Guida alle Graduatorie di Circolo e di Istituto
per il personale Docente ed Educativo
(Dm n. 53 del 21 giugno 2007).
La guida di Lalla
da
Orizzonte scuola del
26/6/2007
A chi si rivolge?
Le graduatorie di istituto sono formate da 3 fasce, costituite
I FASCIA:
docenti iscritti a pieno diritto o con riserva, nella I, II, o III
fascia delle GaE
II FASCIA:
docenti abilitati ma non iscritti nelle GaE
III FASCIA:
docenti non abilitati, in possesso del titolo di studio valido per
l'accesso all'insegnamento
Qual è il termine ultimo per presentare la
domanda?
Data di scadenza di presentazione della domanda:
23 Luglio 2007
Tutti i titoli di accesso devono essre posseduti entro la stessa data,
nè è possibile presentare "altri titoli" con riserva. Tutti i titoli e
i servizi, anche già dichiarati negli anni scorsi, vanno nuovamente
dichiarati (eccezione per i titoli artistici per i docenti di
strumento musicale nella scuola media), per essere valutati secondo la
nuova tabella di valutazione dei titoli.
Quali modelli di domanda bisogna
utilizzare?
Valgono unicamente i modelli di domanda messi a disposizione dal
Ministero, che trovate nello Speciale Graduatorie di Istituto.
Modelli di domanda:
A1 per l'inserimento in
II fascia (utilizzate la TAB 2 per la valutazione dei titoli)
A2 per l'inserimento in
III fascia (utilizzare la TAB 1 per la valutazione dei titoli)
B per la scelta delle
scuole
Bisogna utilizzare un unico modello (A1 o A2)
per tutte le graduatorie in cui si ha titolo ad essere inserito
nell'ambito di una fascia.
Come vengono utilizzate le graduatorie?
Per l'attribuzione delle supplenze, le singole
scuole utilizzano le graduatorie in ordine prioritario, cominciando a
scorrere dalla I fascia e proseguendo con la II e la III (tranne per i
casi di assegnazione delle supplenze brevi sino a 10 giorni per la
scuola d'infanzia e primaria ai docenti che richiedono l'inserimento
con "priorità")
Qualora una scuola non sia in grado di attribuire una supplenza
scorrendo i nominativi di tutti gli inseriti in graduatoria (I, II,
III) di quella scuola, passerà alle graduatorie di un'altra scuola,
secondo il criterio di viciniorità e previe le opportune intese con i
competenti dirigenti scolastici. (art.7 comma 9 del Regolamento delle
supplenze)
Per quanto tempo sono valide le graduatorie?
Le Graduatorie di I fascia hanno la stessa
validità delle Graduatorie ad esaurimento (2007/2008 e 2008/2009)
Le GI di II e III fascia hanno validità biennale (2007/2008 e
2008/2009)
In sostanza tutte e tre le fasce andranno rinnovate nel 2009.
Durante l'anno intermedio (2008/2009) di vigenza delle graduatorie,
non è previsto l'aggiornamento del punteggio eventualmente acquisito,
o di nuovi titoli eventualmente conseguiti.
Come vengono considerate le riserve di cui
alla legge 68/99?
Nelle Graduatorie di circolo e di Istituto non è
possibile usufruire della riserva di posti derivanti dalla legge n.
68/99 e dalle altre leggi speciali che prescrivono riserve di posti a
favore di particolari categorie.
Pertanto la riserva può essere indicata solo perchè a parità di
punteggio costituisce preferenza.
TITOLI DI ACCESSO
I FASCIA: vi
si inseriscono tutti gli aspiranti già iscritti, a pieno titolo o con
riserva, nella I, II o III fascia delle GaE per gli anni 2007/2008 e
2008/2009.
II FASCIA:
vi si inseriscono coloro che sono abilitati ma non inseriti nelle GaE
I titoli di abilitazione validi sono:
-
abilitazione conseguita con concorso ordinario o
corso riservato
-
abilitazione conseguita c/o Ssis o Cobaslid
-
abilitazione conseguita in uno degli dell'Unione
Europea e riconosciuta con provvedimento Direttoriale ai sensi delle
Direttive comunitarie 89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E., recepite nei
decreti legislativi n.115 del 27/1/1992 e n.319 del 2/5/1994
-
aspiranti col requisito della cittadinanza
italiana o comunitaria che siano in possesso dell'idoneità o
abilitazione conseguita in paesi extracomunitari e riconosciuta con
provvedimento Direttoriale ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 31/8/1999,
n.394.
