Precariato

Chiarimento corsi di perfezionamento.

di Lalla, da Orizzonte scuola del 17 febbraio 2005

 

Il Miur, in data 8 febbraio 2005, ha emanato un'attesissima nota di chiarimenti circa la valutabilità dei corsi di perfezionamento nelle Graduatorie Permanenti.

Cerchiamo di analizzarla al fine di dissipare qualche dubbio insinuatosi fino a questo momento tra le righe della stessa.

Il Direttore Generale, Cosentino, afferma che, in relazione ai quesiti posti dai sindacati, anche sulla base del parere espresso dal CUN, al ministero si sono curati di interpellare la Direzione Generale dell'Università.

 

Un po' tardi, diremmo noi, dal momento che il problema era stato sollevato almeno dallo scorso ottobre.

In ogni caso, questi i risultati:

le Università hanno a disposizione due differenti normative per l'attivazione dei Corsi di Perfezionamento:

1) il DPR 162/82, secondo il quale possono essere organizzati corsi di perfezionamento dalla durata variabile (da 3 mesi ad un anno)

2) il dm 509/99 e il dm 270/04, secondo i quali le Università organizzano corsi di perfezionamento annuali che conferiscono il titolo di Master di I o II livello (a seconda se conseguito rispettivamente dopo la laurea vecchio ordinamento o successivamente alla laurea specialistica o magistrale)

I master sono necessariamente annuali, e l'annualità è garantita dai crediti, 60 crediti pari a 1500 ore: un credito è pari a 25 ore, 60 crediti ovvero una annualità sono pari a 1500 ore.

La legge 143/04 pone come requisito fondamentale per la valutabilità del titolo, l'annualità.

Annuale è dunque il corso che abbia impegnato il corsista per 1500 ore, permettendogli l'acquisizione di 60 CFU.

Quindi il Miur, pur confermando la libertà delle Università di bandire corsi nel rispetto delle due normative, raccomanda di tener conto della legge per le graduatorie permanenti, e di rilasciare, nel caso di corsi di perfezionamento (che spesso non sono o non sono stati organizzati in crediti), idonea certificazione con la specifica del monte ore, in modo che dal numero delle ore si possa trarre il carattere o meno dell'annualità.

 

Inoltre il criterio dei 60 CFU riafferma il principio secondo il quale non possono essere valutati più di corsi di perfezionamento nello stesso anno accademico.

Tra l'altro il chiarimento, era già stato annunciato, per vie informali, in seguito ad un incontro tra la dott.ssa Cuomo, della Direzione Università e le organizzazioni sindacali, da noi riportato in data 02 febbraio 2005:"La dott.ssa Cuomo richiamando le norme che regolamentano tali corsi, il DPR 162/82 e il DM 270/04, ha affermato che è possibile frequentare più corsi di perfezionamento in un anno in quanto di durata da tre mesi ad un anno e senza esame finale (DPR 162/82, art. 17). Tali corsi però non sono valutabili ai fini della graduatoria permanente che prevede la durata di un anno e un esame finale.
I corsi invece di alto perfezionamento, detti master di 1° e di 2° livello (art. 3 e art. 7 del DM 270/04), che hanno la durata di uno o due anni, corrispondenti a 60 crediti per anno, con esame finale, sono valutabili ai sensi della tabella per l’accesso alle graduatorie permanenti e la loro frequenza è incompatibile con la frequenza di altro corso universitario per il conseguimento di un titolo accademico".