Guida agli scrutini scuola secondaria. Orizzonte scuola 1.6.2014 di Paolo Pizzo - Tempo di scrutini: la valutazione degli apprendimenti spetta al consiglio di classe con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.
Il DPR n. 122/2009
all’art. 2/1 (Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di
primo grado) afferma:
All’art. 4/1
(Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado): L’art. 79 del R.D. 653/1925 prescrive che “I voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l’ultimo periodo delle lezioni ”. L’ART. 6/2 dell’Ordinanza Ministeriale n. 92 riprende tale contenuto affermando: “Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l’ultimo trimestre o quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati.” È per tale motivo che i voti sono solo “proposti” dal docente ma ratificati o modificati dal consiglio di classe. I voti sono espressi da ogni singolo docente in decimi (voto intero). Il docente è tenuto a dare motivazione della sua proposta di voto in base anche ai criteri valutativi indicati dal Collegio dei docenti.
Ciò risponde al
principio di trasparenza, che è il principio cardine della
valutazione, e nello stesso tempo se le valutazioni espresse
all’interno del Consiglio di classe sono debitamente motivate si
ritengono insindacabili. Il docente può stilare un giudizio brevemente motivato per ogni allievo corrispondente alla sua proposta di voto numerico, oppure crocettando le aggettivazioni riferite alla conoscenza, comprensione, applicazione, analisi e sintesi o ad altre aggettivazioni presenti nel registro personale. Ogni istituzione scolastica, in base all’autonomia, può deliberare anche per questo aspetto modalità comuni per tutti i docenti.
Le proposte di voto dei singoli docenti, se motivatamente e ragionatamente contestate, devono seguire l’iter ordinario del processo di formazione delle decisioni collegiali. Pertanto, laddove in sede di scrutinio qualche voto proposto dai singoli docenti sia al di sotto del 6, per esaminare l’ammissione o non ammissione dell’allievo alla classe successiva o all’esame di Stato (I e II grado), il dirigente, dopo aver diretto la discussione, considerati gli orientamenti in essa scaturiti e le posizioni emerse, pone in votazione l’ammissione o la non ammissione. In caso di esito favorevole all’ammissione, tutti i voti insufficienti sono automaticamente elevati a sei. In caso di esito sfavorevole all’ammissione, il voto o i voti rimangono insufficienti e l’allievo non è ammesso alla classe successiva o all’Esame. Tale procedura vale sia per gli scrutini di I che di II grado e indifferentemente per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva o all’esame di stato.
In caso di deliberazioni da assumere a maggioranza non è ammessa l’astensione. Tutti i docenti devono votare compreso il presidente il cui voto prevale in caso di parità (art. 37/3 DLgs 297/94). Il Presidente del Consiglio di classe (di solito il Dirigente) non vota due volte ma, in caso di parità, il suo voto prevale. Ciò vuol dire che in caso di parità di voti prevale la proposta a cui ha dato il voto il Presidente, senza però apportare alcuna modifica al numero dei voti assegnati a ciascuna proposta.
Es.: Consiglio di
classe composto da 10 membri (compreso ovviamente il Presidente
perché a tutti gli effetti membro del Consiglio). Ricordiamo inoltre:
L'assegnazione del "non classificato" in sede di scrutinio finale Riportiamo due interessanti F.A.Q. contenute nella C.M. n. 139/1999:
Domanda: “Un alunno non
classificato nel I quadrimestre in alcune discipline ha diritto di
sostenere l’esame di Stato?:
Domanda: “Un alunno
presentato allo scrutinio finale con proposta di non classificazione
in una o più discipline può sostenere l’esame di Stato?” Anche se le F.A.Q. sono del ’99 e relative al “nuovo esame di Stato”, ciò che si evince è che il Consiglio di classe ha sempre il dovere/obbligo di esprimere un giudizio valutativo sull’allievo. Tale giudizio può essere non espresso e quindi il consiglio di classe può assegnare all’allievo il N.C, con il risultato della non ammissione alla classe successiva o all’esame, solo se l’allievo in questione è stato fisicamente assente da scuola un tempo tale per cui i docenti non sono in possesso di elementi valutativi tali da consentire l’attribuzione di un voto in decimi in una o più discipline. Ciò vale sia per gli scrutini di I che di II grado e indifferentemente per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva o all’esame di stato
Le guide di OrizzonteScuola.it sugli scrutini finali
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