Guida agli scrutini finali di I e II grado

di Paolo Pizzo Orizzonte scuola, giugno 2013

Le più recenti circolari sulle valutazioni scritte e orali,
il valore
dell'impreparato, l'utilizzo dei segni + , -, 1/2 dopo il voto numerico, l'apposizione della firma degli alunni nei programmi, congruo numero di verifiche.

NORMATIVA

La normativa di riferimento è richiamata dal DPR 122/09 (Regolamento sulla valutazione):

La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla <<Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione>>, adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000.

Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa.

Al termine dell'anno conclusivo della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado, dell'adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché al termine del secondo ciclo dell'istruzione, la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro.

Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie.
I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

Per la scuola secondaria di II grado bisogna fare riferimento alle più recenti note ministeriali:
del 18 ottobre 2012 che affida alla delibera del Collegio dei docenti la possibilità di attribuire il voto unico, per ciascuna disciplina, nei corsi dei nuovi ordinamenti liceali, tecnici e professionali
del 05 dicembre 2012 sulle 

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Discipline pittoriche

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Esecuzione e interpretazione

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Laboratorio di musica d'insieme 

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Tecniche della danza

punto elenco Complementi di matematica

L’UTILIZZO DEL “+ “ E DEL “-“ E DEL SEGNO “1/2” DOPO IL VOTO NUMERICO

È utile premettere che la valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale.
L’utilizzo del “+ “ e del “-“ e del segno “1/2” dopo il voto numerico per la valutazione delle singole prove (scritte e orali) è, in linea di principio, ammissibile durante l’anno: se una delle prerogative della valutazione è quella della trasparenza, l’utilizzo di frazioni di voto o l’apposizione del +/- dopo il voto numerico può in alcuni casi rendere la valutazione più attendibile ed esatta.
La scelta del docente di utilizzare il “+” o il “-“ e il segno “1/2” dopo il voto numerico per la valutazione delle prove è dunque legittima in quanto risponde al principio della libertà di
insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale di cui all’art. 33 della Costituzione e all’art. 1 del D.Lgs 297/94.
Si può essere d’accordo o meno su questa pratica adottata dai docenti e ormai diffusa in molte scuole, ma dal punto di vista normativo non c’è nessun divieto.
Ciò che è importante è che in sede di scrutinio finale il docente effettui la proposta di voto in decimi con voto intero.

IL VALORE DELL’”IMPREPARATO”

Il docente può assegnare l’“impreparato” per le interrogazioni orali anche se questi non si configura propriamente come un voto.
Ciò però a
condizione che sia previsto a livello d’istituto o di programmazione annuale e che gli allievi siano a conoscenza della possibile assegnazione.
Ogni voto che il docente attribuisce, compreso quindi l’“impreparato” (se previsto), dev’essere corredato da un’apposita legenda che ne “spieghi” il valore e ne traccia i criteri.
Il Collegio dei docenti ha quindi l’obbligo di occuparsi di questa materia.
I criteri devono essere fissati dall’istituzione scolastica di servizio e la valutazione dev’essere il più possibile equa, uniforme e trasparente nei confronti di tutti gli allievi.
L’assegnazione dell’ “impreparato” può quindi essere previsto ma dev’essere “spiegato” nel suo valore, cioè dev’essere chiaro il suo “peso” nel processo valutativo di un allievo.

L’APPOSIZIONE DELLA FIRMA DEGLI ALLIEVI (O DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE) SULLE VERIFICHE O SUL PROGRAMMA FINALE PRESENTATO DAL DOCENTE

Vi è un prassi diffusa nelle scuole che è quella di far firmare agli allievi il programma finale (compreso quello degli Esami di I e II grado) pensando che tale firma lo convalidi o lo renda immune da eventuali “contestazioni”.
Per i programmi degli Esami di Stato di II grado si invoca addirittura l’obbligatorietà!
Noi precisiamo che non esiste una norma che supporti tutto questo.

Un docente è un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni (i compiti sono sempre atti ufficiali) e non ha bisogno della firma degli allievi (anche se maggiorenni) per la “validazione” dei compiti svolti in classe oppure della programmazione finale (compresi i programmi per gli esami di stato di I e II grado).
Tale programmazione, infatti, non ha bisogno di alcuna validazione o "accettazione" da parte degli allievi perché in pratica è stata già svolta e riportata nel registro di classe (che è a tutti gli effetti un atto pubblico) e in quello personale del docente.
Non si capisce quindi a cosa serva la firma degli allievi: devono "testimoniare" che proprio quella è la programmazione che è stata svolta? E se per esempio si rifiutassero di firmarla? La programmazione non sarebbe valida?
In
conclusione la firma degli allievi sul programma finale non ha alcun senso e nemmeno alcun valore giuridico (qualcuno parla di un coinvolgimento nella pratica educativa ma anche qui ci sarebbe da discutere).
Rimane comunque una pratica legittima, nel senso che non c’è nessuna normativa a supporto che sia favorevole ma neanche contraria, ma “vuota” dal punto di vista amministrativo/giuridico e nel momento in cui il docente non la adotti nessuno (Dirigente o presidente di Commissione) potrà costringerlo a farlo e l’unica firma che conta sul programma svolto è la sua.