-
laurea in scienze della formazione primaria
indirizzo scuola dell'infanzia
laurea in scienze della formazione indirizzo scuola primaria
Per le graduatorie 31A e 32A:
III FASCIA:
vi si inseriscono gli aspiranti forniti del titolo di studio valido
per l'accesso all'insegnamento richiesto
Quali sono i titoli di studio validi per
l'accesso alla III fascia?
1) Posti di
insegnamento di scuola dell'infanzia
Diploma di scuola o diploma di istituto magistrale ( triennale e
quinquennale sperimentale per la scuola magistrale, quadriennale o
quinquennale sperimentale per l'istituto magistrale) purchè conseguiti
entro l'a.s. 2001/2002
2) Posti di
insegnamento di scuola primaria
Diploma di istituto magistrale (quadriennale o quinquennale
sperimentale) purchè conseguito entro l'a.s. 2001/2002
N.B. Il diploma di scuola magistrale permette l'accesso solo ai posti
di insegnamento per la scuola di infanzia
Il diploma di istituto magistrale permette l'accesso sia ai posti di
insegnamento della scuola di infanzia che a quelli di scuola primaria.
Il riferimento normativo è il
Dm 10 marzo 1997, art. 2 comma 1
3) Cattedre e posti di scuola secondaria di I
grado
Chi possiede la laurea specialistica deve
riportare in regime di autocertificazione sul modulo di domanda,
integrato, nel caso, anche con foglio a parte, le medesime indicazioni
contenute, al riguardo, nel relativo certificato rilasciato
dall'Università dove hanno conseguito il titolo.
4) Cattedre e posti di scuola secondaria di II
grado
Chi possiede la laurea specialistica deve
riportare in regime di autocertificazione sul modulo di domanda,
integrato, nel caso, anche con foglio a parte, le medesime indicazioni
contenute, al riguardo, nel relativo certificato rilasciato
dall'Università dove hanno conseguito il titolo.
5) Classi di concorso per le quali sono
prescritti titoli di studio rilasciati dalle Accademie di Belle Arti e
dai Conservatori di musica
-
diplomi di Accademia di Belle Arti e di
Conservatorio di musica rilasciati ai sensi dell'ordinamento
previgente alla
legge 21 dicembre 1999, n. 508
-
diplomi di II livello conseguiti ai sensi della
normativa vigente.
6) Classi di concorso 29/A e 30/A (Educazione
fisica)
-
diploma I.S.E.F.
-
le lauree specialistiche afferenti alle classi
53/S, 75/S e 76/S
-
diploma di laurea quadriennale in scienze
motorie ad esse equiparata ai sensi del
D.M. 5 maggio 2004.
7) Graduatorie di conversazione in lingua estera
-
Titolo di studio conseguito nel Paese o in uno
dei Paesi in cui la lingua, oggetto della conversazione, è lingua
ufficiale, corrispondente a diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, purché congiunto all'accertamento dei titoli
professionali
La corrispondenza si verifica quando il titolo
estero consente nell'ordinamento scolastico del paese in cui è stato
conseguito, l'accesso agli studi universitari
Per l'insegnamento di conversazione in lingua estera, che sia lingua
ufficiale esclusivamente in Paesi non comunitari, sono ammessi
aspiranti anche non in possesso della cittadinanza di uno degli Stati
membri dell'Unione Europea, in deroga a quanto previsto dal successivo
articolo 3. I predetti aspiranti sono, comunque, collocati in
graduatoria in posizione subordinata agli eventuali aspiranti, in
possesso del requisito della cittadinanza comunitaria.
8) Posti di personale educativo
-
laurea in scienze della formazione primaria per
l'indirizzo di scuola primaria (legge
19/11/90, n. 341, art.3, comma 2)
-
titoli di studio conseguiti al termine dei corsi
quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale
conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 (D.M.
