Guida agli scrutini finali di I e II grado di Paolo Pizzo Orizzonte scuola, giugno 2013
Le più recenti
circolari sulle valutazioni scritte e orali, NORMATIVA La normativa di riferimento è richiamata dal DPR 122/09 (Regolamento sulla valutazione): La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla <<Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione>>, adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa. Al termine dell'anno conclusivo della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado, dell'adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché al termine del secondo ciclo dell'istruzione, la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro.
Le istituzioni
scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva
circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni
effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, avvalendosi,
nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza,
anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie.
Per la scuola
secondaria di II grado bisogna fare riferimento alle più recenti
note ministeriali:
L’UTILIZZO DEL “+ “ E DEL “-“ E DEL SEGNO “1/2” DOPO IL VOTO NUMERICO
È utile premettere che
la valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria
della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che
collegiale. IL VALORE DELL’”IMPREPARATO”
Il docente può
assegnare l’“impreparato” per le interrogazioni orali anche se
questi non si configura propriamente come un voto. L’APPOSIZIONE DELLA FIRMA DEGLI ALLIEVI (O DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE) SULLE VERIFICHE O SUL PROGRAMMA FINALE PRESENTATO DAL DOCENTE Vi è un prassi
diffusa nelle scuole che è quella di far firmare agli allievi il
programma finale (compreso quello degli Esami di I e II grado)
pensando che tale firma lo convalidi o lo renda immune da eventuali
“contestazioni”.
Un docente è un
pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni (i compiti sono
sempre atti ufficiali) e non ha bisogno della firma degli allievi
(anche se maggiorenni) per la “validazione” dei compiti svolti in
classe oppure della programmazione finale (compresi i programmi per
gli esami di stato di I e II grado). IL DOCENTE PROPONE IL VOTO ANCHE IN BASE AL “CONGRUO NUMERO DI INTERROGAZIONI E DI ESERCIZI SCRITTI”
I voti sono espressi da
ogni singolo docente in decimi (voto intero).
Il docente può stilare un giudizio brevemente motivato per ogni
allievo corrispondente alla sua proposta di voto numerico, oppure
crocettando le aggettivazioni riferite alla conoscenza,
comprensione,
applicazione, analisi e sintesi o ad altre aggettivazioni presenti
nel registro personale.
Per ciò che invece
riguarda la “quantità” delle verifiche a supporto della proposta di
voto:
Nel caso in cui il
numero minimo di prove non rientrasse in tali criteri, il docente
dovrebbe somministrare almeno tre prove scritte e tre prove orali
per ogni trimestre/quadrimestre.
Gli scrutini finali devono svolgersi dopo
il termine delle lezioni. Orizzonte Scuola vi propone delle guide per il corretto svolgimento degli scrutini finali di I e II grado. Gli scrutini possono essere svolti dopo la data, fissata a livello regionale, di termine delle lezioni. Gli scrutini richiedono il "collegio perfetto", cioè la presenza di tutti i componenti del consiglio di classe. I "prescrutini" sono un semplice consiglio di classe, di monitoraggio della situazione. A chi spetta presiedere la riunione dello scrutinio. L’art. 193/1 del D.Lgs. n. 297/1994 prescrive che “I voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della promozione alle classi successive alla prima, sono deliberati dal consiglio di classe al termine delle lezioni, con la sola presenza dei docenti”. Gli scrutini possono essere svolti solo dopo il termine delle lezioni. Non riteniamo quindi legittimo che siano anticipati prima di tale termine. Ricordiamo inoltre che la recente nota n. 5400 del 30 maggio 2013 del MIUR che riguarda i contratti di proroga per i supplenti che arrivano al termine delle lezioni, dà per scontato il fatto che gli scrutini siano svolti solo dopo tale termine. Le note, infatti, si riferiscono al contratto del supplente, originariamente previsto FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI, PROLUNGATO fino al termine delle operazioni di scrutinio o di esami (diversi da quelli di maturità) del mese di giugno cui ha titolo a partecipare il supplente. Come sarebbe possibile una proroga contrattuale oltre il termine delle lezioni se le stese terminano il 12 giugno ma gli scrutini si svolgono il 10 o l’11? Anticipare gli scrutini penalizzerebbe i supplenti che appellandosi alle note ministeriali e al D.Lgs. n. 297/1994 potrebbero rivendicare, e a ragione, il diritto alla proroga e quindi il fatto che gli scrutini debbano obbligatoriamente essere svolti solo dopo il termine delle lezioni. I PRESCRUTINI I cosiddetti “prescrutini” non esistono nel nostro ordinamento e non sono quindi equiparati agli scrutini. Quest’ultimi, infatti, sono gli unici che richiedono il “collegio perfetto” e quindi la presenza di tutti i componenti del consiglio di classe e l’obbligo da parte del Dirigente di sostituire l’eventuale docente assente. L’art. 28 comma 4 del CCNL/2007 