello B

Inserimento in II fascia + III fascia

Modello A/1 + modello A/2 + modello B

Inserimento in I fascia + III fascia

Modello A/2 + modello B

 

Indicazioni sul modello B

Il modello B deve essere presentato da tutti!
Si deve presentare un solo modello B, anche se si ha accesso sia alla I che alla III fascia, o alla II e III fascia.
Il modello B è unico anche per coloro che accedono a più ordini di scuola (es. scuola primaria e scuola secondaria)
Gli aspiranti che si iscrivono sia in I fascia (per effetto della riserva nella GaE) che in III fascia, saranno inclusi in I fascia con riserva, per cui non possono essere contattati per supplenze, ma potranno ricevere supplenze, per la stessa classe di concorso o posto di insegnamento, dalla III fascia. Allo scioglimento della riserva, avverrà la cancellazione dalla III fascia e l'iscrizione a pieno titolo in I.

 

Quante province si possono scegliere?

Si può scegliere una sola provincia.

Per coloro che sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di una provincia a pettine e in max altre 3 province in coda, possono scegliere per le graduatorie di istituto una di queste province, o una completamente diversa.

 

Quante sedi scolastiche si possono scegliere?

Si possono scegliere massimo 20 istituzioni scolastiche di una sola provincia , con il limite, per quanto riguarda la scuola dell'infanzia e primaria di 10 istituzioni, di cui al massimo 2 circoli didattici.
Solo per le province in cui non è possibile si verifichi tale possibilità (10 scuole, di cui al massimo 2 circoli didattici), è possibile presentare domanda per 10 istituzioni scolastiche, non tenendo conto del limite dei circoli didattici,

Gli istituti comprensivi per la scuola d'infanzia e primaria sono da comprendere nel limite delle 10 istituzioni, secondo l'ordine con cui l'aspirante li elenca nel modello B.

Quindi l'aspirante che si iscrive sia per la scuola di infanzia che primaria può scegliere al massimo 10 istituzioni scolastiche per questi ordini di scuola, più altre 10 istituzioni per la scuola secondaria, se vi può accedere.

L'aspirante che si iscrive solo per la scuola secondaria può scegliere max 20 istituzioni scolastiche (docente o personale educativo)

Per coloro che possono accedere sia alle graduatorie di scuola d'infanzia/primaria che a quelle di scuola secondaria, l'indicazione dell'istituto comprensivo vale sia per le graduatorie di scuola dell'infanzia/primaria sia per la scuola secondaria di I grado.
Quindi la scelta dell'istituto comprensivo può rivelarsi utile per indicare, con un unico codice, più scuole.

Per gli istituti onnicomprensivi (da infanzia a secondaria) bisogna indicare invece gli specifici codici meccanografici delle singole scuole che fanno parte dell'istituto scelto.

Per le province di Bolzano, Trento e la Valle d'Aosta, valgono le specifiche disposizioni adottate dai rispettivi Uffici secondo provvedimenti autonomi.

All'interno delle 10 istituzioni scolastiche scelte per la scuola di infanzia/primaria ogni aspirante può scegliere massimo 7 istituzioni scolastiche, con il limite di 2 circoli didattici, in cui essere chiamati con priorità per supplenze brevi sino a 10 giorni. In questo caso è obbligatorio indicare nel modello B un numero di telefono cellulare o, in mancanza, di telefono fisso, pena l'esclusione dalla procedura.

 

Riepilogo

1) Docente che si iscrive solo per scuola di infanzia e primaria:
Max 10 istituzioni scolastiche, con limite di 2 circoli didattici (tranne nelle province in cui questa previsione non è possibile)
Di queste 10 istituzioni, 7 possono essere scelte per la "priorità nelle supplenze brevi sino a 10 giorni", con il limite di 2 circoli didattici

2) Docente che si iscrive sia per la scuola di infanzia/primaria che secondaria
Max 10 istituzioni scolastiche (con i limiti già esposti) + 10 istituzioni per le secondarie (il limite minimo per ogni grado di scuola può essere scelto dall'aspirante)

3) Docente che si iscrive solo per la scuola secondaria
Max 20 istituzioni scolastiche.

 

A chi deve essere indirizzata la domanda?