IL DOCENTE PROPONE IL VOTO ANCHE IN BASE AL “CONGRUO NUMERO DI INTERROGAZIONI E DI ESERCIZI SCRITTI”

I voti sono espressi da ogni singolo docente in decimi (voto intero).
Il docente è tenuto a dare motivazione della sua proposta di voto in base anche ai criteri valutativi indicati dal Collegio dei docenti.
Ciò risponde al principio di trasparenza, che è il principio cardine della valutazione, e nello stesso tempo se le valutazioni espresse all’interno del Consiglio di classe sono debitamente motivate si ritengono insindacabili.
In caso cont
rario, i relativi atti sono impugnabili davanti al giudice amministrativo e suscettibili di annullamento.

Il docente può stilare un giudizio brevemente motivato per ogni allievo corrispondente alla sua proposta di voto numerico, oppure crocettando le aggettivazioni riferite alla conoscenza, comprensione, applicazione, analisi e sintesi o ad altre aggettivazioni presenti nel registro personale.
Ogni istituzione scolastica, in base all’autonomia, può deliberare anche per questo aspetto modalità comuni per tutti i docenti.

Per ciò che invece riguarda la “quantità” delle verifiche a supporto della proposta di voto:
L’art. 79 del R.D. 653/1925 prescrive che “I voti si assegnano, su proposta dei singoli
professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l’ultimo periodo delle lezioni ”.
I riferimenti normativi di cui disponiamo al fine di stabilire criteri comuni e condivisi da tutti i docenti per la valutazione degli allievi sono:
L’art. 4/4 del DPR 275/99 che indica che nell’esercizio dell’autonomia didattica le istituzioni scolastiche “individuano le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale”;
L’art. 13/3 dell’O.M. n. 90/2001 che stabilisce qual è l’organo collegiale preposto ad occuparsi in materia di valutazione all’interno dell’istituzione scolastica: “Il collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe”
I criteri che si deliberano debbono essere tenuti presenti dai Consigli di classe in sede di valutazione periodica e finale.
In tali criteri rientra anche il “congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l’ultimo periodo delle lezioni” di cui all’ art. 79 del R.D. sopra citato.

Nel caso in cui il numero minimo di prove non rientrasse in tali criteri, il docente dovrebbe somministrare almeno tre prove scritte e tre prove orali per ogni trimestre/quadrimestre.
La
giurisprudenza e il contenzioso si pongono ormai su tale limite. Segnaliamo a questo proposito una sentenza del Tar Piemonte (sezione II, 24/07/2008) che accoglieva un ricorso presentato dai genitori di un allievo per “la violazione di legge in merito alla nozione di congruo numero di prove”.

 

 

Gli scrutini finali devono svolgersi dopo il termine delle lezioni.
Il valore dei "prescrutini". Chi presiede lo scrutinio

Orizzonte Scuola vi propone delle guide per il corretto svolgimento degli scrutini finali di I e II grado. Gli scrutini possono essere svolti dopo la data, fissata a livello regionale, di termine delle lezioni. Gli scrutini richiedono il "collegio perfetto", cioè la presenza di tutti i componenti del consiglio di classe. I "prescrutini" sono un semplice consiglio di classe, di monitoraggio della situazione. A chi spetta presiedere la riunione dello scrutinio. 

L’art. 193/1 del D.Lgs. n. 297/1994 prescrive che “I voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della promozione alle classi successive alla prima, sono deliberati dal consiglio di classe al termine delle lezioni, con la sola presenza dei docenti”.

Gli scrutini possono essere svolti solo dopo il termine delle lezioni. Non riteniamo quindi legittimo che siano anticipati prima di tale termine.

Ricordiamo inoltre che la recente nota n. 5400 del 30 maggio 2013 del MIUR che riguarda i contratti di proroga per i supplenti che arrivano al termine delle lezioni, dà per scontato il fatto che gli scrutini siano svolti solo dopo tale termine.

Le note, infatti, si riferiscono al contratto del supplente, originariamente previsto FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI, PROLUNGATO fino al termine delle operazioni di scrutinio o di esami (diversi da quelli di maturità) del mese di giugno cui ha titolo a partecipare il supplente.

Come sarebbe possibile una proroga contrattuale oltre il termine delle lezioni se le stese terminano il 12 giugno ma gli scrutini si svolgono il 10 o l’11?