prevede che il piano annuale delle attività venga predisposto dal dirigente e deliberato dal collegio dei docenti. Anche le date degli scrutini finali rientrano nel piano delle attività e quindi devono essere calendarizzati. La stessa cosa vale per qualsiasi altro impegno collegiale compresi i “prescrutini”. Per tali motivi i prescrutini sono considerati come “normali” attività funzionali all’insegnamento e di conseguenza è obbligatorio che siano previsti nel piano annuale delle attività e rientrino nelle 40 ore previste dal Contratto (consigli di classe). È altresì escluso che durante i “prescrutini” possano essere prese delle decisioni definitive rispetto all’ammissione o non ammissione degli allievi alle classi successive o agli esami perché queste spettano solo ed esclusivamente in sede di scrutinio finale. I “prescrutini” non solo altro che una pratica molto diffusa nelle scuole per cercare di “anticipare”, per motivi di tempo, tutte le decisioni che comunque andranno ratificate in sede di scrutinio finale da svolgersi solo dopo il termine delle lezioni. Pertanto, sono legittimi ma solo a condizione che siano previsti nel piano delle attività, che rientrino quindi nelle 40 ore dei consigli di classe e che non si prendano in tali sedi delle decisioni definitive le quali, come detto, possono essere prese solo in sede di scrutinio finale. IL CONSIGLIO DI CLASSE IN SEDE DI SCRUTINIO FINALE OPERA COME “COLLEGIO PERFETTO”
A differenza dei “normali” consigli di classe che si svolgono
durante l’anno, quello riunito per lo scrutinio finale si configura
come un organo collegiale giudicante perfetto che esige la presenza
di tutti i suoi componenti (con la sola presenza dei docenti) per la
validità delle deliberazioni da assumere. È OBBLIGATORIA LA SOSTITUZIONE DEL DOCENTE ASSENTE
Nel caso un docente sia assente per malattia o per collocamento in
altra situazione di “status”che ne giustifichi l’assenza (permesso
per gravi motivi personali o familiari; congedo per maternità ecc.)
dev’essere sostituito da un altro docente della stessa materia in
servizio presso la stessa scuola. Se nell’Istituzione non vi è un docente della stessa materia o comunque avente titolo ad insegnarla (e ovviamente non si può rimandare lo scrutinio) si deve necessariamente ricorrere ad una nomina per scorrimento delle graduatorie dei supplenti. Non si rinviene infatti nessuna disposizione che consenta la nomina di un docente che non sia della stessa materia (o che abbia titolo ad insegnarla) del docente che dev’essere sostituito. IL DIRIGENTE PUÒ DELEGARE UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE A PRESIEDERE LO SCRUTINIO Il Dirigente Scolastico può delegare un docente del Consiglio di classe (di solito il coordinatore nominato tale ad inizio anno) a presiedere lo scrutinio intermedio o finale e, ai sensi dell’art. 5/5 del DLgs 297/94, attribuisce le funzioni di segretario del consiglio a uno dei docenti membro del consiglio stesso.
L’art. 77 del R.D. n. 653/1925 (modificato dall’art. 2 del R.D. n.
1929/2049) prescrive: L’art. 5/8 del DLgs 297/94 indica: “I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato.” La delega è quindi prevista in via ordinaria. Anche la Giurisprudenza ha recentemente confermato il caso, dando anche indicazione con quali modalità dev’essere effettuata la nomina: TAR Lazio - Sez. III – bis- Sentenza n. 31634/2010: “Il dirigente scolastico può delegare la presidenza del Consiglio ad un Docente che faccia parte dello stesso Organo collegiale. La delega a presiedere il Consiglio deve risultare da provvedimento scritto (è sufficiente l’indicazione anche nell’atto di convocazione dell’Organo) e deve essere inserita a verbale”. Nota bene: Un docente può svolgere contemporaneamente e senza nessuna incompatibilità di funzione l’incarico di segretario e quello di coordinatore all’interno dello stesso consiglio di classe (potrà anche svolgere tali funzioni in più consigli di classe). Ricordiamo però che le due figure devono essere distinte quando il coordinatore viene delegato dal Dirigente a svolgere le funzioni di presidente del CdC. In questo caso, infatti, la funzione di segretario e quella di presidente non possono essere svolte dalla stessa persona. In breve: un docente è nominato coordinatore e segretario tutto l'anno. Se il Dirigente Scolastico presiede le sedute, il docente coordinatore può verbalizzare. Se il ds è assente e nomina il docente coordinatore a presiedere la seduta, in quella seduta, in qualità di presidente, il coordinatore non potrà essere contemporaneamente segretario e a sua volta dovrà nominare un segretario verbalizzante individuando un docente dello stesso consiglio di classe. IL DIRIGENTE SCOLASTICO PUÒ DELEGARE IL COLLABORATORE VICARIO A PRESIEDERE LO SCRUTINIO SOLO IN DUE CASI Il Dirigente Scolastico può delegare il collaboratore vicario a presiedere lo scrutinio:
Nel secondo caso, infatti, il collaboratore vicario assume “ipso facto” le funzioni del Dirigente e quindi anche quella di Presidente del Consiglio di classe in sede di scrutinio. Non è assolutamente ammessa la delega al vicario, pena nullità dello scrutinio, se questi non fa parte dello stesso consiglio di classe e nello stesso tempo il Dirigente è “presente” a scuola.