10/3/1997, art. 2, comma 1 e 3).
In mancanza dei suddetti requisiti è consentito
l'accesso alla graduatoria a coloro che risultino inclusi nelle
relative graduatorie delle istituzioni educative dell'a.s. 2006/07 e
abbiano prestato servizio in qualità di educatore, nel corso
dell'ultimo triennio di vigenza delle graduatorie medesime, in misura
valutabile (almeno 16 giorni.)
9) Posti di sostegno
Consultare la
Tabella di Corrispondenza tra aree disciplinari e classi di concorso
ai fini dell'insegnamento di sostegno
10) Graduatorie speciali di istituzioni
scolastiche per non vedenti e sordomuti
Possono iscriversi in queste graduatorie gli aspiranti in possesso di
titolo per l'insegnamento di sostegno + titolo di abilitazione o di
studio valido per le discipline impartite nelle scuole per non vedenti
e sordomuti.
Le istituzioni scolastiche speciali vanno indicate sempre nel modello
B, nel rispetto del numero delle sedi richiedibili secondo l'art. 5
del dm 53.
In questo caso, copia del modello di domanda dovrà essere inviata alle
scuole speciali che provvederanno, d'intesa con la scuola capofila, a
formulare le relative graduatorie speciali.
11) Classi di concorso di strumento musicale
nella scuola media
-
diploma specifico di Conservatorio rilasciato ai
sensi dell'ordinamento previgente alla
legge 21 dicembre 1999, n. 508
-
specifico diploma di II livello conseguito ai
sensi della normativa vigente.
Gli insegnanti di strumento musicale nella
scuola media, già inseriti nelle GI dell'anno scolastico 2006/2007 non
devono presentare nuovamente i titoli artistici già valutati, ma lo
dichiareranno nel rispettivo modello A1 o A2, e presenteranno solo gli
eventuali titoli non presentati in precedenza.
Chi si iscrive in III fascia deve utilizzare, per la valutazione dei
titoli, la TAB. 3
Chi si iscrive in II fascia deve utilizzare la TAB. 1
Per la valutazione dei titoli artistici dei docenti di strumento
musicale (cl. 77/A) sono costituite apposite Commissioni presiedute
dal Dirigente dell'Ufficio scolastico Provinciale o da un suo delegato
e composte da un Dirigente scolastico di una scuola media, ove sia
presente l'insegnamento di strumento musicale, da un docente di
Conservatorio di musica dello specifico strumento e da un Docente
titolare di strumento musicale nella scuola media per strumento
diverso da quello cui si riferisce la graduatoria La Commissione è
nominata dal competente Dirigente dell'ufficio scolastico provinciale
(art.5 comma 4 del Regolamento delle supplenze)
12) Titoli di studio conseguiti all'estero (con
eccezione di quello previsto per l'accesso alla classe di concorso di
conversazione in lingua estera)
Sono validi
-
ai fini dell'accesso, solo se siano stati già
dichiarati equipollenti, ai sensi della normativa attualmente vigente,
al corrispondente titolo italiano, anche con riferimento al
particolare piano di studi richiesto
-
ai fini dell'attribuzione del punteggio come
“altri titoli”, di cui alla lett. C, comma 1 della tabella di
valutazione annessa al Regolamento emanato con
D.M. n. 201/2000, se siano debitamente tradotti e certificati
dalla competente Autorità Diplomatica italiana.
Per le scuole secondarie, i titoli di accesso
possono essere verificati tramite l'apposita modalità web.
Le lauree triennali, come si evince dal prospetto, non costituiscono
titolo di accesso alle Graduatorie di istituto. Non è consentita
neanche l'iscrizione con riserva, in attesa di conseguimento del
titolo di accesso o di titoli culturali.