Anticipare gli scrutini penalizzerebbe i supplenti che appellandosi alle note ministeriali e al D.Lgs. n. 297/1994 potrebbero rivendicare, e a ragione, il diritto alla proroga e quindi il fatto che gli scrutini debbano obbligatoriamente essere svolti solo dopo il termine delle lezioni.

I PRESCRUTINI

I cosiddetti “prescrutini” non esistono nel nostro ordinamento e non sono quindi equiparati agli scrutini. Quest’ultimi, infatti,  sono gli unici che richiedono il “collegio perfetto” e quindi la presenza di tutti i componenti del consiglio di classe e l’obbligo da parte del Dirigente di sostituire l’eventuale docente assente.

L’art. 28 comma 4 del CCNL/2007 prevede che il piano annuale delle attività venga predisposto dal dirigente e deliberato dal collegio dei docenti.

Anche le date degli scrutini finali rientrano nel piano delle attività e quindi devono essere calendarizzati.

La stessa cosa vale per qualsiasi altro impegno collegiale compresi i “prescrutini”.

Per tali motivi i prescrutini sono considerati come “normali” attività funzionali all’insegnamento e di conseguenza è obbligatorio che siano previsti nel piano annuale delle attività e rientrino nelle 40 ore previste dal Contratto (consigli di classe).

È altresì escluso che durante i “prescrutini” possano essere prese delle decisioni definitive rispetto all’ammissione o non ammissione degli allievi alle classi successive o agli esami perché queste spettano solo ed esclusivamente in sede di scrutinio finale.

I “prescrutini” non solo altro che una pratica molto diffusa nelle scuole per cercare di “anticipare”, per motivi di tempo, tutte le decisioni che comunque andranno ratificate in sede di scrutinio finale da svolgersi solo dopo il termine delle lezioni.

Pertanto, sono legittimi ma solo a condizione che siano previsti nel piano delle attività, che rientrino quindi nelle 40 ore dei consigli di classe e che non si prendano in tali sedi delle decisioni definitive le quali, come detto, possono essere prese solo in sede di scrutinio finale.

IL CONSIGLIO DI CLASSE IN SEDE DI SCRUTINIO FINALE OPERA COME “COLLEGIO PERFETTO”

A differenza dei “normali” consigli di classe che si svolgono durante l’anno, quello riunito per lo scrutinio finale si configura come un organo collegiale giudicante perfetto che esige la presenza di tutti i suoi componenti (con la sola presenza dei docenti) per la validità delle deliberazioni da assumere.
Deve quindi operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti.

È OBBLIGATORIA LA SOSTITUZIONE DEL DOCENTE ASSENTE

Nel caso un docente sia assente per malattia o per collocamento in altra situazione di “status”che ne giustifichi l’assenza (permesso per gravi motivi personali o familiari; congedo per maternità ecc.) dev’essere sostituito da un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola.
Il docente assente non può essere sostituito da un docente dello stesso consiglio di classe anche se di materia affine, sempre per il principio che il numero dei componenti del Consiglio di classe non deve risultare invariato (in questo caso ci sarebbe infatti un componente in meno).
Della sostituzione va fatta debita menzione nel relativo verbale.

Se nell’Istituzione non vi è un docente della stessa materia o comunque avente titolo ad insegnarla (e ovviamente non si può rimandare lo scrutinio) si deve necessariamente ricorrere ad una nomina per scorrimento delle graduatorie dei supplenti.

Non si rinviene infatti nessuna disposizione che consenta la nomina di un docente che non sia della stessa materia (o che abbia titolo ad insegnarla) del docente che dev’essere sostituito.

IL DIRIGENTE PUÒ DELEGARE UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE A PRESIEDERE LO SCRUTINIO

Il Dirigente Scolastico può delegare un docente del Consiglio di classe (di solito il coordinatore nominato tale ad inizio anno) a presiedere lo scrutinio intermedio o finale e, ai sensi dell’art. 5/5 del DLgs 297/94, attribuisce le funzioni di segretario del consiglio a uno dei docenti membro del consiglio stesso.

L’art. 77 del R.D. n. 653/1925 (modificato dall’art. 2 del R.D. n. 1929/2049) prescrive:
“Alla fine dei due primi trimestri e al termine delle lezioni i consigli di classe si adunano sotto la presidenza del preside o di un suo delegato per l'assegnazione dei voti”.

L’art. 5/8 del DLgs 297/94 indica:

“I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato.”

La delega è quindi prevista in via ordinaria.

Anche la Giurisprudenza ha recentemente confermato il caso, dando anche indicazione con quali modalità dev’essere effettuata la nomina:

TAR Lazio - Sez. III – bis- Sentenza n. 31634/2010: “Il dirigente scolastico può delegare la presidenza del Consiglio ad un Docente che faccia parte dello stesso Organo collegiale. La delega a presiedere il Consiglio deve risultare da provvedimento scritto (è sufficiente l’indicazione anche nell’atto di convocazione dell’Organo) e deve essere inserita a verbale”.