LA PARTECIPAZIONE DEI DOCENTI AI LAVORI DEL CONSIGLIO DI CLASSE Le ore di partecipazione ai lavori di scrutinio non rientrano nelle 40 ore per i CdC. Il docente che partecipa agli scrutini finali in sostituzione di colleghi assenti deve essere retribuito. Il docente di approfondimento in materie letterarie, il docente di Cittadinanza e Costituzione, il docente di sostegno, il docente ITP, il docente conversatore in lingua straniera, l'insegnante di religione cattolica, l'insegnante di alternativa alla religione cattolica. LE ORE PER LA PARTECIPAZIONE AI LAVORI DI SCRUTINIO NON RIENTRANO NELLE 40 ORE PER I CDC La partecipazione agli scrutini finali è per il docente un obbligo di servizio e quindi non rientra nel computo delle ore (fino a 40 annue) di cui all’art. 29/3 del CCNL/2007. È infatti un’attività dovuta. IL DOCENTE CHE PARTECIPA AGLI SCRUTINI FINALI NON DELLA PROPRIA CLASSE, IN SOSTITUZIONE DI COLLEGHI ASSENTI, DEV’ESSERE RETRIBUITO Si tratta di una sostituzione a tutti gli effetti in quanto gli scrutini non sono relativi alla classe assegnata al docente. Ai sensi dell'art. 29, comma 3, del CCNL/2007, le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti e sue articolazioni fino a 40 ore annue; b) partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione per un massimo di 40 ore annue; c) svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
Questi ultimi impegni (scrutini ed esami), come già detto, non
rientrano nelle 40+40 ore perché sono attività obbligatorie connesse
con la funzione docente. Se quindi un docente è nominato dal Dirigente in sostituzione di colleghi assenti per lo svolgimento degli scrutini, non della propria classe, a lui spetta il compenso per attività aggiuntive funzionali all’insegnamento - a carico del fondo di istituto - di cui all'art. 88 comma 2 lett. d) del CCNL/2007. La misura del compenso è stabilita nella Tabella 5. IL DOCENTE DI APPROFONDIMENTO IN MATERIE LETTERARIE È utile premettere che l’attività di approfondimento in materie letterarie, nell'art. 5 del D.P.R. 89/2009 è inserita nel quadro orario del curricolo obbligatorio (scuola di I grado).
In quanto curricolare il docente fa parte a pieno titolo del
consiglio di classe ed esprimerà il suo voto in caso di votazione
circa l’ammissione o meno degli allievi alla classe successiva o
all’esame di stato.
Si attendono dal 2009 chiarimenti ministeriali per ciò che invece
riguarda la partecipazione del docente di approfondimento agli esami
di stato (se docente di una classe terza). IL DOCENTE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Cittadinanza e Costituzione non è una materia a sé stante e il
docente incaricato di tale insegnamento non può che essere quello
curricolare di classe di storia e geografia. IL DOCENTE DI SOSTEGNO I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti.
