Validità
Graduatorie
2 anni: a.s. 2009/10 e 2010/11
Durante l'anno intermedio (2009/2010) di vigenza delle graduatorie,
non è previsto l'aggiornamento del punteggio eventualmente
acquisito, o di nuovi titoli eventualmente conseguiti. Sarà
possibile solo sciogliere eventuali riserve legate al titolo di
accesso nella graduatoria ad esaurimento.
Le graduatorie di
istituto sono formate da 3 fasce, costituite
I FASCIA: docenti iscritti a pieno
diritto o con riserva, nella I, II, o III fascia delle GaE
II FASCIA: docenti abilitati ma non iscritti nelle GaE
III FASCIA: docenti non abilitati, in possesso del titolo di studio
valido per l'accesso all'insegnamento
Qual è il termine
ultimo per presentare la domanda?
Data di scadenza di presentazione
della domanda con modello A/1 e A/2: 30 giugno 2009.
Presentazione modello B per la scelta delle istituzioni scolastiche:
tra il 1° e il 31 luglio 2009 esclusivamente con modalità web
(Istanze on line dal sito del ministero)
Tutti i titoli
devono essere posseduti entro il 30 giugno, non è possibile
presentare titoli con riserva.
La domanda va consegnata mano o
spedita con raccomandata r/r presso la prima delle istituzioni
scolastiche da scegliere con il modello B. Se si presentano più
domande (A/1 + A/2) esse vanno inserite in unico plico.
Quali modelli di
domanda bisogna utilizzare?
Valgono unicamente i modelli di
domanda messi a disposizione dal Ministero, che saranno disponibili
dal 3 Giugno 2009 e che troverete nello speciale Graduatorie di
istituto
Modelli di domanda:
A1 per l'inserimento in II fascia (utilizzare
la TAB 2 per la valutazione dei titoli)
A2 per l'inserimento in III fascia (utilizzare
la TAB 1 per la valutazione dei titoli)
Bisogna utilizzare un unico modello
(A1 o A2) per tutte le graduatorie in cui si ha titolo ad essere
inserito nell'ambito di una fascia.
Quale scuola
scegliere per presentare la domanda?
La scuola presso la quale consegnate
(o spedite) la domanda deve essere la prima da indicare nel
successivo modello B.
Se vi inserite per più settori scolastici (ad es. sia primaria che
scuola secondaria II grado), l'istituzione scolastica da scegliere
per la gestione dei dati deve appartenere al grado superiore (quindi
in questo caso scuola superiore II grado).
Coloro che si inseriscono solo per la scuola di infanzia e/o
primaria possono considerare di pari grado i circoli didattici e gli
istituti comprensivi, pertanto possono indicare come prima
istituzione scolastica anche un circolo didattico.
Coloro che sono in possesso del titolo
di sostego e del titolo di abilitazione o di studio valido per
l'accesso nelle scuole per non vedenti e sordomuti possono
richiedere le istituzioni speciali nel limite delle sedi
esprimibili.
N. B. in questo caso bisognerà consegnare una copia del modello di
domand alle scuole speciali.
A cosa serve il
modello B?
Modello B serve per la scelta delle
istituzioni scolastiche
Il modello B va utilizzato da tutti gli aspiranti, sia di I che di
II e III fascia. Se ne compila solo uno, per tutti gli ordini di
scuola e le classi di concorso cui si ha accesso, anche se di fascia
diverse.
La compilazione va effettuata esclusivamente con modalità web.
Il modello B va indirizzato alla stessa istituzione scolastica alla
quale sono stati indirizzati i modelli A/1 e A/2.
Chi non è ancora presente sulla
piattaforma di Istanze on line deve effettuare la fase di
REGISTRAZIONE e poi INSERIMENTO.
Chi è già presente, può fare direttamente l'inserimento attraverso
la sezione "istanze on line - presentazione delle istanze via web-
inserimento modello B", che sarà attiva dal 1° al 31 luglio 2009.