Nota bene: Un docente può svolgere contemporaneamente e senza nessuna incompatibilità di funzione l’incarico di segretario e quello di coordinatore all’interno dello stesso consiglio di classe (potrà anche svolgere tali funzioni in più consigli di classe).

Ricordiamo però che le due figure devono essere distinte quando il coordinatore viene delegato dal Dirigente a svolgere le funzioni di presidente del CdC.

In questo caso, infatti, la funzione di segretario e quella di presidente non possono essere svolte dalla stessa persona.

In breve: un docente è nominato coordinatore e segretario tutto l'anno. Se il Dirigente Scolastico presiede le sedute, il docente coordinatore può verbalizzare.

Se il ds è assente e nomina il docente coordinatore a presiedere la seduta, in quella seduta, in qualità di presidente, il coordinatore non potrà essere contemporaneamente segretario e a sua volta dovrà nominare un segretario verbalizzante individuando un docente dello stesso consiglio di classe.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO PUÒ DELEGARE IL COLLABORATORE VICARIO A PRESIEDERE LO SCRUTINIO SOLO IN DUE CASI

Il Dirigente Scolastico può delegare il collaboratore vicario a presiedere lo scrutinio:

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Se il vicario è un componente del Consiglio di classe;

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Se il Dirigente Scolastico è assente dal servizio perché collocato in particolari posizioni di “status” (assenza per malattia, ferie, ecc.) che gli impediscono di svolgerne i compiti.

Nel secondo caso, infatti, il collaboratore vicario assume “ipso facto” le funzioni del Dirigente e quindi anche quella di Presidente del Consiglio di classe in sede di scrutinio.

Non è assolutamente ammessa la delega al vicario, pena nullità dello scrutinio, se questi non fa parte dello stesso consiglio di classe e nello stesso tempo il Dirigente è “presente” a scuola.

 

 

LA PARTECIPAZIONE DEI DOCENTI AI LAVORI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Le ore di partecipazione ai lavori di scrutinio non rientrano nelle 40 ore per i CdC. Il docente che partecipa agli scrutini finali in sostituzione di colleghi assenti deve essere retribuito. Il docente di approfondimento in materie letterarie, il docente di Cittadinanza e Costituzione, il docente di sostegno, il docente ITP, il docente conversatore in lingua straniera, l'insegnante di religione cattolica, l'insegnante di alternativa alla religione cattolica.

LE ORE PER LA PARTECIPAZIONE AI LAVORI DI SCRUTINIO NON RIENTRANO NELLE 40 ORE PER I CDC

La partecipazione agli scrutini finali è per il docente un obbligo di servizio e quindi non rientra nel computo delle ore (fino a 40 annue) di cui all’art. 29/3 del CCNL/2007. È infatti un’attività dovuta.

IL DOCENTE CHE PARTECIPA AGLI SCRUTINI FINALI NON DELLA PROPRIA CLASSE, IN SOSTITUZIONE DI COLLEGHI ASSENTI, DEV’ESSERE RETRIBUITO

Si tratta di una sostituzione a tutti gli effetti in quanto gli scrutini non sono relativi alla classe assegnata al docente.

Ai sensi dell'art. 29, comma 3, del CCNL/2007, le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:

a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti e sue articolazioni fino a 40 ore annue; b) partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione per un massimo di 40 ore annue; c) svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

Questi ultimi impegni (scrutini ed esami), come già detto, non rientrano nelle 40+40 ore perché sono attività obbligatorie connesse con la funzione docente.
Gli impegni descritti però (e le attività obbligatorie) sono relativi alle classi assegnate al docente.

Se quindi un docente è nominato dal Dirigente in sostituzione di colleghi assenti per lo svolgimento degli scrutini, non della propria classe, a lui spetta il compenso per attività aggiuntive funzionali all’insegnamento - a carico del fondo di istituto - di cui all'art. 88 comma 2 lett. d) del CCNL/2007.

La misura del compenso è stabilita nella Tabella 5.

IL DOCENTE DI APPROFONDIMENTO IN MATERIE LETTERARIE

È utile premettere che l’attività di approfondimento in materie letterarie, nell'art. 5 del D.P.R. 89/2009 è inserita nel quadro orario del curricolo obbligatorio (scuola di I grado).