L’art. 15/10 dell’O.M. n. 90/2001
precisa:
Gli artt. 2/5 e 4/1 del DPR 122/2009
prevedono: Dalla lettura sistematica delle norme riportate si ricavano due principi:
Questa “unica” posizione vale per qualsiasi allievo, sia o no
certificato. L’O.M. 90/2001 all’art. 9/13 precisa che “In ciascuna scuola media è costituita una commissione per l’esame di licenza, composta d’ufficio da tutti i professori delle classi terze che insegnano le materie d’esame previste dall’art. 3 della legge 16/6/1977 n. 348, nonché dai docenti che realizzano forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni handicappati di cui al secondo comma dell’art. 7 della legge 4 agosto 1977”. All’art. 11 (Disposizioni finali) dispone che “ I docenti nominati per attività di sostegno a favore di alunni handicappati, di cui al secondo comma dell’art. 7 della legge 4/8/1977 n. 517, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali e agli esami di licenza media. Tali docenti, alla luce dei principi contenuti nella legge 5 febbraio 1992 n. 104, hanno diritto di voto per tutti gli alunni in sede di valutazione complessiva del livello globale di maturazione raggiunta e di formulazione del giudizio sintetico di cui alle legge 5 aprile 1969 n. 119”. Pertanto il docente di sostegno (o i docenti di sostegno, se sono più di uno a seguire lo stesso allievo disabile) partecipa allo scrutinio finale e “d’ufficio” farà parte della Commissione d’esame, a nulla rilevando se l’allievo da lui affidato sia o no stato ammesso agli esami oppure si sia ritirato prima del termine delle lezioni. IL DOCENTE ITP Ai sensi dell’art. 5 della Legge 124/1999 (“Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico") e della C.M. n. 28/2000 (“Disposizioni urgenti applicative della Legge n. 124/1999 relativa ai docenti tecnico pratici”), i docenti ITP partecipano a pieno titolo al Consiglio di classe e votano autonomamente, anche se il Consiglio di classe assegna un voto unico alla disciplina da loro impartita insieme al docente di teoria. IL DOCENTE CONVERSATORE IN LINGUA STRANIERA Partecipa a pieno titolo al Consiglio di classe e per loro valgono le stesse norme previste per i docenti ITP. L’INSEGNANTE DI RELIGIONE CATTOLICA
L’art. 8 comma 13 dell’O.M. n. 13/2013 (esami di stato II grado)
inoltre afferma: IL DOCENTE DI ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA Il docente di attività alternativa alla religione partecipa a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini periodici e finali (I e II grado) nonché all’attribuzione del credito scolastico per gli studenti di scuola secondaria di II grado, limitatamente agli alunni che seguono le attività medesime.
L’art. 8 comma 14 dell’O.M. n. 13/2013 (esami di stato II grado)
infatti afferma: Più in generale siamo del parere che negli scrutini di I e II grado bisognerà effettuare un’analogia con il docente di religione cattolica, compreso quindi l’utilizzo della stessa scala valutativa e della scheda a parte che andrà allegata al documento di valutazione (ovviamente limitatamente agli alunni che abbiano seguito tali attività).
La
non ammissione dell’allievo Come regolare l'ammissione alla classe successiva, l'ammissione agli Esami di Stato, il 5 in condotta, le assenze, il "non classificato", l'ammissione/non ammissione dell'allievo disabile, la verbalizzazione. NORMATIVA Ammissione alla classe successiva Scuola di I grado Legge n. 169/2008 art. 3/3“...sono ammessi alla classe successiva [...] gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline”. Scuola di II grado: Art.4/5 DPR 122/09 “Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e [...] una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente.” Ammissione all’Esame di Stato Scuola di I grado art. 3/2del DPR 122/09:“ L’ammissione all’esame di Stato [...] è disposta [...] nei confronti dell’alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.” Scuola di II grado Art. 6/1 del DPR 122/09 “ Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all’esame di Stato”. Il 5 in condotta
L’art. 7, commi 2 e 3
del DPR 122/09: “La valutazione del comportamento con voto inferiore
a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal
consiglio di classe nei confronti dell’alunno cui sia stata
precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni, e al
quale si possa attribuire la responsabilità, nei contesti di cui al
comma 1 dell’articolo 2 del decreto legge, dei comportamenti: A questi riferimenti normativi si aggiungono i regolamenti interni di istituto che possono prevedere, in base all’autonomia, l’irrogazione di sanzioni disciplinari non tipizzate dalla normativa citata. L’insufficienza riportata nel comportamento decreta la non ammissione dell’allievo alla classe successiva o all’esame, indipendentemente dai voti riportati nelle altre materie. Assenze Scuola di I grado Art 11/1 D.Lgs n. 59/2009: “Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite ”. Scuola di II grado
Art. 14/7 del DPR
122/2009: Le assenze vanno calcolate n base a tre quarti dell’orario annuale personalizzato e non quindi ai giorni di frequenza. La norma infatti stabilisce che per riconoscere la validità dell’anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte-ore annuale, comprensivo di tutte le attività didattiche, anche opzionali che rientrano nel curricolo individuale di ciascuno allievo. Chi non raggiunge tale soglia, senza beneficiare di deroghe, non va ammesso allo scrutinio finale. Tra le “motivate deroghe in casi eccezionali” possono essere incluse le assenze per malattia giustificate con certificato medico, le assenze per gravi ragioni di famiglia debitamente motivate (lutto di parente stretto, trasferimento famiglia), il ricovero in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali gli allievi seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura Tuttavia “a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa”. Pertanto, in sede di consiglio di classe i docenti dovranno verificare per ciascun allievo il raggiungimento della quota minima di presenze (tre quarti dell’orario annuale obbligatorio) e, in caso di mancato raggiungimento di tale quota, disporre la non ammissione agli scrutini finali. Alternativamente il consiglio di classe potrà deliberare una motivata deroga al limite previsto per casi particolari. LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI SPETTA AL CONSIGLIO DI CLASSE CON DELIBERAZIONE ASSUNTA, OVE NECESSARIO, A MAGGIORANZA
Ogni docente propone il
voto ma tutte le decisioni sono di competenza del consiglio di
classe e non del singolo docente.