Link alle
Istanze on line.
http://www.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml
Come vengono
utilizzate le graduatorie?
Per l'attribuzione delle supplenze, le
singole scuole utilizzano le graduatorie in ordine prioritario,
cominciando a scorrere dalla I fascia e proseguendo con la II e la
III (tranne per i casi di assegnazione delle supplenze brevi sino a
10 giorni per la scuola d'infanzia e primaria ai docenti che
richiedono l'inserimento con "priorità")
Qualora una scuola non sia in grado di attribuire una supplenza
scorrendo i nominativi di tutti gli inseriti in graduatoria (I, II,
III) di quella scuola, passerà alle graduatorie di un'altra scuola,
secondo il criterio di viciniorità e previe le opportune intese con
i competenti dirigenti scolastici. (art.7 comma 9 del Regolamento
delle supplenze)
Come vengono considerate le riserve di
cui alla legge 68/99?
Nelle Graduatorie di circolo e di Istituto non è possibile usufruire
della riserva di posti derivanti dalla
legge n.
68/99 e dalle altre leggi speciali che prescrivono riserve di
posti a favore di particolari categorie.
Pertanto la riserva può essere indicata solo perchè a parità di
punteggio costituisce preferenza.
Chi accede in
I , II, III fascia?
I FASCIA:
vi si inseriscono tutti gli aspiranti già iscritti, a pieno titolo o
con riserva, nella I, II o III fascia delle GaE per gli anni
2007/2008 e 2008/2009.
II FASCIA:
vi si inseriscono coloro che sono abilitati ma non inseriti nelle
GaE
I titoli di abilitazione validi sono:
-
abilitazione conseguita con
concorso ordinario o corso riservato
-
abilitazione conseguita c/o Ssis o
Cobaslid
-
abilitazione conseguita con corso
biennale di II livello c/o i Conservatori di musica e gli
Istituti musicali pareggiati per le classi 31/A e 32/A.
-
abilitazione conseguita in uno
degli dell'Unione Europea e riconosciuta con provvedimento
Direttoriale ai sensi delle Direttive comunitarie 2005/36 e
2006/100., recepite con decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206,
dopo aver conseguito il Celi 5doc.
-
aspiranti col requisito della
cittadinanza italiana o comunitaria che siano in possesso
dell'idoneità o abilitazione conseguita in paesi extracomunitari
e riconosciuta con provvedimento Direttoriale ai sensi dell'art.
49 del D.P.R. 31/8/1999, n.394.
-
laurea in scienze della formazione
primaria indirizzo scuola dell'infanzia
-
laurea in scienze della formazione
indirizzo scuola primaria
Per le graduatorie 31A e 32A:
III FASCIA : vi si inseriscono gli
aspiranti forniti del titolo di studio valido per l'accesso
all'insegnamento richiesto
Quali sono i
titoli di studio validi per l'accesso alla III fascia?
1) Posti di insegnamento di scuola
dell'infanzia
Titoli di studio conseguito al termine dei corsi triennali e
quinquennali sperimentali per la scuola magistrale, quadriennale o
quinquennale sperimentale per l'istituto magistrale purchè
conseguiti entro l'a.s. 2001/2002
2) Posti di insegnamento di scuola
primaria
Titoli di studio conseguito al termine dei corsi triennali e
quinquennali sperimentali per la scuola magistrale, quadriennale o
quinquennale sperimentale per l'istituto magistrale purchè
conseguiti entro l'a.s. 2001/2002
N.B. Il diploma di scuola magistrale
permette l'accesso solo ai posti di insegnamento per la scuola di
infanzia
Il diploma di istituto magistrale permette l'accesso sia ai posti di
insegnamento della scuola di infanzia che a quelli di scuola
primaria.
Il riferimento normativo è il
Dm 10 marzo 1997 , art. 2 comma 1
3) Cattedre e posti di scuola
secondaria di I grado
Chi possiede la laurea specialistica
deve riportare in regime di autocertificazione sul modulo di
domanda, integrato, nel caso, anche con foglio a parte, le medesime
indicazioni contenute, al riguardo, nel relativo certificato
rilasciato dall'Università dove hanno conseguito il titolo.
