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Accettazione contratti di durata annuale
in altro profilo e/o tipologia di posto.

di Lalla da Orizzonte scuola del 4/9/2007

 

Sia i docenti e il personale Ata con contratto indeterminato possono accettare contratti a tempo determinato di durata annuale in altro profilo e/o tipologia di posto/classe di concorso.

Lo stabiliscono gli artt. 33 e 58 del Ccnl/2002-2005:

"art. 33

il personale docente può accettare, nell'ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d'istruzione, o per altra classe di concorso, purchè di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità del proprio posto."

 

"art.58

Il personale ATA può accettare, nell'ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità del proprio posto."


Il Contratto 2002 2005 è già scaduto il 31 dicembre 2005, ma non essendo stato ancora rinnovato (!), gli art. 33 e 58 sono da intendersi prorogati. Lo ha stabilito una la nota ministeriale dell'8 marzo 2006 secondo cui
"gli istituti contrattuali disciplinati dagli articoli 33 e 58, sopra citati, devono considerarsi operanti fino alla firma del prossimo CCNL quadriennale."

Pertanto, anche i docenti e gli Ata assunti a tempo indeterminato con decorrenza 1° settembre 2007, possono usufruire di tale possibilità, rinviando in tal modo l'assunzione in servizio e l'anno di prova.

Questo è confermato anche dal nuovo Regolamento delle Supplenze: " Nei confronti del personale che sia già di ruolo per altro grado di scuola o altra classe di concorso la supplenza è conferita solo se ha esplicitamente dichiarato che l'inserimento nella graduatoria ad esaurimento è finalizzato anche al conferimento delle supplenze. L'accettazione di rapporto a tempo determinato comporta la decadenza dal precedente impiego, fatte salve le specifiche ipotesi previste dalla disciplina contrattuale."

Fatte salve le specifiche ipotesi fa riferimento agli art. 33 e 38 del Contratto, che permettono di accettare per 3 anni incarichi in altro posto o classe di concorso, mantenendo la titolarità del posto. Va ricordato che è possibile accettare contratti sia al 31 agosto che al 30 giugno.

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Modello di domanda per avvalersi dell'art. 33 0 58 del CCNL 2002 2005

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Art. 8, comma 2, art. 17, comma 8, art. 33 e art. 58 -Chiarimenti
(Prot. n. 386 (ex DGPSA/Uff.VII e VIII) Roma, 26 febbraio 2004)

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Articoli 33 e 58 del CCNL 24 luglio 2003: estensione dell'applicabilità
(Nota 8 marzo 2006 Prot. 131).