TAR E COMPENSI SCUOLA

A proposito della trasparenza
sui compensi  per il personale.

di Piero Morpurgo, Vicenza 14/9/2007.

 

L'interesse giuridico qualificato prevale sulla privacy. E' quanto afferma una sentenza del Tar dell'Emilia Romagna, che ha accolto il ricorso presentato da un genitore, membro del Consiglio d'istituto, al quale il preside aveva impedito di conoscere i nomi e i compensi da attribuire ai docenti per le attività aggiuntive. I giudici amministrativi hanno anche condannato l'Amministrazione a pagare 15 milioni di spese legali. Il ricorso era stato presentato perché un genitore, che faceva parte del consiglio d'istituto della scuola, con il compito di firmare i mandati di pagamento, aveva chiesto formalmente di prendere visione dei documenti in cui erano indicati nomi, importi e prestazioni dei docenti destinatari dei mandati. Il preside, però, aveva rifiutato di accogliere la richiesta citando un parere dell'Avvocatura di Bologna in cui si diceva che questo tipo di documenti è coperto dalla legge sulla riservatezza. Di qui la presentazione del ricorso e la condanna dell'Amministrazione. Secondo i giudici amministrativi, infatti, chi possiede un interesse giuridico qualificato a prendere conoscenza degli atti, ha il diritto di avvalersene a prescindere dall'esistenza di norme che tutelano la riservatezza.  E così pure il Tribunale di Cassino http://www.edscuola.com/archivio/norme/varie/ senlav_cassino9303.htm

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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA
- SEZIONE II

Registro sentenze: 820/2001 - Registro generale: 597/2001

Nelle persone dei signori
Luigi Papiano Presidente
Grazia Borni Consigliere, Relatore
Bruno Lelli Consigliere

Ha pronunciato la seguente sentenza

IN PUNTO A:

Accesso ai documenti.
Visto il ricorso con gli atti e i documenti allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Uditi nella Camera di Consiglio dell'11 ottobre 2001 (relatore Cons. Grazia Brini),
l'Avv. Mascioli e l'Avv, Cappelli dell'Avvocatura dello Stato;
Ritenuto in fatto e in diritto:

FATTO E DIRITTO

Il signor G.I. espone:
di essere padre di due alunni dell'I.T.C. Salvemini, componente del Consiglio d'Istituto e vicepresidente dello stesso, nonché membro della giunta esecutiva del Consiglio con l'incarico di formare i mandati e le riversali;

b) di avere partecipato alla seduta del 30.10.2000, nella quale è stato approvato il rendiconto delle spese relative alle attività svolte nell'anno scolastico 1999/2000 riguardanti il Fondo dell'Istituzione scolastica;
c) di avere inoltrato, poiché, la rendicontazione non aveva indicato i compensi dei singoli docenti, a detta del Preside coperti dalla legge sulla riservatezza, formale istanza di accesso, finalizzata ad acquisire l'elenco nominativo completo, i singoli importi, le modalità, i criteri e le pretsazioni in base ai quali i compensi erano stati erogati.

L'accesso ai documenti contenenti l'indicazione dei compensi erogati ai singoli docenti è stato negato dal Preside alla stregua di un parere dell'Avvocatura dello Stato di Bologna richiamato per relationem; in particolare è stato ritenuto che, essendo passate ai dirigenti scolastici le competenze gestionali prima appartenenti al Consiglio di Istituto, il componente di tale organo non avesse onere istituzionale di conoscenza di dati personali dei docenti; che, escluso tale onere, non sussistesse alcun interesse personale e concreto all'accesso; che poiché nessuna norma di legge o di regolamento ammette la comunicazione dei dati personali dei pubblici dipendenti in genere o del personale docente, ciò è precluso dall'
art.27, comma 3, della legge n.675/1996 [1].
Integrato il contraddittorio, così come disposto dalla decisione .525/2001, con la notifica a tutto il personale toccato dalla ripartizione dei fondi (tranne che ad un docente risultato sconosciuto all'indirizzo fornito dall'Amministrazione), il ricorso è ritornato in decisione.