RIEPILOGO
1) sola iscrizione in I fascia: modello B
2) iscrizione in I fascia con riserva +
iscrizione in III fascia per gli stessi posti di insegnamento o
graduatorie e/o altre graduatorie cui si ha accesso: B + A2
3) iscrizione a pieno titolo in I fascia +
iscrizione in III fascia per classi di concorso o posti di
insegnamento per cui non si è abilitati: B + A2
4) iscrizione solo in II fascia: B + A1
5) iscrizione in II fascia + iscrizione in III
fascia: B + A1 + A2
6) iscrizione solo in III fascia: B + A2
I docenti che devono consegnare solo il modello
B, per iscriversi solo nella I fascia delle GI, non devono scrivere
alcun punteggio, perchè esso sarà desunto dalla scuola capofila, e
trasmesso alle altre, direttamente dalla Graduatoria ad esaurimento.
Indicazioni sul modello B
Il modello B deve essere presentato da tutti!
Si deve presentare un solo modello B, anche se si ha accesso sia alla
I che alla III fascia, o alla II e III fascia.
Il modello B è unico anche per coloro che accedono a più ordini di
scuola (es. scuola primaria e scuola secondaria)
Gli aspiranti che si iscrivono sia in I fascia (per effetto della
riserva nella GaE) che in III fascia, saranno inclusi in I fascia con
riserva, per cui non possono essere contattati per supplenze, ma
potranno ricevere supplenze, per la stessa classe di concorso o posto
di insegnamento, dalla III fascia. Allo scioglimento della riserva,
avverrà la cancellazione dalla III fascia e l'iscrizione a pieno
titolo in I.
Quante province si possono scegliere?
Si può scegliere una sola provincia.
Per coloro che sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di due
province, la provincia di inclusione in graduatorie di circolo e di
istituto coincide con quella prescelta ai fini del conferimento delle
supplenze.
Per coloro che sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di una
provincia, la provincia di inserimento per le graduatorie di istituto
può essere uguale, ma anche diversa, rispetto a quella scelta per le
GaE (per chi vi è iscritto). Il chiarimento deriva dalla FAQ
ministeriale del 5 aprile 2007:
"24
D.: Quando si potrà presentare il Modello per la scelta delle
istituzioni scolastiche da parte di chi aspira a rapporti di lavoro a
tempo determinato sulla base delle graduatorie d'istituto? Sarà sempre
possibile scegliere una provincia diversa da quella prescelta per le
graduatorie ad esaurimento?
R.: Il Modello per la scelta delle istituzioni scolastiche nelle cui
graduatorie si intende essere inclusi sarà disponibile dopo
l'approvazione del nuovo Regolamento sulle modalità di conferimento
delle supplenze e contestualmente saranno indicati modalità e termini
per la sua presentazione, ferma restando la possibilità di scegliere
una provincia diversa da quella indicata per le graduatorie ad
esaurimento" e dall'art. 5 comma 8 del Regolamento delle supplenze,
che avverte: "Resta comunque preclusa, ai sensi dell'articolo 4, comma
1, la *****ulabilità di rapporti di lavoro in due diverse province"
Quindi è possibile scegliere per le GI una provincia diversa dalle GaE,
ma in ogni caso bisogna lavorare solo in una delle due.
Nel 2009, all'atto della riapertura delle graduatorie di circolo e di
istituto, si potrà scegliere una nuova provincia senza alcuna
penalizzazione.
Quante sedi scolastiche si possono scegliere?
Si possono scegliere massimo 20 istituzioni
scolastiche, con il limite, per quanto riguarda la scuola
dell'infanzia e primaria di 10 istituzioni, di cui al massimo 2
circoli didattici. Gli istituti comprensivi per la scuola d'infanzia e
primaria sono da comprendere nel limite delle 10 istituzioni, secondo
l'ordine con cui l'aspirante li elenca nel modello B.
Quindi l'aspirante che si iscrive sia per la scuola di infanzia che
primaria può scegliere al massimo 10 istituzioni scolastiche per
questi ordini di scuola, più altre 10 istituzioni per la scuola
secondaria, se vi può accedere.
L'aspirante che si iscrive solo per la scuola secondaria può scegliere
max 20 istituzioni scolastiche (docente o personale educativo)
Per coloro che possono accedere sia alle graduatorie di scuola
d'infanzia/primaria che a quelle di scuola secondaria, l'indicazione
dell'istituto comprensivo vale sia per le graduatorie di scuola
dell'infanzia/primaria sia per la scuola secondaria di I grado.