La domanda, o le domande, vanno presentate tutte, in un unico plico, ad una medesima istituzione scolastica da indicare per prima nell'elenco delle scuole scelte con modello B.
Chi era già iscritto nelle precedenti GI e si iscrive nella stessa provincia, può scegliere una scuola capofila anche diversa da quella indicata nei precedenti aggiornamenti, non essendoci nel decreto motivazioni che inducano a pensare il contrario.
Per chi si iscrive per più ordini di scuola, l'istituzione scolastica prescelta deve però appartenere al tipo di istituzione scolastica superiore (quindi chi si iscrive per scuola d'infanzia e/o primaria + scuola secondaria, deve scegliere come istituzione scolastica capofila una scuola secondaria).

 

Quali titoli (di servizio o culturali) devono essere dichiarati?

Chi si iscrive per la prima volta dichiara, naturalmente tutto i titoli valutabili.
A coloro che rinnovano l'iscrizione per la stessa fascia GI del 2008/09 sarà assegnato il punteggio con cui figuravano in quella GI.
Tale punteggio è autocertificato dai docenti nel modello A/1 o A/2.
Per strumento musicale nella scuola media la dichiarazione riguarda i titoli artistico-professionali e quello con cui iscritti sono iscritti nell'elenco di sostegno.
N.B. L'autocertificazione sarà controllata dai Dirigenti Scolastici della scuola a cui è indirizzata la domanda.
N.B.2 L'aspirante deve dichiarare se nel corso del 2007/09 ci sono stati cambiamenti di punteggio disposti dalla scuola che gestiva la domanda.

A tale punteggio si aggiunge quello conseguito dopo il 23 luglio 2007, quindi negli aa. ss. 2007/08 e 2008/09, oppure in possesso prima del 23 luglio 2007, ma mai presentati.
Il punteggio può essere valutato fino al 30 giugno 2009

 

Requisiti generali di ammissione

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 , secondo quanto previsto dall'art.9 comma 2 del Regolamento;

c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;

d) idoneità fisica all'impiego, - tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, - che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;

e) per i cittadini italiani che siano stati soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996).
 

2. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono:

a) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;

b) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dall'art.9 comma 3 del Regolamento.
 

3. Non possono partecipare alla procedura di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di do*****enti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione;

d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;

e) coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione; f) coloro che siano incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;

g) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;

h) gli insegnanti non di ruolo, che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata di quest'ultima sanzione.

 

Quali certificati bisogna presentare?

La domanda è un'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 , per cui non deve essere presentato alcun certificato, nè di servizio, nè di abilitazione, nè di conseguimento del titolo di accesso.
Fanno eccezione:

• titoli artistici prodotti dai docenti di strumento musicale nella scuola media (con le limitazioni dell'art.4 del decreto)
• titoli di studio conseguiti all'estero;
• corrispondenza del titolo estero a diploma di maturità per gli aspiranti all'insegnamento di conversazione in lingua estera;
• servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell'Unione Europea;
• servizi di insegnamento prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente.

E' bene però aver pronti i relativi certificati, perchè le scuole effettueranno i controlli delle dichiarazioni rese in occasione dell'attribuzione della prima supplenza.
I controlli potranno essere richiesti da ognuna delle scuole prescelte (a campione o su ricorso), saranno gestiti dalla scuola capofila e riguarderanno tutte le graduatorie per cui l'aspirante è incluso. Il controllo, per il periodo di durata delle graduatorie sarà effettuato una sola volta, infatti l'aspirante riceve certificazione dell'avvenuta verifica; tale certificazione sarà trasmessa a tutte le altre scuole scelte.
Qualora i vostri dati dovessero risultare non corretti, la scuola capofila adotterà le seguenti disposizioni:
- esclusione o
- rideterminazione del punteggio e della posizione.
Naturalmente valgono le eventuali responsabilità penali di cui all'art. 76 del DPR 445/2000.

 

Quali sono i motivi di esclusione?

  • domanda presentata dopo il 30 giugno 2009

  • mancanza della firma nel o nei modelli di domanda

  • mancanza dei requisiti generali di ammissione

  • mancato possesso del relativo titolo di accesso

  • mancanza del titolo di accesso

  • presentazione della domanda in più istituzioni scolastiche, nella stessa provincia o in province diverse, incluse Trento, Bolzano e la Valle d'Aosta.

  • accertamento di dichiarazioni false, fatte salve le responsabilità di carattere penale.