In quanto curricolare il docente fa parte a pieno titolo del consiglio di classe ed esprimerà il suo voto in caso di votazione circa l’ammissione o meno degli allievi alla classe successiva o all’esame di stato.
Bisogna però precisare che dal punto di vista dell’insegnamento impartito non esprimerà però una valutazione autonoma, ma il suo voto in decimi dovrà “confluire” nella votazione del docente di materie letterarie così come indicato nella nota ministeriale n. 685/2010:
“Approfondimento non è considerata come materia a sé stante e il docente incaricato di tale insegnamento non ha titolo ad esprimere una valutazione autonoma, bensì a fornire elementi di giudizio al docente di materie letterarie”.

Si attendono dal 2009 chiarimenti ministeriali per ciò che invece riguarda la partecipazione del docente di approfondimento agli esami di stato (se docente di una classe terza).
La decisione è stata infatti lasciata negli ultimi anni agli USR o addirittura alle singole scuole.
Gradiremmo quindi un chiarimento ministeriale che definisca la questione.

IL DOCENTE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Cittadinanza e Costituzione non è una materia a sé stante e il docente incaricato di tale insegnamento non può che essere quello curricolare di classe di storia e geografia.
Ciò è chiaramente indicato dall’art. 1 della Legge 169/08, nel DPR 89/2009 e nell’ art.2 del D.M. n. 37/09.
Anche qualora la scuola abbia deciso di adottare questo insegnamento come autonomo, il docente a cui è stato affidato tale insegnamento non esprimerà una valutazione autonoma.

IL DOCENTE DI SOSTEGNO

I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti.

L’art. 15/10 dell’O.M. n. 90/2001 precisa:
“I docenti di sostegno, a norma dell’art. 315, comma quinto, del D.Lvo n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe”.

Gli artt. 2/5 e 4/1 del DPR 122/2009 prevedono:
“I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni,avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell’articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto”.

Dalla lettura sistematica delle norme riportate si ricavano due principi:

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I docenti di sostegno partecipano al processo educativo di tutti gli allievi della classe e quindi fanno parte a pieno titolo del Consiglio di classe con diritto di voto per tutti gli allievi della classe, sia o no certificati;

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Se ci sono però più docenti di sostegno che seguono lo stesso allievo disabile, questa partecipazione deve “confluire” su un’unica posizione e quindi il loro voto all’interno del Consiglio di classe vale “uno”.

Questa “unica” posizione vale per qualsiasi allievo, sia o no certificato.
Giova anche ricordare che nella scuola di I grado il docente di sostegno farà parte a pieno titolo della Commissione d’esame anche se l’allievo disabile a lui affidato non dovesse essere ammesso agli esami o si è ritirato durante l’anno.

L’O.M. 90/2001 all’art. 9/13 precisa che “In ciascuna scuola media è costituita una commissione per l’esame di licenza, composta d’ufficio da tutti i professori delle classi terze che insegnano le materie d’esame previste dall’art. 3 della legge 16/6/1977 n. 348, nonché dai docenti che realizzano forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni handicappati di cui al secondo comma dell’art. 7 della legge 4 agosto 1977”.

All’art. 11 (Disposizioni finali) dispone che “ I docenti nominati per attività di sostegno a favore di alunni handicappati, di cui al secondo comma dell’art. 7 della legge 4/8/1977 n. 517, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali e agli esami di licenza media. Tali docenti, alla luce dei principi contenuti nella legge 5 febbraio 1992 n. 104, hanno diritto di voto per tutti gli alunni in sede di valutazione complessiva del livello globale di maturazione raggiunta e di formulazione del giudizio sintetico di cui alle legge 5 aprile 1969 n. 119”.

Pertanto il docente di sostegno (o i docenti di sostegno, se sono più di uno a seguire lo stesso allievo disabile) partecipa allo scrutinio finale e “d’ufficio” farà parte della Commissione d’esame, a nulla rilevando se l’allievo da lui affidato sia o no stato ammesso agli esami oppure si sia ritirato prima del termine delle lezioni.

IL DOCENTE ITP

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 124/1999 (“Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico") e della C.M. n. 28/2000 (“Disposizioni urgenti applicative della Legge n. 124/1999 relativa ai docenti tecnico pratici”), i docenti ITP partecipano a pieno titolo al Consiglio di classe e votano autonomamente, anche se il Consiglio di classe assegna un voto unico alla disciplina da loro impartita insieme al docente di teoria.

IL DOCENTE CONVERSATORE IN LINGUA STRANIERA

Partecipa a pieno titolo al Consiglio di classe e per loro valgono le stesse norme previste per i docenti ITP.

L’INSEGNANTE DI RELIGIONE CATTOLICA

  • Fa parte, al pari degli altri insegnanti, degli organi collegiali dell’istituzione scolastica e possiede pertanto lo status degli altri insegnanti;
    Non esprime un voto numerico in decimi, limitandosi a compilare una speciale nota, da consegnare assieme al documento di valutazione.