Quindi la scelta dell'istituto comprensivo può rivelarsi utile per
indicare, con un unico codice, più scuole.
Per gli istituti onnicomprensivi (da infanzia a secondaria) bisogna
indicare invece gli specifici codici meccanografici delle singole
scuole che fanno parte dell'istituto scelto.
Per le province di Bolzano, Trento e la Valle d'Aosta, valgono le
specifiche disposizioni adottate dai rispettivi Uffici secondo
provvedimenti autonomi.
All'interno delle 10 istituzioni scolastiche scelte per la scuola di
infanzia/primaria ogni aspirante può scegliere massimo 7 istituzioni
scolastiche, con il limite di 2 circoli didattici, in cui essere
chiamati con priorità per supplenze brevi sino a 10 giorni. In questo
caso è obbligatorio indicare nel modello B un numero di telefono
cellulare o, in mancanza, di telefono fisso.
Le modalità di convocazione per le supplenze "prioritarie" sono
indicate nell'art. 5 comma 6 e art.7 comma 7 del Regolamento delle
supplenze.
Riepilogo
1) Docente che si iscrive solo per scuola di
infanzia e primaria:
Max 10 istituzioni scolastiche, con limite di 2 circoli didattici
Di queste 10 istituzioni, 7 possono essere scelte per la "priorità
nelle supplenze brevi sino a 10 giorni", con il limite di 2 circoli
didattici
2) Docente che si iscrive sia per la scuola di
infanzia/primaria che secondaria
Max 10 istituzioni scolastiche (con i limiti già esposti) + 10
istituzioni per le secondarie (il limite per ogni minimo per ogni
grado di scuola può essere scelto dall'aspirante
3) Docente che si iscrive solo per la scuola
secondaria
Max 20 istituzioni scolastiche
A chi deve essere indirizzata la domanda?
La domanda, o le domande, vanno presentate
tutte, in un unico plico, ad una medesima istituzione scolastica da
indicare per prima nell'elenco delle scuole scelte.
Chi era già iscritto nelle precedenti GI, può scegliere una scuola
capofila anche diversa da quella indicata nei precedenti
aggiornamenti, non essendoci nel decreto motivazioni che inducano a
pensare il contrario.
Per chi si iscrive per più ordini di scuola, l'istituzione scolastica
prescelta deve però appartenere al tipo di istituzione scolastica
superiore (quindi chi si iscrive per scuola d'infanzia e/o primaria +
scuola secondaria, deve scegliere come istituzione scolastica capofila
una scuola secondaria).
A chi va spedita?
La domanda o le domande vanno inviate, con un
unico plico, con modalità
- raccomandata A/R
- consegna a mano
L'indirizzo della scuola va inserito in ognuno dei modelli presentati.
Fa fede il timbro postale.
Requisiti generali di ammissione
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai
cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero
cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore
ad anni 65 , secondo quanto previsto dall'art.9 comma 2 del
Regolamento;
c) godimento dei diritti politici, tenuto anche
conto di quanto disposto dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, recante
norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti
locali;
d) idoneità fisica all'impiego, - tenuto conto
anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n.
104/1992, - che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante
visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si
collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;
e) per i cittadini italiani che siano stati
soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale
obbligo (art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 693/1996).
2. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente del consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i
cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono:
a) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o
di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana,
di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto
previsto dall'art.9 comma 3 del Regolamento.
3. Non possono partecipare alla procedura di
inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto:
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale,
ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la
produzione di do*****enti falsi o viziati da invalidità non sanabile,
o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione;
d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla
legge 18 gennaio 1992, n. 16;
e) coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per
il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione; f) coloro che
siano incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli
insegnanti;
g) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in
applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
h) gli insegnanti non di ruolo, che siano incorsi nella sanzione
disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea
dall'insegnamento, per tutta la durata di quest'ultima sanzione.
Trasmissione via web del modello B
Quest'anno il modello può essere compilato su
Internet.