  • mancata dichiarazione (se non si regolarizza) delle modalità per ricevere le comunicazioni

Se vi accorgete di aver presentato la domanda in forma incompleta o parziale, potete richiedere alla scuola capofila che vi assegni un breve periodo di tempo per regolarizzare.

Quando saranno pubblicate le graduatorie?
La pubblicazione avverrà contestualmente in ciascuna provincia.
Le graduatorie di I fascia saranno pubblicate direttamente in via definitiva (non c'è problema di punteggi, perchè sono quelli della GaE)
Prima della pubblicazione delle graduatorie, ogni USP pubblicherà sul proprio sito un elenco di tutti gli aspiranti con accanto l'elenco delle sedi scelte. Chi riscontra errori materiale deve far pervenire, entro 5 giorni, apposita segnalazione alla scuola capofila, chiedendo la correzione dell'errore.
Vi indichiamo l' elenco dei siti Web degli USP
Dopo questo periodo, le Graduatorie di II e III fascia saranno pubblicate in forma provvisoria, avverso le quali è possibile inoltrare reclamo, entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria all'albo della scuola. La scuola quindi ha ulteriori 15 giorni di tempo per decidere sui reclami, dopodichè pubblica le graduatorie definitive.
Avverso le graduatorie definitive è ammesso solo il ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Qualora si abbiano dei dubbi nell'attribuzione dei punteggi di una supplenza si può presentare reclamo avverso il Dirigente Scolastico della scuola in cui è stata attribuita la supplenza. Avverso la decisione del DS è ammessa la procedura di conciliazione e arbitrato, prevista dagli art. 130 e seguenti del CCNL 2002 -2005 e nel caso, ricorso al giudice ordinario ai sensi dell'art. 63 e seguenti del Decreto L.vo n. 165/2001

La procedura prevede quindi

  • reclamo al DS

  • tentativo di conciliazione e arbitrato

  • ricorso al giudice ordinario

 

Procedura informatica di presa visione della disponibilità degli aspiranti

Le scuole devono obbligatoriamente utilizzare la procedura informatica che permetterà di interpellare e convocare per l'assegnazione della supplenza solo gli aspiranti:

  • totalmente inoccupati

  • parzialmente inoccupati, e quindi nelle condizioni di poter completare l'orario secondo l'art. 4 del Regolamento delle supplenze

  • occupati ma nelle condizioni dell'art. 8 comma 2 del Regolamento delle supplenze: "Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell'anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre"

Resta da capire se la procedura informatica sarà tarata con l'inserimento anche dei nominativi dei docenti occupati, o parzialmente occupati, nelle scuole paritarie o legalmente riconosciute.

Ciascuna scuola dovrà inserire, nel giorno stesso della presa di servizio del supplente, i dati relativi alla supplenza, o comunicare tempestivamente le rinunce, la mancata presa di servizio e l'abbandono, in modo che siano immediatamente fruibili dalle altre istituzioni scolastiche.

 

Criteri e modalità di interpello e convocazione degli aspiranti.

L'interpello per la disponibilità e la convocazione avverrà per telefono, utilizzando i recapiti indicati in ordine preferenziale nel modello B.
Il fonogramma sarà registrato agli atti della scuola con l'indicazione di:
- giorno e ora della comunicazione
- nominativo di chi l'effettua
- persona che abbia dato risposta o annotazione di mancata risposta

Per le supplenze di durata non inferiore a 30 giorni la proposta di assunzione deve essere, comunque, effettuata per telegramma o con SMS con avviso di ricezione o con e mail con avviso di ricezione.
Nella proposta di assunzione deve essere sempre comunicato:

  • data di inizio della supplenza

  • durata

  • orario di prestazione settimanale

  • giorno e ora della convocazione

  • giorno e ora della convocazione

  • ordine della graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli aspiranti convocati per la stessa supplenza

  • il termine tassativo entro cui deve avvenire il riscontro

Per queste supplenze può essere comunicata con un preavviso di almeno 2 giorni prima rispetto alla data di convocazione.
L'accettazione della supplenza può avvenire, entro il giorno e l'ora della convocazione:

  • o con la presenza

  • o con l'accettazione via telegrafica o con fax

Qualora la scuola vi comunichi che alla convocazione alla quale non siete stati presenti, ma avete mandato disponibilità ad accettare tramite telegramma o fax, siete risultati destinatari della supplenza, avete 24 ore di tempo per asssumere servizio.
La mancata presente dell'aspirante convocato, o la manata accettazione in maniera telegrafica o con fax è da considerarsi rinuncia alla supplenza.
Non è prevista la delega a persona di fiducia o ad altra persona incaricata.