4) Cattedre e posti di scuola
secondaria di II grado
Chi possiede la laurea specialistica
deve riportare in regime di autocertificazione sul modulo di
domanda, integrato, nel caso, anche con foglio a parte, le medesime
indicazioni contenute, al riguardo, nel relativo certificato
rilasciato dall'Università dove hanno conseguito il titolo.
5) Classi di concorso per le quali
sono prescritti titoli di studio rilasciati dalle Accademie di Belle
Arti e dai Conservatori di musica
-
diplomi di Accademia di Belle Arti
e di Conservatorio di musica rilasciati ai sensi
dell'ordinamento previgente alla
legge 21 dicembre 1999, n. 508
-
diplomi di II livello conseguiti
ai sensi della normativa vigente.
6) Classi di concorso 29/A e 30/A
(Educazione fisica)
-
diploma I.S.E.F.
-
le lauree specialistiche afferenti
alle classi 53/S, 75/S e 76/S
-
diploma di laurea quadriennale in
scienze motorie ad esse equiparata ai sensi del
D.M. 5 maggio 2004.
7) Graduatorie di conversazione in
lingua estera
-
Titolo di studio conseguito nel
Paese o in uno dei Paesi in cui la lingua, oggetto della
conversazione, è lingua ufficiale, corrispondente a diploma di
istruzione secondaria di secondo grado, purché congiunto
all'accertamento dei titoli professionali
La corrispondenza si verifica quando
il titolo estero consente nell'ordinamento scolastico del paese in
cui è stato conseguito, l'accesso agli studi universitari
Per l'insegnamento di conversazione in lingua estera, che sia lingua
ufficiale esclusivamente in Paesi non comunitari, sono ammessi
aspiranti anche non in possesso della cittadinanza di uno degli
Stati membri dell'Unione Europea, in deroga a quanto previsto dal
successivo articolo 3. I predetti aspiranti sono, comunque,
collocati in graduatoria in posizione subordinata agli eventuali
aspiranti, in possesso del requisito della cittadinanza comunitaria.
8) Posti di personale educativo
-
laurea in scienze della formazione
primaria per l'indirizzo di scuola primaria (
legge 19/11/90, n. 341 , art.3, comma 2)
-
titoli di studio conseguiti al
termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali
dell'istituto magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 (
D.M. 10/3/1997 , art. 2, comma 1 e 3).
In mancanza dei suddetti requisiti è
consentito l'accesso alla graduatoria a coloro che risultino inclusi
nelle relative graduatorie delle istituzioni educative per il
biennio 2007/09.
9) Posti di sostegno
Consultare la Tabella di
Corrispondenza tra aree disciplinari e classi di concorso ai fini
dell'insegnamento di sostegno
10) Titoli di studio conseguiti
all'estero (con eccezione di quello previsto per l'accesso alla
classe di concorso di conversazione in lingua estera)
Sono validi
-
ai fini dell'accesso, solo se
siano stati già dichiarati equipollenti, ai sensi della
normativa attualmente vigente, al corrispondente titolo
italiano, anche con riferimento al particolare piano di studi
richiesto
-
ai fini dell'attribuzione del
punteggio come “altri titoli”, di cui alla lett. C, comma 1
della tabella di valutazione annessa al Regolamento emanato con
D.M. n. 201/2000 , se siano debitamente tradotti e
certificati dalla competente Autorità Diplomatica italiana.
Per le scuole secondarie, i titoli di
accesso possono essere verificati tramite l'apposita
modalità web .
Le lauree triennali, come si evince dal prospetto, non costituiscono
titolo di accesso alle Graduatorie di istituto. Non è consentita
neanche l'iscrizione con riserva, in attesa di conseguimento del
titolo di accesso o di titoli culturali.
Quali modelli
presentare?
