Per rinunciare Esami di Stato.

di Filippo Tortorici, giugno 2007.

 

Art. 12

Impedimento ad espletare l'incarico
 

1.  Non è consentito - anche se nominati in sede non richiesta o in commissioni operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio - di rifiutare l'incarico o lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento.

2. L'impedimento a espletare l'incarico deve essere comunicato immediatamente al dirigente preposto all'Ufficio Scolastico regionale nel cui ambito ha sede la commissione, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell' impedimento.

3. La documentazione comprovante i motivi dell'impedimento deve essere prodotta dai capi di istituto e dai docenti, rispettivamente, al dirigente dell'Ufficio scolastico regionale e al proprio capo d'istituto, entro tre giorni dall'insorgenza dell'impedimento stesso."
 

E' opportuno perciò inviare, magari per telegramma, il giorno della riunione preliminare comunicazione all'USP ed al proprio capo d'istituto a cui inoltrerà entro tre giorni il relativo certificato medico.

Bisogna aspettarsi infine l'immancabile visita fiscale.