La guida di Lalla
Accettazione contratti di durata annuale di Lalla da Orizzonte scuola del 4/9/2007
Sia i docenti e il personale Ata con contratto indeterminato possono accettare contratti a tempo determinato di durata annuale in altro profilo e/o tipologia di posto/classe di concorso. Lo stabiliscono gli artt. 33 e 58 del Ccnl/2002-2005: "art. 33 il personale docente può accettare, nell'ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d'istruzione, o per altra classe di concorso, purchè di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità del proprio posto."
"art.58 Il personale ATA può accettare, nell'ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità del proprio posto."
Pertanto, anche i docenti e gli Ata assunti a tempo indeterminato con decorrenza 1° settembre 2007, possono usufruire di tale possibilità, rinviando in tal modo l'assunzione in servizio e l'anno di prova. Questo è confermato anche dal nuovo Regolamento delle Supplenze: " Nei confronti del personale che sia già di ruolo per altro grado di scuola o altra classe di concorso la supplenza è conferita solo se ha esplicitamente dichiarato che l'inserimento nella graduatoria ad esaurimento è finalizzato anche al conferimento delle supplenze. L'accettazione di rapporto a tempo determinato comporta la decadenza dal precedente impiego, fatte salve le specifiche ipotesi previste dalla disciplina contrattuale." Fatte salve le specifiche ipotesi fa riferimento agli art. 33 e 38 del Contratto, che permettono di accettare per 3 anni incarichi in altro posto o classe di concorso, mantenendo la titolarità del posto. Va ricordato che è possibile accettare contratti sia al 31 agosto che al 30 giugno.
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