Gli aspiranti inclusi nelle
Graduatorie ad esaurimento conseguono, con la sola presentazione del
modello B, l'inserimento nelle GI di I fascia (con lo stesso
punteggio e precedenze delle GaE), pertanto possono verificarsi le
seguenti situazioni:
Inserimento solo in I fascia
|
Solo modello B |
Inserimento in I fascia + II
fascia |
Modello A/1 + modello B
|
Inserimento in II fascia
|
Modello A/1 + modello B
|
Inserimento in II fascia + III
fascia |
Modello A/1 + modello A/2 +
modello B |
Inserimento in I fascia + III
fascia |
Modello A/2 + modello B
|
Indicazioni
sul modello B
Il modello B deve essere presentato da
tutti!
Si deve presentare un solo modello B, anche se si ha accesso sia
alla I che alla III fascia, o alla II e III fascia.
Il modello B è unico anche per coloro che accedono a più ordini di
scuola (es. scuola primaria e scuola secondaria)
Gli aspiranti che si iscrivono sia in I fascia (per effetto della
riserva nella GaE) che in III fascia, saranno inclusi in I fascia
con riserva, per cui non possono essere contattati per supplenze, ma
potranno ricevere supplenze, per la stessa classe di concorso o
posto di insegnamento, dalla III fascia. Allo scioglimento della
riserva, avverrà la cancellazione dalla III fascia e l'iscrizione a
pieno titolo in I.
Quante
province si possono scegliere?
Si può scegliere una sola provincia.
Per coloro che sono inclusi nelle
graduatorie ad esaurimento di una provincia a pettine e in max altre
3 province in coda, possono scegliere per le graduatorie di istituto
una di queste province, o una completamente diversa.
Quante sedi
scolastiche si possono scegliere?
Si possono scegliere massimo 20
istituzioni scolastiche di una sola provincia , con il limite, per
quanto riguarda la scuola dell'infanzia e primaria di 10
istituzioni, di cui al massimo 2 circoli didattici.
Solo per le province in cui non è possibile si verifichi tale
possibilità (10 scuole, di cui al massimo 2 circoli didattici), è
possibile presentare domanda per 10 istituzioni scolastiche, non
tenendo conto del limite dei circoli didattici,
Gli istituti comprensivi per la scuola
d'infanzia e primaria sono da comprendere nel limite delle 10
istituzioni, secondo l'ordine con cui l'aspirante li elenca nel
modello B.
Quindi l'aspirante che si iscrive sia
per la scuola di infanzia che primaria può scegliere al massimo 10
istituzioni scolastiche per questi ordini di scuola, più altre 10
istituzioni per la scuola secondaria, se vi può accedere.
L'aspirante che si iscrive solo per la
scuola secondaria può scegliere max 20 istituzioni scolastiche
(docente o personale educativo)
Per coloro che possono accedere sia
alle graduatorie di scuola d'infanzia/primaria che a quelle di
scuola secondaria, l'indicazione dell'istituto comprensivo vale sia
per le graduatorie di scuola dell'infanzia/primaria sia per la
scuola secondaria di I grado.
Quindi la scelta dell'istituto comprensivo può rivelarsi utile per
indicare, con un unico codice, più scuole.
Per gli istituti onnicomprensivi (da
infanzia a secondaria) bisogna indicare invece gli specifici codici
meccanografici delle singole scuole che fanno parte dell'istituto
scelto.
Per le province di Bolzano, Trento e
la Valle d'Aosta, valgono le specifiche disposizioni adottate dai
rispettivi Uffici secondo provvedimenti autonomi.
All'interno delle 10 istituzioni
scolastiche scelte per la scuola di infanzia/primaria ogni aspirante
può scegliere massimo 7 istituzioni scolastiche, con il limite di 2
circoli didattici, in cui essere chiamati con priorità per supplenze
brevi sino a 10 giorni. In questo caso è obbligatorio indicare nel
modello B un numero di telefono cellulare o, in mancanza, di
telefono fisso, pena l'esclusione dalla procedura.