Per le supplenze fino a 10 giorni nelle scuole di infanzia e primaria si adottano le seguenti modalità:

  • gli aspiranti saranno interpellati tra le 7.30 e le 9.00 al cellulare e/o fisso.

  • la mancata risposta comporta lo scorrimento della graduatoria

  • solo nel caso in cui nessuno abbia accettato la supplenza, è possibile prendere nuovamente in considerazioni situazioni lasciate in sospeso, attribuendo la supplenza al primo candidato disponibile.

E' la scuola a determinare, in base alle esigenze e al fine di garantire la massima celerità nella copertura del posto, il momento di effettiva presa di servizio dell'aspirante.

 

Quali sono le sanzioni?

Le sanzioni sono indicate dall'art. 8 del Regolamento delle supplenze:

  1. la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell'offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia;

  2. la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;

  3. l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.

Il collocamento in coda avviene per la scuola in cui è stata rifiutata la supplenza, solo per l'anno scolastico di riferimento.

La mancata risposta nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto, equivale a rinuncia. Ciò vale anche per le supplenze da attribuire in via prioritaria agli aspiranti di scuola dell'infanzia e primaria. Le sanzioni in questo caso si applicano solo ad aspiranti che, per il momento della proposta della supplenza e per il periodo della supplenza stessa, siano totalmente inoccupati, o che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza.
Cosa significa "che non abbiano fornito accettazione per altra supplenza"? Significa che se siete stati già contattati da una scuola e avete dato la vostra disponibilità ad accettare la supplenza, la mancata risposta non può essere considerata rinuncia.

 

Quando saranno pubblicate le graduatorie?

Il decreto non dà alcuna indicazione in merito, ci dice unicamente che in ogni provincia tutte le istituzioni scolastiche provvederanno contestualmente alla pubblicazione.
Per la I fascia è ipotizzabile come data di pubblicazione metà settembre 2009, soprattutto se la modalità di compilazione via web del modello B funziona ad arte.
Discorso più complicato per II e III fascia. Statisticamente, negli anni precedenti le graduatorie definitive non sono state disponibili prima della prima decade di novembre. Qualora tale situazione dovesse verificarsi anche quest'anno, il ministero chiarirà sicuramente le modalità di assegnazione delle supplenze fino all'avente titolo.

 

Avvertenza

Ricordate di fotocopiare tutti i fogli presentati, per vostra sicurezza, e di conservare la ricevuta di ritorno se spedite la domanda con raccomandata o comunque la ricevuta della segreteria se consegnate la domanda a mano.

 

Nota a margine.

Come scegliere la provincia e le istituzioni scolastiche da inserire?
Non vi è un criterio oggettivamente valido, ma in generale possiamo fornire qualche riflessione, spunto per le vostre scelte.
La scelta delle istituzioni scolastiche va fatta innanzitutto in relazione all'ordine o grado di scuola in cui si è già inseriti, o in cui si aspira a lavorare con continuità.
L'indicazione può essere rivolta in particolare a chi deve iscriversi sia per la scuola di infanzia/primaria che secondaria: se l'aspirante è già abilitato per classi di concorso della scuola secondaria, privilegerà queste nella scelta, in modo da avere nella provincia il maggior numero di opportunità possibili.
Non è possibile indicare un metodo scientifico per individuare le scuole in cui si verificheranno più supplenze, poichè le GI vengono utilizzate per le supplenze brevi e temporaneene, per cui non si può conoscere in anticipo quante e di che durata saranno le assenze dei docenti titolari.
In ogni caso, se si risiede in una provincia, ad es. Catania, e non si ha la possibilità, o non lo si ritiene economicamente conveniente, spostarsi in una provincia lontana per una supplenza breve, è conveniente scegliere o la stessa di residenza o domicilio, o comunque una provincia per voi facilmente raggiungibile. In questo modo non si annulleranno le possibilità lavorative per impedimenti estranei a quelli scolastici.
Lo stesso consiglio può essere rivolto a chi sceglie una provincia molto ampia, e soprattutto per le supplenze da svolgere in via "prioritaria".

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