FEDERAZIONE NAZIONALE GILDA/UNAMS PER
LA PUGLIA - COMUNICATO STAMPA - SMONTATO IL DIRIGENTE E RIABILITATO IL DOCENTE.
dall'UNAMS-Scuola della Regione Puglia, 22/9/2005
DOCENTE DI FOGGIA ISCRITTO ALL'UNAMS_SCUOLA PER LA PUGLIA OTTIENE LA REVOCA DELLA SANZIONE DISCIPLINARE DELL'AVVERTIMENTO SCRITTO IN SEDE DI CONCILIAZIONE PRESSO LA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO. Importati principi affermati in sede di Conciliazione: L'omessa affissione del codice disciplinare all'albo e la genericità della contestazione disciplinare inficia l'intero procedimento e rende nulla la sanzione comminata.
Foggia 21.09.2005
In data odierna un docente della provincia di Foggia è riuscito ad ottenere in sede di conciliazione ex art. 65 -66 del D.lgs 165/01 la revoca del provvedimento disciplinare dell'avvertimento scritto irrogato dal proprio dirigente scolastico su presupposti di fatto assolutamente inveritieri . Il docente è stato assistito dal prof. BARTOLO DANZI - Segretario Provinciale e Regionale della Unams Scuola FEDERAZIONE NAZIONALE GILDA/UNAMS e dall'avvocato FRANCESCO PATRUNO che con una articolata difesa hanno smontato ogni addebito disciplinare mosso dal Dirigente scolastico con l'irrogazione della sanzione disciplinare predetta. In sintesi il docente era stato accusato di tenere comportamenti ed atteggiamenti non consoni al rispetto della funzione docente in una indeterminata classe definiti "volgari" e di rifiutarsi di rispiegare passi di argomenti a richiesta degli alunni. Inoltre allo stesso docente era stato contestato assurdamente di invitare gli alunni ad uscire con lui con la promessa di offrire gelati "con doppio senso volgare". Accuse pesanti che hanno creato nel docente un profondo turbamento, insicurezza, ansia depressiva di tipo reattivo con possibilità di ravvisare il c.d. danno biologico e richiedere un pesante risarcimento danni all'Amministrazione scolastica. La difesa articolata dal sindacato e dal legale del ricorrente ha evidenziato ed accertato in
FATTO Con atto riservato n....... del 30 aprile 2005, il D.S. dell’Istituto “........... (FG) contestava genericamente al prof. ................ fatti assolutamente non veritieri ed infondati che al contempo si presentavano lesivi dell’onorabilità, rispettabilità e specchiata attività quasi trentennale dell’odierno ricorrente. In tale nota di contestazione di addebito il D.S., affidandosi, da quanto sembrerebbe, a fatti che gli sarebbero stati rappresentati da soggetti non meglio specificati, imputava all’odierno ricorrente presunti ipotesi di violazione dei doveri connessi con la funzione docente, da un lato, e l’uso di atteggiamenti e linguaggi volgari in una indeterminata classe, nonché presunti inviti rivolti agli alunni ad uscire con lo stesso, promesse per tali uscite di offrire gelati con scopi allusivi «di tipo volgare». Come se non bastasse, inoltre, erano indicate ulteriori accuse, lesive dell’immagine, professionalità ed onorabilità del medesimo ricorrente su presunti fatti verificatosi nella classe . . . relativamente ad indovinelli e barzellette risultati volgari, presuntamente proposte dal medesimo docente. Il docente veniva invitato a controdedurre per iscritto entro e non oltre il termine di 10 giorni. Con propria nota del 7.5.2005, l’odierno ricorrente rispondeva alle generiche accuse infondate e gratuite mosse dal Dirigente scolastico, facendo presente unicamente, per quel che gli era dato comprendere dal contenuto della contestazione di addebito: a) di non aver «mai usato atteggiamenti e linguaggi volgari in classe, ma di aver semmai richiamato ad un comportamento e ad espressioni verbali moralmente e civilmente corretti tutti quegli alunni che, invece, li usavano e continuavano ad usare in classe, con naturalezza». b) di non aver «mai invitato alcun alunno o alunna ad uscire con lo stesso alludendo ad alcun doppio senso»: c) la promessa di offrire un gelato ai meritevoli era un segno amichevole e scherzoso di eventuale premio per il maggiore impegno e profitto scolastico nella disciplina: d) di non aver mai raccontato barzellette o indovinelli volgari :di contro l’atteggiamento volgare era semmai ascrivibile a taluni alunni di quella classe, i quali erano soliti, nonostante gli interventi del docente tesi a bloccare tali comportamenti, far lo stesso i propri comodi; e) di non essersi mai rifiutato di assecondare le richieste fatte in tal senso dagli alunni tese ad ottenere chiarimenti e spiegazioni sulle lezioni ed argomenti svolti in precedenza: a tal proposito invitava il Dirigente scolastico a prendere visione del registro personale in cui risultavano attestate ed annotate tutte le attività didattiche svolte, invitando lo stesso Dirigente scolastico più volte a presentarsi in classe per tramite un collaboratore scolastico. Presenza che puntualmente non avveniva. Ed inoltre faceva presente che le contestazioni degli alunni relative semmai, ai tempi ed ai modi di rispiegare alcuni argomenti non apparivano legittime in quanto tali metodi e tempi li decide il docente nell’ambito della propria libertà di insegnamento. Nonostante le esaurienti controdeduzioni esposte dal ricorrente con la nota di risposta alle accuse del D.S., lo stesso Dirigente irrogava, con nota prot. .... riservata del 20.5.2005, senza motivarla, la sanzione disciplinare dell’avvertimento