Riepilogo
1) Docente che si iscrive solo per
scuola di infanzia e primaria:
Max 10 istituzioni scolastiche, con limite di 2 circoli didattici
(tranne nelle province in cui questa previsione non è possibile)
Di queste 10 istituzioni, 7 possono essere scelte per la "priorità
nelle supplenze brevi sino a 10 giorni", con il limite di 2 circoli
didattici
2) Docente che si iscrive sia per la
scuola di infanzia/primaria che secondaria
Max 10 istituzioni scolastiche (con i limiti già esposti) + 10
istituzioni per le secondarie (il limite minimo per ogni grado di
scuola può essere scelto dall'aspirante)
3) Docente che si iscrive solo per la
scuola secondaria
Max 20 istituzioni scolastiche.
A chi deve
essere indirizzata la domanda?
La domanda, o le domande, vanno
presentate tutte, in un unico plico, ad una medesima istituzione
scolastica da indicare per prima nell'elenco delle scuole scelte con
modello B.
Chi era già iscritto nelle precedenti GI e si iscrive nella stessa
provincia, può scegliere una scuola capofila anche diversa da quella
indicata nei precedenti aggiornamenti, non essendoci nel decreto
motivazioni che inducano a pensare il contrario.
Per chi si iscrive per più ordini di scuola, l'istituzione
scolastica prescelta deve però appartenere al tipo di istituzione
scolastica superiore (quindi chi si iscrive per scuola d'infanzia
e/o primaria + scuola secondaria, deve scegliere come istituzione
scolastica capofila una scuola secondaria).
Quali titoli (di
servizio o culturali) devono essere dichiarati?
Chi si iscrive per la prima volta
dichiara, naturalmente tutto i titoli valutabili.
A coloro che rinnovano l'iscrizione per la stessa fascia GI del
2008/09 sarà assegnato il punteggio con cui figuravano in quella GI.
Tale punteggio è autocertificato dai docenti nel modello A/1 o A/2.
Per strumento musicale nella scuola media la dichiarazione riguarda
i titoli artistico-professionali e quello con cui iscritti sono
iscritti nell'elenco di sostegno.
N.B. L'autocertificazione sarà controllata dai Dirigenti Scolastici
della scuola a cui è indirizzata la domanda.
N.B.2 L'aspirante deve dichiarare se nel corso del 2007/09 ci sono
stati cambiamenti di punteggio disposti dalla scuola che gestiva la
domanda.
A tale punteggio si aggiunge quello
conseguito dopo il 23 luglio 2007, quindi negli aa. ss. 2007/08 e
2008/09, oppure in possesso prima del 23 luglio 2007, ma mai
presentati.
Il punteggio può essere valutato fino al 30 giugno 2009
Requisiti generali
di ammissione
a) cittadinanza italiana (sono
equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri
dell'Unione Europea;
b) età non inferiore ad anni 18 e non
superiore ad anni 65 , secondo quanto previsto dall'art.9 comma 2
del Regolamento;
c) godimento dei diritti politici,
tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18 gennaio 1992,
n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le
regioni e gli enti locali;
d) idoneità fisica all'impiego, -
tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22
della legge n. 104/1992, - che l'amministrazione ha facoltà di
accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di
coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei
posti;
e) per i cittadini italiani che siano
stati soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti
di tale obbligo (art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 693/1996).
2. Ai sensi dell'art. 3 del decreto
del Presidente del consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i
cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono:
a) godere dei diritti civili e
politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione
per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della
lingua italiana secondo quanto previsto dall'art.9 comma 3 del
Regolamento.
3. Non possono partecipare alla
procedura di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto:
a) coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo politico;
b) coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati
decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver
conseguito l'impiego mediante la produzione di do*****enti falsi o
viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione
disciplinare della destituzione;
d) coloro che si trovino in una delle
condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
e) coloro che si trovino
temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata
dell'inabilità o dell'interdizione; f) coloro che siano incorsi
nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;
g) i dipendenti dello Stato o di enti
pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di
carattere transitorio o speciale;
h) gli insegnanti non di ruolo, che
siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva
o temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata di quest'ultima
sanzione.
