Guida agli scrutini finali.
Partecipano il docente di alternativa IRC,
sostegno, ITP, conversatore in lingua straniera, approfondimento
materie letterarie
Orizzonte scuola
30.5.2014
di Paolo Pizzo - La particolarità del
consiglio di classe degli scrutini finali è che esso opera come
"collegio perfetto", ossia con la partecipazione di tutti i docenti,
per la validità delle deliberazioni da assumere. Come si configura
la partecipazione di alcuni docenti (approfondimento materie
letterarie, cittadinanza e costituzione, di sostegno, ITP,
conversatore lingua straniera, insegnante di religione cattolica,
docente di alternativa alla religione cattolica).
IL DOCENTE DI APPROFONDIMENTO IN MATERIE LETTERARIE
È utile premettere che
l’attività di approfondimento in materie letterarie, nell'art. 5 del
D.P.R. 89/2009 è inserita nel quadro orario del curricolo
obbligatorio (scuola di I grado).
In quanto curricolare il docente fa parte a pieno titolo del
consiglio di classe ed esprimerà il suo voto in caso di votazione
circa l’ammissione o meno degli allievi alla classe successiva o
all’esame di stato.
Bisogna però precisare che dal punto di vista dell’insegnamento
impartito non esprimerà però una valutazione autonoma, ma il suo
voto in decimi dovrà “confluire” nella votazione del docente di
materie letterarie così come indicato nella nota ministeriale n.
685/2010:
“Approfondimento non è considerata come materia a sé stante e il
docente incaricato di tale insegnamento non ha titolo ad esprimere
una valutazione autonoma, bensì a fornire elementi di giudizio al
docente di materie letterarie”.
IL DOCENTE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Cittadinanza e
Costituzione non è una materia a sé stante e il docente incaricato
di tale insegnamento non può che essere quello curricolare di classe
di storia e geografia.
Ciò è chiaramente indicato dall’art. 1 della Legge 169/08, nel DPR
89/2009 e nell’ art.2 del D.M. n. 37/09.
Anche qualora la scuola abbia deciso di adottare questo insegnamento
come autonomo, il docente a cui è stato affidato tale insegnamento
non esprimerà una valutazione autonoma.
IL DOCENTE DI SOSTEGNO
I docenti di sostegno
assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui
operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e
alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei
consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi
dei docenti.
L’art. 15/10 dell’O.M. n. 90/2001 precisa:
“I docenti di sostegno, a norma dell’art. 315, comma quinto, del
D.Lvo n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano,
pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto
di voto per tutti gli alunni della classe”.
Gli artt. 2/5 e 4/1 del DPR 122/2009 prevedono:
“I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla
valutazione di tutti gli alunni,avendo come oggetto del proprio
giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma
dell’articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità
sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un
unico voto”.
Dalla lettura sistematica delle norme riportate si ricavano due
principi:
I docenti di sostegno
partecipano al processo educativo di tutti gli allievi della classe
e quindi fanno parte a pieno titolo del Consiglio di classe con
diritto di voto per tutti gli allievi della classe, sia o no
certificati;
Se ci sono però più
docenti di sostegno che seguono lo stesso allievo disabile, questa
partecipazione deve “confluire” su un’unica posizione e quindi il
loro voto all’interno del Consiglio di classe vale “uno”.
Questa “unica” posizione vale per qualsiasi allievo, sia o no
certificato.
Giova anche ricordare che nella scuola di I grado il docente di
sostegno farà parte a pieno titolo della Commissione d’esame anche
se l’allievo disabile a lui affidato non dovesse essere ammesso agli
esami o si è ritirato durante l’anno.
L’O.M. 90/2001 all’art.
9/13 precisa che “In ciascuna scuola media è costituita una
commissione per l’esame di licenza, composta d’ufficio da tutti i
professori delle classi terze che insegnano le materie d’esame
previste dall’art. 3 della legge 16/6/1977 n. 348, nonché dai
docenti che realizzano forme di integrazione e sostegno a favore
degli alunni handicappati di cui al secondo comma dell’art. 7 della
legge 4 agosto 1977”.
All’art. 11 (Disposizioni finali) dispone che “ I docenti nominati
per attività di sostegno a favore di alunni handicappati, di cui al
secondo comma dell’art. 7 della legge 4/8/1977 n. 517, fanno parte
del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle
operazioni di valutazione periodiche e finali e agli esami di
licenza media. Tali docenti, alla luce dei principi contenuti nella
legge 5 febbraio 1992 n. 104, hanno diritto di voto per tutti gli
alunni in sede di valutazione complessiva del livello globale di
maturazione raggiunta e di formulazione del giudizio sintetico di
cui alle legge 5 aprile 1969 n. 119”.
Pertanto il docente di sostegno (o i docenti di sostegno, se sono
più di uno a seguire lo stesso allievo disabile) partecipa allo
scrutinio finale e “d’ufficio” farà parte della Commissione d’esame,
a nulla rilevando se l’allievo da lui affidato sia o no stato
ammesso agli esami oppure si sia ritirato prima del termine delle
lezioni.
IL DOCENTE ITP
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 124/1999 (“Disposizioni urgenti in
materia di personale scolastico") e della C.M. n. 28/2000
(“Disposizioni urgenti applicative della Legge n. 124/1999 relativa
ai docenti tecnico pratici”), i docenti ITP partecipano a pieno
titolo al Consiglio di classe e votano autonomamente, anche se il
Consiglio di classe assegna un voto unico alla disciplina da loro
impartita insieme al docente di teoria.
IL DOCENTE
CONVERSATORE IN LINGUA STRANIERA
Partecipa a pieno titolo al Consiglio di classe e per loro valgono
le stesse norme previste per i docenti ITP.
L’INSEGNANTE DI RELIGIONE CATTOLICA
Fa parte, al pari degli
altri insegnanti, degli organi collegiali dell’istituzione
scolastica e possiede pertanto lo status degli altri insegnanti;
Non esprime un voto numerico in decimi, limitandosi a compilare una
speciale nota, da consegnare assieme al documento di valutazione.
Vota per l’ammissione o la non ammissione di un allievo alla classe
successiva o agli esami finali, limitatamente agli alunni che hanno
seguito l’attività di RC. Qualora il suo voto in sede di scrutinio
finale risultasse determinante, diviene un giudizio motivato scritto
a verbale.
L’art. 8 comma 13 dell’O.M. n. 13/2013 (esami di stato II grado)
inoltre afferma:
“I docenti di Religione Cattolica partecipano a pieno titolo alle
deliberazioni del consiglio di classe concernenti l‟attribuzione del
credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale
insegnamento, esprimendosi in relazione all’interesse con il quale
l’alunno ha seguito l’insegnamento e al profitto che ne ha tratto”.
IL DOCENTE DI ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA
Il docente di attività
alternativa alla religione partecipa a pieno titolo ai consigli di
classe per gli scrutini periodici e finali (I e II grado) nonché
all’attribuzione del credito scolastico per gli studenti di scuola
secondaria di II grado, limitatamente agli alunni che seguono le
attività medesime.
Si è del parere che negli scrutini di I e II grado bisognerà
effettuare un’analogia con il docente di religione cattolica,
compreso quindi l’utilizzo della stessa scala valutativa e della
scheda a parte che andrà allegata al documento di valutazione
(ovviamente limitatamente agli alunni che abbiano seguito tali
attività).