  • Vota per l’ammissione o la non ammissione di un allievo alla classe successiva o agli esami finali, limitatamente agli alunni che hanno seguito l’attività di RC. Qualora il suo voto in sede di scrutinio finale risultasse determinante, diviene un giudizio motivato scritto a verbale.

L’art. 8 comma 13 dell’O.M. n. 13/2013 (esami di stato II grado) inoltre afferma:
“I docenti di Religione Cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l‟attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in relazione all’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento e al profitto che ne ha tratto”.

IL DOCENTE DI ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA

Il docente di attività alternativa alla religione partecipa a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini periodici e finali (I e II grado) nonché all’attribuzione del credito scolastico per gli studenti di scuola secondaria di II grado, limitatamente agli alunni che seguono le attività medesime.

L’art. 8 comma 14 dell’O.M. n. 13/2013 (esami di stato II grado) infatti afferma:
“partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico i docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica- Detti docenti si esprimono sull’interesse manifestato e sul profitto raggiunto limitatamente agli alunni che abbiano seguito tali attività”.

Più in generale siamo del parere che negli scrutini di I e II grado bisognerà effettuare un’analogia con il docente di religione cattolica, compreso quindi l’utilizzo della stessa scala valutativa e della scheda a parte che andrà allegata al documento di valutazione (ovviamente limitatamente agli alunni che abbiano seguito tali attività).

 

 

La non ammissione dell’allievo
alla classe successiva o all’esame e la verbalizzazione

Come regolare l'ammissione alla classe successiva, l'ammissione agli Esami di Stato, il 5 in condotta, le assenze, il "non classificato", l'ammissione/non ammissione dell'allievo disabile, la verbalizzazione.

NORMATIVA

Ammissione alla classe successiva

Scuola di I grado

Legge n. 169/2008 art. 3/3“...sono ammessi alla classe successiva [...] gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline”.

Scuola di II grado:

Art.4/5 DPR 122/09 “Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e [...] una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente.”

Ammissione all’Esame di Stato

Scuola di I grado

art. 3/2del DPR 122/09:“ L’ammissione all’esame di Stato [...] è disposta [...] nei confronti dell’alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.”

Scuola di II grado

Art. 6/1 del DPR 122/09 “ Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all’esame di Stato”.

Il 5 in condotta

L’art. 7, commi 2 e 3 del DPR 122/09: “La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell’alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità, nei contesti di cui al comma 1 dell’articolo 2 del decreto legge, dei comportamenti:
a. previsti dai commi 9 e 9-bis dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni; b. che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma precedente e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale ”.

A questi riferimenti normativi si aggiungono i regolamenti interni di istituto che possono prevedere, in base all’autonomia, l’irrogazione di sanzioni disciplinari non tipizzate dalla normativa citata. L’insufficienza riportata nel comportamento decreta la non ammissione dell’allievo alla classe successiva o all’esame, indipendentemente dai voti riportati nelle altre materie.

Assenze

Scuola di I grado

Art 11/1 D.Lgs n. 59/2009: “Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite ”.

Scuola di II grado

Art. 14/7 del DPR 122/2009:
"A decorrere dall ́anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell ́anno scolastico, compreso quello relativo all ́ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell ́orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l ́esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all ́esame finale di ciclo".

Le assenze vanno calcolate n base a tre quarti dell’orario annuale personalizzato e non quindi ai giorni di frequenza.

La norma infatti stabilisce che per riconoscere la validità dell’anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte-ore annuale, comprensivo di tutte le attività didattiche, anche opzionali che rientrano nel curricolo individuale di ciascuno allievo. Chi non raggiunge tale soglia, senza beneficiare di deroghe, non va ammesso allo scrutinio finale. Tra le “motivate deroghe in casi eccezionali” possono essere incluse le assenze per malattia giustificate con certificato medico, le assenze per gravi ragioni di famiglia debitamente motivate (lutto di parente stretto, trasferimento famiglia), il ricovero in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali gli allievi seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura Tuttavia “a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa”.

Pertanto, in sede di consiglio di classe i docenti dovranno verificare per ciascun allievo il raggiungimento della quota minima di presenze (tre quarti dell’orario annuale obbligatorio) e, in caso di mancato raggiungimento di tale quota, disporre la non ammissione agli scrutini finali. Alternativamente il consiglio di classe potrà deliberare una motivata deroga al limite previsto per casi particolari.

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI SPETTA AL CONSIGLIO DI CLASSE CON DELIBERAZIONE ASSUNTA, OVE NECESSARIO, A MAGGIORANZA

Ogni docente propone il voto ma tutte le decisioni sono di competenza del consiglio di classe e non del singolo docente.
È per tale motivo che i voti sono solo “proposti” dal docente ma ratificati o modificati dal consiglio di classe.

Il DPR n. 122/2009 all’art. 2/1 (Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo grado) afferma:
“La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza ”.