Quali certificati
bisogna presentare?
La domanda è un'autocertificazione ai
sensi del
DPR 445/2000 , per cui non deve essere presentato alcun
certificato, nè di servizio, nè di abilitazione, nè di conseguimento
del titolo di accesso.
Fanno eccezione:
• titoli artistici prodotti dai
docenti di strumento musicale nella scuola media (con le limitazioni
dell'art.4 del decreto)
• titoli di studio conseguiti all'estero;
• corrispondenza del titolo estero a diploma di maturità per gli
aspiranti all'insegnamento di conversazione in lingua estera;
• servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell'Unione Europea;
• servizi di insegnamento prestati con contratti atipici, non da
lavoro dipendente.
E' bene però aver pronti i relativi
certificati, perchè le scuole effettueranno i controlli delle
dichiarazioni rese in occasione dell'attribuzione della prima
supplenza.
I controlli potranno essere richiesti da ognuna delle scuole
prescelte (a campione o su ricorso), saranno gestiti dalla scuola
capofila e riguarderanno tutte le graduatorie per cui l'aspirante è
incluso. Il controllo, per il periodo di durata delle graduatorie
sarà effettuato una sola volta, infatti l'aspirante riceve
certificazione dell'avvenuta verifica; tale certificazione sarà
trasmessa a tutte le altre scuole scelte.
Qualora i vostri dati dovessero risultare non corretti, la scuola
capofila adotterà le seguenti disposizioni:
- esclusione o
- rideterminazione del punteggio e della posizione.
Naturalmente valgono le eventuali responsabilità penali di cui
all'art. 76 del DPR 445/2000.
Quali sono i motivi
di esclusione?
-
domanda presentata dopo il 30
giugno 2009
-
mancanza della firma nel o nei
modelli di domanda
-
mancanza dei requisiti generali di
ammissione
-
mancato possesso del relativo
titolo di accesso
-
mancanza del titolo di accesso
-
presentazione della domanda in più
istituzioni scolastiche, nella stessa provincia o in province
diverse, incluse Trento, Bolzano e la Valle d'Aosta.
-
accertamento di dichiarazioni
false, fatte salve le responsabilità di carattere penale.
-
mancata dichiarazione (se non si
regolarizza) delle modalità per ricevere le comunicazioni
Se vi accorgete di
aver presentato la domanda in forma incompleta o parziale, potete
richiedere alla scuola capofila che vi assegni un breve periodo di
tempo per regolarizzare.
Quando saranno pubblicate le
graduatorie?
La pubblicazione avverrà contestualmente in ciascuna provincia.
Le graduatorie di I fascia saranno pubblicate direttamente in via
definitiva (non c'è problema di punteggi, perchè sono quelli della
GaE)
Prima della pubblicazione delle graduatorie, ogni USP pubblicherà
sul proprio sito un elenco di tutti gli aspiranti con accanto
l'elenco delle sedi scelte. Chi riscontra errori materiale deve far
pervenire, entro 5 giorni, apposita segnalazione alla scuola
capofila, chiedendo la correzione dell'errore.
Vi indichiamo l'
elenco dei siti Web degli USP
Dopo questo periodo, le Graduatorie di II e III fascia saranno
pubblicate in forma provvisoria, avverso le quali è possibile
inoltrare reclamo, entro il termine di 10 giorni dalla data di
pubblicazione della graduatoria all'albo della scuola. La scuola
quindi ha ulteriori 15 giorni di tempo per decidere sui reclami,
dopodichè pubblica le graduatorie definitive.
Avverso le graduatorie definitive è ammesso solo il ricorso al TAR
entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
120 giorni dalla pubblicazione.