E'sufficiente collegarsi al sito
www.pubblica.istruzione.it, cliccare su
Personale scuola -
reclutamento -
graduatorie di istituto (l'applicazione sarà disponibile nei
prossimi giorni)
Attraverso un'apposita guida, vi si chiederà di indicare la provincia
prescelta. quindi si visualizzeranno tutte le sedi scolastiche di
quella provincia, e ognuno potrà digitare quelle preferite.
Questa modalità è funzionale per due motivi:
Al termine dell'operazione è necessario
stampare, firmare e inviare il modello B alla scuola capofila
prescelta, insieme agli altri modelli (se dovete consegnarli).
La modalità di trasmissione via web è una funzione aggiuntiva proposta
dal ministero per snellire le operazioni ed evitare gli errori, ma non
sostituisce il cartaceo (che deve comunque essere stampato, firmato e
inviato), nè è obbligatoria.
Si può compilare il modello B con la tradizionale compilazione
manuale, con la relativa scrittura dei codici delle scuole, senza
essere interessati alla modalità web. In quest'ultimo caso si
raccomanda particolare attenzione alla trascrizione dei codici delle
scuole, con riferimento alla nota 1 del modello B:
" I codici esprimibili delle istituzioni scolastiche prescelte possono
essere:
- circoli didattici
- istituti comprensivi
- istituti principali di istruzione secondaria
di primo e secondo grado (non possono essere espresse succursali, sedi
coordinate, sezioni associate, sedi di corsi serali)
- istituti superiori
- istituzioni educative
Tali codici sono rappresentati dalle sedi dei
capi d’istituto elencate nell’apposita sezione presente sul sito
internet
www.pubblica.istruzione.it."
Quali certificati bisogna presentare?
La domanda è un'autocertificazione ai sensi del
DPR 445/2000, per cui non deve essere presentato alcun
certificato, nè di servizio, nè di abilitazione, nè di conseguimento
del titolo di accesso.
Fanno eccezione:
-
titoli artistici prodotti dai docenti di
strumento musicale nella scuola media (con le limitazioni per coloro
che erano già inseriti nelle graduatorie per l'a.s. 2006/07)
-
titoli di studio conseguiti all'estero;
-
corrispondenza del titolo estero a diploma di
maturità per gli aspiranti all'insegnamento di conversazione in lingua
estera;
-
servizi di insegnamento prestati nei Paesi
dell'Unione Europea;
-
servizi di insegnamento prestati con contratti
atipici, non da lavoro dipendente.
E' bene però aver pronti i relativi certificati,
perchè le scuole effettueranno i controlli delle dichiarazioni rese,
in base agli art. 71 e 72 del DPR
445/2000.
I controlli potranno essere richiesti da ognuna delle scuole prescelte
(a campione o su ricorso), saranno gestiti dalla scuola capofila e
riguarderanno tutte le graduatorie per cui l'aspirante è incluso. Il
controllo, per il periodo di durata delle graduatorie sarà effettuato
una sola volta, infatti l'aspirante riceve certificazione
dell'avvenuta verifica; tale certificazione sarà trasmessa a tutte le
altre scuole scelte.
Qualora i vostri dati dovessero risultare non corretti, la scuola
capofila adotterà le seguenti disposizioni:
- esclusione o
- rideterminazione del punteggio e della posizione.
Naturalmente valgono le eventuali responsabilità penali di cui
all'art. 76 del DPR 445/2000.
Quali sono i motivi di esclusione?
-
domanda presentata dopo il 23 luglio 2007
-
mancanza della firma nel o nei modelli di
domanda
-
mancanza dei requisiti generali di ammissione
-
mancato possesso del relativo titolo di accesso
-
presentazione della domanda in più istituzioni
scolastiche, nella stessa provincia o in province diverse, incluse
Trento, Bolzano e la Valle d'Aosta.
-
accertamento di dichiarazioni false, fatte salve
le responsabilità di carattere penale.
Se vi accorgete di aver presentato la domanda in
forma incompleta o parziale, potete richiedere alla scuola capofila
che vi assegni un breve periodo di tempo per regolarizzare.
Quando saranno pubblicate le graduatorie?
La pubblicazione avverrà contestualmente in
ciascuna provincia.