Il DPR n. 122/2009
all’art. 2/1 (Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di
primo grado) afferma:
All’art. 4/1
(Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado): PARTICOLARI SITUAZIONI CHE POTREBBE AFFRONTARE IL CONSIGLIO DI CLASSE Possibile proposta di voti al di sotto del 6
Come detto tutti i voti
dei docenti si intendono “proposti” e tutte le decisioni sono
assunte dal consiglio di classe a maggioranza. Scuola di I grado Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione ed a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno. Scuola di II grado Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline e' comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico L’ ASSEGNAZIONE DEL “NON CLASSIFICATO” IN SEDE DI SCRUTINIO FINALE Riportiamo due interessanti F.A.Q. contenute nella C.M. n. 139/1999:
Domanda: “Un alunno non
classificato nel I quadrimestre in alcune discipline ha diritto di
sostenere l’esame di Stato?:
Domanda: “Un alunno
presentato allo scrutinio finale con proposta di non classificazione
in una o più discipline può sostenere l’esame di Stato?”
Anche se le F.A.Q. sono
del ’99 e relative al “nuovo esame di Stato”, ciò che si evince è
che il Consiglio di classe ha sempre il dovere/obbligo di esprimere
un giudizio valutativo sull’allievo. L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DELL’ALLIEVO DISABILE
È utile premettere che
i parere dei genitori dell’allievo o del GLH non possono in nessun
caso essere determinanti. La competenza dell’ammissione alla classe
successiva o all’esame è esclusiva del Consiglio di classe, con la
presenza della sola componente docente.
Riportiamo a questo
proposito un interessante passo della nota Prot. n. 1075/C27 dell’USR
della Liguria del 21.2.2011 che ha per oggetto “La continuità
educativa a favore degli alunni disabili”: Ciò vale sia per gli scrutini di I che di II grado e indifferentemente per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva o all’esame di stato . LA VERBALIZZAZIONE: L’ATTO PIÙ IMPORTANTE
Il verbale è il
documento che attesta l’iter attraverso il quale si è formata la
volontà degli Organi Collegiali all’interno dell’istituzione
scolastica. Il processo verbale si compone di tre parti:
1. La “formale”, con la
quale si dà conto dell’adempimento delle prescrizioni dirette ad
assicurare la legalità dell’assemblea e delle sue deliberazioni;
È firmato dal
segretario e dal Presidente del Consiglio di classe. Nel caso di una non ammissione di uno o più allievi alla classe successiva o all’esame si consiglia altresì di redigere una relazione del consiglio di classe da allegare al verbale sulle motivazioni della non ammissione. In tale relazione si metteranno in risalto le carenze di apprendimento nelle varie materie; eventuali elementi del comportamento osservati e rilevati in corso d’anno dai diversi docenti in relazione al mancato rispetto degli impegni scolastici, dello studio, mancanza di autonomia, del rispetto delle regole ecc. (eventuali sospensioni, note ecc.). Si potranno altresì evidenziare eventuali strategie di recupero messe in atto dai docenti e/o eventuali convocazioni delle famiglie per mettere al corrente lo scarso rendimento scolastico del figlio ecc. La relazione, quindi, rispettando la reale condizione dell’allievo dovrà concludersi evidenziando la mancanza di competenze e conoscenze tali da pregiudicare un regolare percorso di apprendimento nella classe successiva (o comunque un’ammissione all’esame di stato).
Più le motivazioni alla
base della non ammissione saranno chiare più il consiglio di classe
(da non intendere come “singoli docenti”!) sarà al riparo da
eventuali contenziosi.
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