All’art. 4/1 (Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado):
“La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza ”.

PARTICOLARI SITUAZIONI CHE POTREBBE AFFRONTARE IL CONSIGLIO DI CLASSE

Possibile proposta di voti al di sotto del 6

Come detto tutti i voti dei docenti si intendono “proposti” e tutte le decisioni sono assunte dal consiglio di classe a maggioranza.
Le proposte di voto dei singoli docenti, dunque, se motivatamente e ragionatamente contestate, devono seguire l’iter ordinario del processo di formazione delle decisioni collegiali.
Pertanto, laddove in sede di scrutinio qualche voto proposto dai singoli docenti sia al di sotto del 6, per esaminare l’ammissione o non ammissione dell’allievo alla classe successiva o all’esame di Stato (I e II grado), il dirigente, dopo aver diretto la discussione, considerati gli orientamenti in essa scaturiti e le posizioni emerse, pone in votazione l’ammissione o la non ammissione.
In caso di esito favorevole all’ammissione, tutti i voti insufficienti sono automaticamente elevati a sei.
In caso di esito sfavorevole all’ammissione, il voto o i voti rimangono insufficienti e l’allievo non è ammesso alla classe successiva o all’Esame.
Tale procedura vale sia per gli scrutini di I che di II grado e indifferentemente per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva o all’esame di stato .
Giova ricordare che in caso di deliberazioni da assumere a maggioranza non è ammessa l’astensione. Tutti i docenti devono votare compreso il presidente il cui voto prevale in caso di parità (art. 37/3 DLgs 297/94).
Il Presidente del Consiglio di classe (di solito il Dirigente) non vota due volte ma, in caso di parità, il suo voto prevale.
Ciò vuol dire che in caso di parità di voti prevale la proposta a cui ha dato il voto il Presidente, senza però apportare alcuna modifica al numero dei voti assegnati a ciascuna proposta.
Es.: Consiglio di classe composto da 10 membri (compreso ovviamente il Presidente perché a tutti gli effetti membro del Consiglio).
Durante lo scrutinio intermedio il Consiglio deve procedere alla votazione per deliberare che sia alzato un voto ad un allievo, per es. da 5 a 6 in Matematica (o la promozione o meno se ci troviamo allo scrutinio finale).
Il risultato della votazione è di parità: 5 voti per il sì e 5 voti per il no.
Il Presidente ha votato sì, allora la decisione finale è sì prevalendo in caso di parità la scelta del Presidente (il voto passa a 6);
Il Presidente ha votato no, allora la decisione finale è no prevalendo in caso di parità la scelta del Presidente (il voto rimane 5).
Ma il risultato dei voti espressi è sempre 10 (essendo dieci il numero dei votanti) e non 11.

Scuola di I grado

Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione ed a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno.

Scuola di II grado

Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline e' comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico

L’ ASSEGNAZIONE DEL “NON CLASSIFICATO” IN SEDE DI SCRUTINIO FINALE

Riportiamo due interessanti F.A.Q. contenute nella C.M. n. 139/1999:

Domanda: “Un alunno non classificato nel I quadrimestre in alcune discipline ha diritto di sostenere l’esame di Stato?:
Risposta: Sì, se è stato valutato dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale”.

Domanda: “Un alunno presentato allo scrutinio finale con proposta di non classificazione in una o più discipline può sostenere l’esame di Stato?”
Risposta: “Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, esaminerà attentamente le motivazioni poste alla base delle proposte di non classificazione in qualche disciplina; dopo aver considerato tutti gli elementi a disposizione delibererà se procedere o meno alla valutazione dell'alunno in questione in tutte le discipline. In caso affermativo, sulla base degli elementi di valutazione a disposizione del Consiglio di classe, l'allievo sarà valutato e potrà sostenere l'esame di Stato”.

Anche se le F.A.Q. sono del ’99 e relative al “nuovo esame di Stato”, ciò che si evince è che il Consiglio di classe ha sempre il dovere/obbligo di esprimere un giudizio valutativo sull’allievo.
Tale giudizio può essere non espresso e quindi il consiglio di classe può assegnare all’allievo il N.C, con il risultato della non ammissione alla classe successiva o all’esame, solo se l’allievo in questione è stato fisicamente assente da scuola un tempo tale per cui i docenti non sono in possesso di elementi valutativi tali da consentire l’attribuzione di un voto in decimi in una o più discipline.
Ciò vale sia per gli scrutini di I che di II grado e indifferentemente per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva o all’esame di stato

L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DELL’ALLIEVO DISABILE

È utile premettere che i parere dei genitori dell’allievo o del GLH non possono in nessun caso essere determinanti. La competenza dell’ammissione alla classe successiva o all’esame è esclusiva del Consiglio di classe, con la presenza della sola componente docente.
Si escludono quindi pareri determinanti dei genitori o del GLH.

