TAR E COMPENSI SCUOLA
A proposito della trasparenza di Piero Morpurgo, Vicenza 14/9/2007.
L'interesse giuridico qualificato prevale sulla privacy. E' quanto afferma una sentenza del Tar dell'Emilia Romagna, che ha accolto il ricorso presentato da un genitore, membro del Consiglio d'istituto, al quale il preside aveva impedito di conoscere i nomi e i compensi da attribuire ai docenti per le attività aggiuntive. I giudici amministrativi hanno anche condannato l'Amministrazione a pagare 15 milioni di spese legali. Il ricorso era stato presentato perché un genitore, che faceva parte del consiglio d'istituto della scuola, con il compito di firmare i mandati di pagamento, aveva chiesto formalmente di prendere visione dei documenti in cui erano indicati nomi, importi e prestazioni dei docenti destinatari dei mandati. Il preside, però, aveva rifiutato di accogliere la richiesta citando un parere dell'Avvocatura di Bologna in cui si diceva che questo tipo di documenti è coperto dalla legge sulla riservatezza. Di qui la presentazione del ricorso e la condanna dell'Amministrazione. Secondo i giudici amministrativi, infatti, chi possiede un interesse giuridico qualificato a prendere conoscenza degli atti, ha il diritto di avvalersene a prescindere dall'esistenza di norme che tutelano la riservatezza. E così pure il Tribunale di Cassino http://www.edscuola.com/archivio/norme/varie/ senlav_cassino9303.htm - - - - - - - - - - - - - - -
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA
Nelle persone dei
signori Ha pronunciato la seguente sentenza IN PUNTO A:
Accesso ai documenti.
FATTO E DIRITTO
b) di avere
partecipato alla seduta del 30.10.2000, nella quale è stato approvato
il rendiconto delle spese relative alle attività svolte nell'anno
scolastico 1999/2000 riguardanti il Fondo dell'Istituzione scolastica;
Il
ricorso risulta fondato. P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo per l'Emilia Romagna- Bologna, Sezione seconda,
accoglie il ricorso in epigrafe; ordina al Preside dell'Istituto
Tecnico Commerciale Statale Gaetano Salvemini di Casalecchio di Reno
di rilasciare al ricorrente gli atti richiesti con l'istanza 26.1.2001
entro 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della
presente decisione o della sua notifica a cura di parte.
Il Presidente (L.Papaino) [1] La norma dispone il divieto di trattare i dati personali se non in presenza di apposita previsione di legge.
GARANTE PRIVACY E SCUOLA
"Molte falsità sulla privacy a
scuola". "Non è vero che i voti scolastici devono restare segreti, non è vero che gli studenti devono 'nascondere' la propria fede religiosa, non è vero che i risultati degli scrutini devono rimanere clandestini". Secca smentita del Garante alle notizie del tutto infondate riguardanti la privacy nelle scuole. Notizie che, nonostante le pronte e numerose precisazioni del Garante, non smettono di essere riportate anche da quotidiani a carattere nazionale, senza le necessarie verifiche. L'Autorità (Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) ritiene, dunque, doveroso chiarire in maniera decisa ancora una volta che tali notizie non sono vere. Siamo di fronte a una vera e propria leggenda metropolitana. Non esiste alcun provvedimento del Garante che imponga di tenere segreti i voti dei compiti in classe, delle interrogazioni o gli scrutini, né di consegnarli agli alunni in busta chiusa. Mai, in nessun caso, un tale provvedimento è stato preso, né, tanto meno, esso è previsto dall'attuale legge in vigore, il Codice in materia di tutela dei dati personali entrato in vigore il primo gennaio di quest'anno. Dal 1997 il Garante si sforza, anche con comunicati stampa, di ricordare che i risultati degli scrutini – che non sono, peraltro, dati sensibili, soggetti a speciali tutele - devono essere al contrario pubblicati anche dopo l'avvento della normativa sulla privacy, essendo ciò previsto da una specifica disciplina in materia e rispondendo a principi di trasparenza. Il 9 febbraio di quest'anno, un'ordinanza del Ministro per l'istruzione ricorda peraltro che anche i punteggi attribuiti come crediti scolastici a ciascun alunno sono pubblicati nell'albo degli istituti, unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale. In ciascun albo va anche pubblicato l'esito degli esami, "con la sola indicazione della dizione non promosso nel caso di esito negativo". Analoghe soluzioni sono state indicate in passato in varie ordinanze ministeriali del 2001 e del 2003 . Così come non esiste alcun provvedimento del Garante che proibisce agli alunni di rendere nota la fede religiosa o che ostacola le soluzioni da tempo in atto per la partecipazione o meno degli alunni all'ora di religione. Il necessario rispetto della volontà di ciascuno di mantenere riservate alcune informazioni sulla propria persona, infatti, non va confuso con la libertà, costituzionalmente protetta, di ognuno di manifestare liberamente le proprie convinzioni, anche di natura religiosa. Per quanto riguarda, infine, supposti regolamenti privacy da adottare da parte delle scuole, nessun istituto scolastico secondario dovrà o potrà dotarsi a proprio piacimento di un regolamento sui dati "sensibili". Il "Codice" contiene già regole chiare e ciò che manca al riguardo è solo un unico regolamento attuativo ministeriale che dovrà conformarsi ad un parere del Garante. La privacy ha costituito a volte il pretesto per improprie note di colore o è stata utilizzata come un alibi per non applicare altre disposizioni di legge. Una corretta informazione è quindi importante. Roma, 3 dicembre 2004
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