Scheda di valutazione dell’alunno disabile: quando è possibile inserirvi una nota?
di Katjuscia Pitino,
DirittoScolastico.it A ben leggere la normativa vigente sulla scheda di valutazione dell’alunno disabile non parrebbe possibile inserire alcuna nota di sorta, a meno che l’alunno non abbia seguito un percorso scolastico differenziato, i cui obiettivi, inseriti nel P.E.I., non siano riconducibili a quelli previsti per l’ordine di scuola in oggetto, alias ai cosiddetti programmi ministeriali. Riguardo a questo aspetto la normativa prevede infatti una netta distinzione tra l’alunno che consegue il diploma di licenza media o il diploma di maturità nella scuola secondaria di II grado, da quello che al contrario si vede rilasciato, in entrambi gli ordini di scuola, un semplice attestato di credito formativo. In quest’ultimo caso il P.E.I., nei contenuti e negli obiettivi, si differenzia da quelli contemplati nell’ordinamento specifico. La questione va però affrontata partendo dall’ultimo intervento normativo in materia, l’art.9 del D.P.R. n.122 del 2009 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”, stabilisce che “la valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall’articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli”. La Legge Quadro n.104 del 1992 aveva già puntualizzato che nella “valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline. Nella scuola dell’obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d’esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Nell’ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l’effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione” (commi 1, 2 e 3 art.16). Tali disposizioni riprendono sostanzialmente quanto definito nella premessa del D.M. 26 agosto 1981 circa la stesura della scheda di valutazione. Tuttavia in materia di valutazione degli alunni disabili, nella scuola media, più esplicito è stato il D.M. del 10 dicembre 1984 “Modifiche ai criteri orientativi e modalità per le prove d’esame di licenza media per gli alunni portatori di handicap” il quale afferma che “per gli allievi di cui sopra che abbiano seguito, nel corso del triennio, un piano di studi che, pur rispettando il principio della individualizzazione didattica, sia però riconducibile agli obiettivi e alle finalità della scuola media, l’esame di licenza media potrà svolgersi, sia per quanto riguarda le tre prove scritte che il colloquio pluridisciplinare, con prove differenziate che, in piena coerenza con le caratteristiche dell’intervento educativo-didattico attuato nel triennio, siano idonee a valutare l’acquisizione di un livello di maturazione e di apprendimento parimenti riconducibile agli obiettivi e alle finalità della scuola media. Tali prove saranno deliberate dalla commissione di esame su richiesta avanzata dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale”. In questo caso, non vi è dubbio che se il PEI dell’alunno disabile è stato programmato tenendo conto degli obiettivi e delle finalità della scuola media, la valutazione, seppur scaturisca da prove differenziate e da obiettivi individualizzati, ha lo stesso valore (legale) di quella esperita per gli alunni normodotati. Va da sé che non è possibile fare alcuna menzione sul diploma di licenza media delle prove differenziate e del percorso individualizzato, definito appunto nel PEI (ma riconducibile agli obiettivi della scuola media) e svolto nel corso del triennio. A sostegno di ciò si aggiunga la Circolare Telegrafica n. 189 del 1985 qui di seguito riportata nella sua versione integrale “Con riferimento at quesiti pervenuti in ordine at modalità svolgimento esami licenza scuola media alunni portatori handicap precisasi che nulla deve intendersi innovato rispetto at modalità in proposito stabilite anteriormente at entrata in vigore legge 16 luglio 1984 n. 326 cui articolo 14 dispone, come est noto, non menzione nei diplomi et certificati anzidetta licenza che relativi esami sono stati superati con prove differenziate. Confermasi pertanto che prove differenziate debent essere pienamente coerenti con caratteristiche intervento educativo attuato. Contenuti prove differenziate saranno stabiliti da singole commissioni esaminatrici in modo che sia evidenziato lo stretto collegamento che deve esistere tra particolarità percorso formativo et particolarità prove esame con ciò garantendo at alunni interessati anche in fase svolgimento dette prove nonché in quella attinente alla valutazione finale ogni più attenta considerazione loro particolare situazione et rispetto loro diritti”. L’art.9 del D.P.R. n.122 del 2009 sul punto è chiaro “ le prove dell’esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, previsti dall’articolo 315, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove”. Le prove differenziate hanno valore equipollente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma di licenza media. Ne consegue, a rigor di logica, che dovrebbe avvenire la stessa cosa sulla scheda di valutazione, rilasciata nel corso dell’anno scolastico, ove non è possibile in nessun modo rilevare tale differenziazione di percorso a meno che il consiglio di classe non intenda far conseguire all’alunno il diploma di licenza media, ma rilasciare in alternativa una certificazione; il comma 4 dell’art.9 D.P.R. 122/2009 così prevede “agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l’iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l’accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione”. Più chiara appare la questione leggendo l’O.M. n. 90 del 2001 “Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore” che in riferimento alla scuola media all’art. 11 commi 11, 12 e 13, così riporta “nel quadro delle finalità della scuola media, gli allievi in situazione di handicap che vengano ammessi a sostenere gli esami di licenza, possono svolgere prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell’art. 318 del D.Lgs. 16 aprile 94, n. 297. Tali prove dovranno essere idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali (11). Al fine di garantire l’adempimento dell’obbligo scolastico di cui alla legge 20 gennaio 1999, n. 9 e dell’obbligo formativo di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144, il Consiglio di classe delibera se ammettere o meno agli esami di licenza media gli alunni in situazione di handicap che possono anche svolgere prove differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell’art. 318 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297. Tali prove devono essere idonee a valutare l’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziale. Ove si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI, il Consiglio di classe può decidere che l’alunno ripeta la classe o che sia comunque ammesso agli esami di licenza, al solo fine del rilascio di un attestato di credito formativo. Tale attestato titolo per la iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati (12). Nei diplomi di licenza della scuola media e nei certificati da rilasciare alla conclusione degli esami stessi non fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni handicappati(13). Nella Secondaria di Secondo grado ci viene in aiuto l’art.15 dell’O.M. del 21 maggio 2001, n.90 che così riferisce “qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe, fermo restando l’obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati dell’apprendimento, con l’attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato. I predetti alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell’anno successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte in forza del disposto di cui all’art. 316 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297. In calce alla pagella degli alunni medesimi, deve essere apposta l’annotazione secondo la quale la votazione riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali ed adottata ai sensi dell’art. 14 della presente Ordinanza. Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d’arte, svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all’attestazione delle competenze e delle abilità acquisite”. Alla luce della predetta normativa che si fa carico di distinguere tra percorso differenziato non riconducibile ai programmi ministeriali e percorso individualizzato, i cui interventi educativi e didattici sono comunque equiparabili alle finalità stabilite per l’ordine di scuola interessato, ci si chiede perché ancora, in alcune scuole, si ignori tale diversificazione di intervento, con la conseguenza che spesso gli alunni disabili si ritrovano sulla loro scheda di valutazione, l’annotazione che quest’ultima è riferita al P.E.I., quando al contrario questa differenziazione, nella realtà, non ha luogo.
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