Qualora si abbiano dei dubbi
nell'attribuzione dei punteggi di una supplenza si può presentare
reclamo avverso il Dirigente Scolastico della scuola in cui è stata
attribuita la supplenza. Avverso la decisione del DS è ammessa la
procedura di conciliazione e arbitrato, prevista dagli art. 130 e
seguenti del
CCNL 2002 -2005 e nel caso, ricorso al giudice ordinario ai
sensi dell'art. 63 e seguenti del Decreto L.vo n. 165/2001
La procedura prevede quindi
Procedura
informatica di presa visione della disponibilità degli aspiranti
Le scuole devono obbligatoriamente
utilizzare la procedura informatica che permetterà di interpellare e
convocare per l'assegnazione della supplenza solo gli aspiranti:
-
totalmente inoccupati
-
parzialmente inoccupati, e quindi
nelle condizioni di poter completare l'orario secondo l'art. 4
del Regolamento delle supplenze
-
occupati ma nelle condizioni
dell'art. 8 comma 2 del Regolamento delle supplenze: "Il
personale che non sia già in servizio per supplenze di durata
sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo
dell'anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere
anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un
altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre"
Resta da capire se la procedura
informatica sarà tarata con l'inserimento anche dei nominativi dei
docenti occupati, o parzialmente occupati, nelle scuole paritarie o
legalmente riconosciute.
Ciascuna scuola dovrà inserire, nel
giorno stesso della presa di servizio del supplente, i dati relativi
alla supplenza, o comunicare tempestivamente le rinunce, la mancata
presa di servizio e l'abbandono, in modo che siano immediatamente
fruibili dalle altre istituzioni scolastiche.
Criteri e modalità
di interpello e convocazione degli aspiranti.
L'interpello per la disponibilità e la
convocazione avverrà per telefono, utilizzando i recapiti indicati
in ordine preferenziale nel modello B.
Il fonogramma sarà registrato agli atti della scuola con
l'indicazione di:
- giorno e ora della comunicazione
- nominativo di chi l'effettua
- persona che abbia dato risposta o annotazione di mancata risposta
Per le supplenze di durata non
inferiore a 30 giorni la proposta di assunzione deve essere,
comunque, effettuata per telegramma o con SMS con avviso di
ricezione o con e mail con avviso di ricezione.
Nella proposta di assunzione deve essere sempre comunicato:
-
data di inizio della
supplenza
-
durata
-
orario di
prestazione settimanale
-
giorno e ora della
convocazione
-
giorno e ora della
convocazione
-
ordine della
graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli aspiranti
convocati per la stessa supplenza
-
il termine tassativo
entro cui deve avvenire il riscontro
Per queste supplenze può essere
comunicata con un preavviso di almeno 2 giorni prima rispetto alla
data di convocazione.
L'accettazione della supplenza può avvenire, entro il giorno e l'ora
della convocazione:
Qualora la scuola vi comunichi che
alla convocazione alla quale non siete stati presenti, ma avete
mandato disponibilità ad accettare tramite telegramma o fax, siete
risultati destinatari della supplenza, avete 24 ore di tempo per
asssumere servizio.
La mancata presente dell'aspirante convocato, o la manata
accettazione in maniera telegrafica o con fax è da considerarsi
rinuncia alla supplenza.
Non è prevista la delega a persona di fiducia o ad altra persona
incaricata.
Per le supplenze fino a 10 giorni
nelle scuole di infanzia e primaria si adottano le seguenti
modalità:
-
gli aspiranti
saranno interpellati tra le 7.30 e le 9.00 al cellulare e/o
fisso.
-
la mancata risposta
comporta lo scorrimento della graduatoria
-
solo nel caso in cui
nessuno abbia accettato la supplenza, è possibile prendere
nuovamente in considerazioni situazioni lasciate in sospeso,
attribuendo la supplenza al primo candidato disponibile.
E' la scuola a determinare, in base
alle esigenze e al fine di garantire la massima celerità nella
copertura del posto, il momento di effettiva presa di servizio
dell'aspirante.