Le graduatorie di I fascia saranno pubblicate direttamente in via
definitiva (non c'è problema di punteggi, perché sono quelli della GaE)
Prima della pubblicazione delle graduatorie, ogni USP pubblicherà sul
proprio sito un elenco di tutti gli aspiranti con accanto l'elenco
delle sedi scelte. Chi riscontra errori materiale deve far pervenire,
entro 5 giorni, apposita segnalazione alla scuola capofila, chiedendo
la correzione dell'errore.
Vi indichiamo
l'elenco dei siti Web degli USP
Dopo questo periodo, le Graduatorie di II e III fascia saranno
pubblicate in forma provvisoria, avverso le quali è possibile
inoltrare reclamo, entro il termine di 10 giorni dalla data di
pubblicazione della graduatoria all'albo della scuola. La scuola
quindi ha ulteriori 15 giorni di tempo per decidere sui reclami,
dopodichè pubblica le graduatorie definitive.
Avverso le graduatorie definitive è ammesso solo il ricorso al TAR
entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni dalla pubblicazione.
Qualora si abbiano dei dubbi nell'attribuzione dei punteggi di una
supplenza si può presentare reclamo avverso il Dirigente Scolastico
della scuola in cui è stata attribuita la supplenza. Avverso la
decisione del DS è ammessa la procedura di conciliazione e arbitrato,
prevista dagli art. 130 e seguenti del
CCNL 2002 -2005 e nel caso, ricorso al giudice ordinario ai
sensi dell'art. 63 e seguenti del Decreto L.vo n. 165/2001
La procedura prevede quindi
Quali sono i criteri e modalità di
interpello e convocazione degli aspiranti?
A partire dall'anno scolastico 2007/2008 sarà a
disposizione delle scuole una procedura informatica che permetterà di
interpellare e convocare per l'assegnazione della supplenza solo gli
aspiranti:
occupati ma nelle condizioni dell'art. 8 comma 2
del Regolamento delle supplenze: "Il personale che non sia già in
servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od
oltre ha facoltà, nel periodo dell'anno scolastico che va fino al 30
di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro
per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od
oltre"
Resta da capire se la procedura informatica sarà tarata con
l'inserimento anche dei nominativi dei docenti occupati, o
parzialmente occupati, nelle scuole paritarie o legalmente
riconosciute.
L'interpello per la disponibilità e la convocazione avverrà per
telefono, utilizzando i recapiti indicati in ordine preferenziale nel
modello B.
Il fonogramma sarà registrato agli atti della scuola con l'indicazione
di:
- giorno e ora della comunicazione
- nominativo di chi l'effettua
- persona che abbia dato risposta o annotazione
di mancata risposta
Per le supplenze di durata non inferiore a 30
giorni la proposta di assunzione deve essere, comunque, effettuata per
telegramma.
Nella proposta di assunzione deve essere comunicato (sia per telefono
che per telegramma):
-
data di inizio della supplenza
-
durata
-
orario di prestazione settimanale
-
giorno e ora della convocazione
-
ordine della graduatoria in cui ciascuno si
colloca rispetto agli aspiranti convocati per la stessa supplenza
Per le supplenze di 30 o più giorni, la proposta
di assunzione può essere comunicata con un preavviso di almeno 2
giorni prima rispetto alla data di convocazione.
L'accettazione della supplenza può avvenire, entro il giorno e l'ora
della convocazione:
Qualora la scuola vi comunichi che alla
convocazione alla quale non siete stati presenti, ma avete mandato
disponibilità ad accettare tramite telegramma o fax, siete risultati
destinatari della supplenza, avete 24 ore di tempo per asssumere
servizio.
La mancata presente dell'aspirante convocato, o la manata accettazione
in maniera telegrafica o con fax è da considerarsi rinuncia alla
supplenza.
Non è prevista la delega a persona di fiducia o ad altra persona
incaricata.
Per le supplenze fino a 10 giorni nelle scuole di infanzia e primaria
si adottano le seguenti modalità:
-
gli aspiranti saranno interpellati tra le 7.30 e
le 9.00 al cellulare o in mancanza e in via subordinata al telefono
fisso
-
nel caso di non immediato riscontro, la risposta
deve comunque pervenire entro le ore 10 della medesima giornata
Quali sono le sanzioni?