Riportiamo a questo proposito un interessante passo della nota Prot. n. 1075/C27 dell’USR della Liguria del 21.2.2011 che ha per oggetto “La continuità educativa a favore degli alunni disabili”:
“…Nel caso di alunni con esigenze educative particolari, si ricorda che nulla vieta che il PEI possa prevedere un percorso fortemente individualizzato, senza che questo comporti la necessità di
rallentare o posticipare l’avvio del percorso scolastico. Analoga attenzione deve essere posta alla regolarità e fluidità del percorso scolastico, che deve consentire, anche agli alunni disabili, di poter usufruire di tutte le opportunità che il sistema scolastico e formativo offrono. Con ciò non si esclude la possibilità di ripetenza, ma pare opportuno ricordare che la promozione o meno dell’alunno, sia pure disabile, è competenza esclusiva degli organi collegiali nella sola componente docente.
L’alunno sarà valutato in riferimento non ad obiettivi standard, ma agli obiettivi didattici previsti espressamente per lui nel PEI. Non si ritiene che l’alunno possa essere respinto qualora nella definizione degli obiettivi del PEI siano state fissate mete non raggiungibili per l’alunno stesso.
La valutazione, e quindi l’esito scolastico, non può essere condizionato da considerazioni e pregiudizi rispetto all’idoneità o meno della struttura di futura frequenza.”

Ciò vale sia per gli scrutini di I che di II grado e indifferentemente per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva o all’esame di stato .

LA VERBALIZZAZIONE: L’ATTO PIÙ IMPORTANTE

Il verbale è il documento che attesta l’iter attraverso il quale si è formata la volontà degli Organi Collegiali all’interno dell’istituzione scolastica.
In sede di scrutinio finale il verbale è il documento più importante del Consiglio di classe e va redatto in modo dettagliato e scrupoloso in quanto è l’unico documento che fa fede dello svolgimento dell’adunanza e delle deliberazioni assunte dall’Organo Collegiale.

Il processo verbale si compone di tre parti:

1. La “formale”, con la quale si dà conto dell’adempimento delle prescrizioni dirette ad assicurare la legalità dell’assemblea e delle sue deliberazioni;
2. La “espositiva”, nella quale si compendiano i discorsi tenuti nella riunione e costituenti la motivazione della deliberazione;
3. La “delibera”, ovvero la decisione assunta sugli argomenti sottoposti al suo esame.

È firmato dal segretario e dal Presidente del Consiglio di classe.
Ricordiamo che la funzione di segretario e quella di presidente non possono essere svolte dalla stessa persona.
Giova inoltre ricordare che lo scrutinio finale costituisce un provvedimento amministrativo e come tale è sottoposto al regime della trasparenza e dell’’accesso, con possibilità di contenzioso (Legge 241/91).
Il giudizio del Consiglio di classe è insindacabile nella sostanza. Potrebbe esserlo per vizi di forma con ricorso al TAR.
Le deliberazioni che si assumono in sede di scrutinio finale devono quindi essere prive dei “vizi” tipici dell’atto amministrativo.
Per tali motivi la redazione del verbale deve essere effettuata in modo scrupoloso, preciso ed esaustivo e nel caso bisognerà assumere una decisione a maggioranza (ammissione-non ammissione alla classe successiva o all’esame) il segretario verbalizzante dovrà riportare all’interno del verbale anche i nominativi dei docenti favorevoli o contrari ed eventuali giudizi motivati degli stessi.

Nel caso di una non ammissione di uno o più allievi alla classe successiva o all’esame si consiglia altresì di redigere una relazione del consiglio di classe da allegare al verbale sulle motivazioni della non ammissione. In tale relazione si metteranno in risalto le carenze di apprendimento nelle varie materie; eventuali elementi del comportamento osservati e rilevati in corso d’anno dai diversi docenti in relazione al mancato rispetto degli impegni scolastici, dello studio, mancanza di autonomia, del rispetto delle regole ecc. (eventuali sospensioni, note ecc.). Si potranno altresì evidenziare eventuali strategie di recupero messe in atto dai docenti e/o eventuali convocazioni delle famiglie per mettere al corrente lo scarso rendimento scolastico del figlio ecc.

La relazione, quindi, rispettando la reale condizione dell’allievo dovrà concludersi evidenziando la mancanza di competenze e conoscenze tali da pregiudicare un regolare percorso di apprendimento nella classe successiva (o comunque un’ammissione all’esame di stato).

Più le motivazioni alla base della non ammissione saranno chiare più il consiglio di classe (da non intendere come “singoli docenti”!) sarà al riparo da eventuali contenziosi.
Ciò vale per sia per gli scrutini di I che di II grado e indifferentemente per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva o all’esame di stato .