Supplenze per scrutini, esami e valutazioni finali:
i suplenti restano in servizio.

19.6.2008.

La nota Miur 10327 del 18.6.2008 fa chiarezza in merito alle proroghe delle supplenze per scrutini, valutazioni finali e scrutini suppletivi:

1) L' art. 37 del CCNL 29/11/07 che prevede il mantenimento in servizio per l' intero periodo degli scrutini, esami e valutazioni finali dei supplenti i cui titolari sono rientrati dopo il 30 aprile con almeno 90 gg. consecutivi di assenza nelle classi terminali e 150 nelle altre, va esteso a tutti coloro che sono titolari di un contratto fino al termine delle lezioni. La retribuzione non è altro che la proroga del contratto rapportato agli ulteriori gg. di servizio.

2) Qualora si debba ricorrere alla nomina di supplenti per gli scrutini suppletivi conclusivi dei corsi di recupero, va stipulato un contratto che comprenda i gg. intercorrenti fra il primo e l' ultimo giorno degli scrutini. La retribuzione è pari a quella del contratto in godimento, oppure a quella corrispondente allo stipendio iniziale del titolare che si sostituisce.
 

Nota Miur 10327 del 18.6.2008. Contratti per supplenze di personale scolastico - proroghe.