Il ricorso risulta fondato.
Quanto alla posizione del ricorrente, la richiesta di accesso è stata formulata nella sua qualità di membro del Consiglio di Istituto ed in relazione alla sua partecipazione alla votazione, nella seduta del 30.10.2000, del rendiconto dei compensi per attività aggiuntive. Poiché la rendicontazione deve comprendere anche gli atti contabili giustificativi delle singole spese, e questi ultimi a loro volta sono giustificati dagli atti sottostanti quali le tabelle di liquidazione, tanto basta per ritenere che la conoscenza degli importi singolarmente corrisposti fosse necessaria per curare gli interessi giuridici del richiedente.
E' vero che, alla stregua delle competenze del dirigente delle istituzioni scolastiche (figura introdotta dall'art.25 bis del d.l.vo.n.29/93 aggiunto dall'articolo 1 del d.l.vo n.59/1998) spetta a quest'ultimo l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse del personale e l'assunzione della correlata responsabilità; non è peraltro sostenibile che possa essere negata ai membri dell'organo tuttora titolare della funzione di indirizzo e del potere di approvazione del conto consuntivo la conoscibilità degli atti sottostanti, quali quelli attinenti alla ripartizione delle somme spese.
Gli atti interni del resto sono espressamente ricompresi dall'art. 22 della legge n.241/90 fra i documenti amministrativi oggetto di accesso "al fine di assicurare trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale".
Quanto alla natura dei docenti, è pacifico ritenere che non rientrino nelle categorie inaccessibili individuate ai sensi dell'art. 24, 4°c. della legge (DPR n.352/1992 e DM n.601/1996) e che non si tratti di dati sensibili (disciplinati dall'art.22 della legge n.675/96 e dal D.Lgs 11.5.1999 n.135); contengono tuttavia dati personali (a norma dell'art. 1 della legge n.675/1996, "informazione relativa a persona fisica, persona giuridica ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altr informazione, ivi compreso un numero di identificazione"), disciplinati dall'art.27 della stessa legge.
Per quanto riguarda i dati personali non sensibili, tenuto conto che secondo l'art.43 della stessa legge "restano ferme le…norme in materia di accesso ai documenti amministrativi", il rapporto fra diritto di accesso e diritto alla privacy va ricostruito nel senso della prevalenza del diritto di accesso qualora esercitato per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente.
Si è ritenuto infatti che mentre la indiscriminata comunicazione di questi dati a qualsiasi privato (anche non portatore di uno specifico interesse alla cura o difesa di propri interessi giuridici) è consentita solo se prevista da norme di legge o di regolamento, in caso di interesse qualificati la prevalenza del diritto di accesso (già in precedenza riconosciuta alla solo stregua dell'art. 24 della legge n.241/1990: Cons. Stato, A.P. n.5/1997) non ha subito deroghe dalla legge n.675(Cons.Stato, V, n.737/2000; VI, n.1882/2001).
Il ricorso va pertanto accolto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano il £ 15.000.000 (quindicimilioni).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo per l'Emilia Romagna- Bologna, Sezione seconda, accoglie il ricorso in epigrafe; ordina al Preside dell'Istituto Tecnico Commerciale Statale Gaetano Salvemini di Casalecchio di Reno di rilasciare al ricorrente gli atti richiesti con l'istanza 26.1.2001 entro 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione o della sua notifica a cura di parte.
Spese refuse a carico dell'Amministrazione resistente come in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sai eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio dell'11 ottobre 2001

Il Presidente (L.Papaino)
Il Consigliere (G. Brini)
Depositata in Segreteria il 7 novembre 2001

Note

[1] La norma dispone il divieto di trattare i dati personali se non in presenza di apposita previsione di legge. 

 

GARANTE PRIVACY E SCUOLA

"Molte falsità sulla privacy a scuola".
Il Garante: una leggenda metropolitana”

"Non è vero che i voti scolastici devono restare segreti, non è vero che gli studenti devono 'nascondere' la propria fede religiosa, non è vero che i risultati degli scrutini devono rimanere clandestini". Secca smentita del Garante alle notizie del tutto infondate riguardanti la privacy nelle scuole.

Notizie che, nonostante le pronte e numerose precisazioni del Garante, non smettono di essere riportate anche da quotidiani a carattere nazionale, senza le necessarie verifiche. L'Autorità (Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) ritiene, dunque, doveroso chiarire in maniera decisa ancora una volta che tali notizie non sono vere. Siamo di fronte a una vera e propria leggenda metropolitana.

Non esiste alcun provvedimento del Garante che imponga di tenere segreti i voti dei compiti in classe, delle interrogazioni o gli scrutini, né di consegnarli agli alunni in busta chiusa.

Mai, in nessun caso, un tale provvedimento è stato preso, né, tanto meno, esso è previsto dall'attuale legge in vigore, il Codice in materia di tutela dei dati personali entrato in vigore il primo gennaio di quest'anno.

Dal 1997 il Garante si sforza, anche con comunicati stampa, di ricordare che i risultati degli scrutini – che non sono, peraltro, dati sensibili, soggetti a speciali tutele - devono essere al contrario pubblicati anche dopo l'avvento della normativa sulla privacy, essendo ciò previsto da una specifica disciplina in materia e rispondendo a principi di trasparenza.

Il 9 febbraio di quest'anno, un'ordinanza del Ministro per l'istruzione ricorda peraltro che anche i punteggi attribuiti come crediti scolastici a ciascun alunno sono pubblicati nell'albo degli istituti, unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale. In ciascun albo va anche pubblicato l'esito degli esami, "con la sola indicazione della dizione non promosso nel caso di esito negativo". Analoghe soluzioni sono state indicate in passato in varie ordinanze ministeriali del 2001 e del 2003 .

Così come non esiste alcun provvedimento del Garante che proibisce agli alunni di rendere nota la fede religiosa o che ostacola le soluzioni da tempo in atto per la partecipazione o meno degli alunni all'ora di religione. Il necessario rispetto della volontà di ciascuno di mantenere riservate alcune informazioni sulla propria persona, infatti, non va confuso con la libertà, costituzionalmente protetta, di ognuno di manifestare liberamente le proprie convinzioni, anche di natura religiosa.

Per quanto riguarda, infine, supposti regolamenti privacy da adottare da parte delle scuole, nessun istituto scolastico secondario dovrà o potrà dotarsi a proprio piacimento di un regolamento sui dati "sensibili". Il "Codice" contiene già regole chiare e ciò che manca al riguardo è solo un unico regolamento attuativo ministeriale che dovrà conformarsi ad un parere del Garante.

La privacy ha costituito a volte il pretesto per improprie note di colore o è stata utilizzata come un alibi per non applicare altre disposizioni di legge. Una corretta informazione è quindi importante.

Roma, 3 dicembre 2004