Le sanzioni sono indicate dall'art. 8 del
Regolamento delle supplenze:
-
la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla
sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola
comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al
momento dell'offerta di supplenza, la collocazione in coda alla
relativa graduatoria di terza fascia;
-
la mancata assunzione in servizio dopo
l'accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire
supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è
inclusi nelle relative graduatorie;
-
l'abbandono del servizio comporta la perdita
della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle
graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di
insegnamento.
Non è chiaro se il collocamento in coda avviene
per la scuola in cui è stata rifiutata la supplenza, o per tutte le
scuole in cui si è inseriti in graduatoria. Il buon senso ci induce a
pensare che il riferimento sia valido solo per la scuola in cui la
supplenza è stata proposta.
La mancata risposta nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di
contratto, equivale a rinuncia. Ciò vale anche per le supplenze da
attribuire in via prioritaria agli aspiranti di scuola dell'infanzia e
primaria. Le sanzioni in questo caso si applicano solo ad aspiranti
che, per il momento della proposta della supplenza e per il periodo
della supplenza stessa, siano totalmente inoccupati, o che non abbiano
già fornito accettazione per altra supplenza.
Cosa significa "che non abbiano fornito accettazione per altra
supplenza"? Significa che se siete stati già contattati da una scuola
e avete dato la vostra disponibilità ad accettare la supplenza, la
mancata risposta non può essere considerata rinuncia.
Quando saranno pubblicate le graduatorie?
Il decreto non dà alcuna indicazione in merito,
ci dice unicamente che in ogni provincia tutte le istituzioni
scolastiche provvederanno contestualmente alla pubblicazione.
Per la I fascia è ipotizzabile che la data di pubblicazione possa
essere metà settembre 2007, soprattutto se la modalità di compilazione
via web del modello B funziona ad arte e gli aspiranti riterranno
utile questo strumento per snellire il lavoro delle segreterie
scolastiche.
Discorso più complicato per II e III fascia. Statisticamente, negli
anni precedenti le graduatorie definitive non sono state disponibili
prima della prima decade di novembre. Qualora tale situazione dovesse
verificarsi anche quest'anno, il ministero chiarirà sicuramente le
modalità di assegnazione delle supplenze fino all'avente titolo.
Avvertenza
Ricordate di fotocopiare tutti i fogli
presentati, per vostra sicurezza, e di conservare la ricevuta di
ritorno se spedite la domanda con raccomandata o comunque la ricevuta
della segreteria se consegnate la domanda a mano.
Nota a margine.
Come scegliere la provincia e le istituzioni
scolastiche da inserire?
Non vi è un criterio oggettivamente valido, ma in generale possiamo
fornire qualche riflessione, spunto per le vostre scelte.
La scelta delle istituzioni scolastiche va fatta innanzitutto in
relazione all'ordine o grado di scuola in cui si è già inseriti, o in
cui si aspira a lavorare con continuità.
L'indicazione può essere rivolta in particolare a chi deve iscriversi
sia per la scuola di infanzia/primaria che secondaria: se l'aspirante
è già abilitato per classi di concorso della scuola secondaria,
privilegierà queste nella scelta, in modo da avere nella provincia il
maggior numero di opportunità possibili.
Non è possibile indicare un metodo scientifico per individuare le
scuole in cui si verificheranno più supplenze, poichè le GI vengono
utilizzate per le supplenze brevi e temporaneene, per cui non si può
conoscere in anticipo quante e di che durata saranno le assenze dei
docenti titolari.
In ogni caso, se si risiede in una provincia, ad es. Catania, e non si
ha la possibilità, o non lo si ritiene economicamente conveniente,
spostarsi in una provincia lontana per una supplenza breve, è
conveniente scegliere o la stessa di residenza o domicilio, o comunque
una provincia per voi facilmente raggiungibile. In questo modo non si
annulleranno le possibilità lavorative per impedimenti estranei a
quelli scolastici.
Lo stesso consiglio può essere rivolto a chi sceglie una provincia
molto ampia, e soprattutto per le supplenze da svolgere in via
"prioritaria".
Consulta il
Regolamento delle Supplenze