Quali sono le
sanzioni?
Le sanzioni sono indicate dall'art. 8
del Regolamento delle supplenze:
-
la rinuncia ad una proposta
contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due
volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli
aspiranti totalmente inoccupati al momento dell'offerta di
supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di
terza fascia;
-
la mancata assunzione in servizio
dopo l'accettazione comporta la perdita della possibilità di
conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le
scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;
-
l'abbandono del servizio comporta
la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite
sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte
le graduatorie di insegnamento.
Il collocamento in coda avviene per la
scuola in cui è stata rifiutata la supplenza, solo per l'anno
scolastico di riferimento.
La mancata risposta nei termini
previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto, equivale a
rinuncia. Ciò vale anche per le supplenze da attribuire in via
prioritaria agli aspiranti di scuola dell'infanzia e primaria. Le
sanzioni in questo caso si applicano solo ad aspiranti che, per il
momento della proposta della supplenza e per il periodo della
supplenza stessa, siano totalmente inoccupati, o che non abbiano già
fornito accettazione per altra supplenza.
Cosa significa "che non abbiano fornito accettazione per altra
supplenza"? Significa che se siete stati già contattati da una
scuola e avete dato la vostra disponibilità ad accettare la
supplenza, la mancata risposta non può essere considerata rinuncia.
Quando saranno
pubblicate le graduatorie?
Il decreto non dà alcuna indicazione
in merito, ci dice unicamente che in ogni provincia tutte le
istituzioni scolastiche provvederanno contestualmente alla
pubblicazione.
Per la I fascia è ipotizzabile come data di pubblicazione metà
settembre 2009, soprattutto se la modalità di compilazione via web
del modello B funziona ad arte.
Discorso più complicato per II e III fascia. Statisticamente, negli
anni precedenti le graduatorie definitive non sono state disponibili
prima della prima decade di novembre. Qualora tale situazione
dovesse verificarsi anche quest'anno, il ministero chiarirà
sicuramente le modalità di assegnazione delle supplenze fino
all'avente titolo.
Avvertenza
Ricordate di fotocopiare tutti i fogli
presentati, per vostra sicurezza, e di conservare la ricevuta di
ritorno se spedite la domanda con raccomandata o comunque la
ricevuta della segreteria se consegnate la domanda a mano.
Nota a margine.
Come scegliere la provincia e le
istituzioni scolastiche da inserire?
Non vi è un criterio oggettivamente valido, ma in generale possiamo
fornire qualche riflessione, spunto per le vostre scelte.
La scelta delle istituzioni scolastiche va fatta innanzitutto in
relazione all'ordine o grado di scuola in cui si è già inseriti, o
in cui si aspira a lavorare con continuità.
L'indicazione può essere rivolta in particolare a chi deve
iscriversi sia per la scuola di infanzia/primaria che secondaria: se
l'aspirante è già abilitato per classi di concorso della scuola
secondaria, privilegerà queste nella scelta, in modo da avere nella
provincia il maggior numero di opportunità possibili.
Non è possibile indicare un metodo scientifico per individuare le
scuole in cui si verificheranno più supplenze, poichè le GI vengono
utilizzate per le supplenze brevi e temporaneene, per cui non si può
conoscere in anticipo quante e di che durata saranno le assenze dei
docenti titolari.
In ogni caso, se si risiede in una provincia, ad es. Catania, e non
si ha la possibilità, o non lo si ritiene economicamente
conveniente, spostarsi in una provincia lontana per una supplenza
breve, è conveniente scegliere o la stessa di residenza o domicilio,
o comunque una provincia per voi facilmente raggiungibile. In questo
modo non si annulleranno le possibilità lavorative per impedimenti
estranei a quelli scolastici.
Lo stesso consiglio può essere rivolto a chi sceglie una provincia
molto ampia, e soprattutto per le supplenze da svolgere in via
"prioritaria".
Consulta il
Regolamento delle Supplenze