scritto. DIRITTO 1. In via preliminare: nullità del procedimento disciplinare Preliminarmente va eccepita l’invalidità dell’intero procedimento disciplinare avviato. In effetti, nel caso di specie l’inchiesta preliminare che il D. S. avrebbe dovuto condurre – e non ha condotto – non aveva «lo scopo di formulare giudizi e valutazioni, ma solo di acquisire fatti e circostanze …» (Cons. Stato, sez. V, 25.6.1968 n. 981). In altre parole, come chiarito dalla giurisprudenza, una cosa è la fase preliminare delle indagini, che il datore di lavoro può svolgere, al fine di acquisire, anche mediante l’audizione del lavoratore, i necessari elementi di giudizio per verificare la configurabilità o meno di un illecito disciplinare a carico di quest’ultimo, sempre che all’esito delle indagini si proceda alla rituale contestazione dell’addebito, con la possibilità per il lavoratore di difendersi, ed altro è l’apertura del procedimento disciplinare, che presuppone la conoscenza dei fatti e la individuazione del soggetto a cui imputarli, e non può procedere ma solo, eventualmente, seguire il compimento e la valutazione degli accertamenti preliminari (così App. Bari 18.1.2002). Nel nostro caso alcun accertamento è stato compiuto, ma si è proceduto alla mera contestazione di addebito. * * * * 2. Sempre in via preliminare: genericità della contestazione di addebito (nota n. ..... prot. riservato) del 30 aprile 2005. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 Stat. Lav. A. È pacifico, secondo la consolidata giurisprudenza, che la contestazione di addebito deve essere rigorosa ed inequivocabile, cioè deve indicare i fatti, le circostanze, accertate o ritenute, che si intendono porre alla base del giudizio in modo che il dipendente sappia con certezza di che cosa è incolpato e possa quindi presentare le proprie difese: - «In sede di procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente, la contestazione degli addebiti deve contenere una chiara, specifica, univoca, precisa ed esauriente indicazione dei fatti contestati al fine di mettere l'incolpato in condizione di potere esercitare adeguatamente il diritto di difesa. È, pertanto, illegittimo il provvedimento con il quale l'amministrazione infligge ad un proprio dipendente una sanzione disciplinare basata su una generica assenza dal servizio senza precisare in quali giornate questa si sarebbe verificata» (TAR Trentino Alto Adige, sede di Bolzano, 11.5.1999 n. 139); - «Il requisito di specificità della contestazione disciplinare presuppone che gli addebiti mossi al lavoratore siano precisati nei loro termini storici e che siano facilmente individuabili i corrispondenti fatti materiali costitutivi al fine di consentire al lavoratore un compiuto esercizio del diritto di difesa» (Cass., sez. lav., 27.2.1995 n. 2238); - «Deve ritenersi del tutto generica la contestazione degli addebiti ove non risulti idonea a delineare le coordinate di riferimento per inquadrare con la necessaria precisione le mancanze attribuite al dipendente, ove non sia chiaro quando si siano verificati i fatti (riferimento temporale), dove siano state poste in essere le condotte (riferimento spaziale) e con quali modalità si siano svolti gli avvenimenti (riferimento alla descrizione del fatto). Una pur analitica (quanto a indicazione di mancanze) contestazione, che non consenta di individuare i singoli episodi asseritamente rilevanti sul piano disciplinare, si traduce solo in una doglianza generica in merito alla condotta del lavoratore» (Pret. Ferrara 27.12.1994). Pertanto, se l’atto di contestazione di addebito si presenta generico nella sua contestazione, il provvedimento disciplinare fondato su tali fatti è da ritenersi assolutamente illegittimo (cfr. ex plurimis TAR Trentino Alto Adige, sede di Bolzano, 11.5.1999 n. 139 cit.). * * * * B. Nella specie, da un’analisi attenta della contestazione di addebito, si osserva ictu oculi che la stessa sia stata assolutamente generica ed incompleta. Il docente, infatti, nel I capoverso, viene accusato di usare «atteggiamenti e linguaggi volgari in classe» (quale?!!?); «inviterebbe gli alunni [quali alunni e di quale classe?!!, ndr.] ad uscire con lei e per quelle occasioni [quali?, ndr.] prometterebbe loro di offrire gelati, alludendo a doppi sensi di tipo volgare». Ed ancora, al III capoverso, si legge che «La S.V., tra l’altro, si rifiuterebbe di dar seguito alle richieste degli alunni di rispiegare parti di lezioni [quando e quali? ndr.] non comprese». L’atto di contestazione di addebito, quale atto presupposto della sanzione disciplinare gravata dal ricorrente, è, pertanto, del tutto priva di fondamento ed inveritiera nei fatti; apparendo assolutamente carente di riferimenti, oggettivi, soggettivi e temporali. Inoltre, è del tutto generica e questo non consente al lavoratore l’esercizio del diritto di difesa in merito ai fatti e alle mancanze contestati.L’assoluta mancanza di possibilità ad esercitare la propria difesa, in relazione alle precitate accuse, è dimostrata dal fatto che il prof. ...........insegna in ben 4 classi!!!!!!!! In quali di esse, in che data ed occasione, ed in relazione a quali alunni sarebbero state commesse le mancanze disciplinari non è dato comprenderlo. Di qui, appunto, la genericità della contestazione, che comporta, in via derivata, la nullità della sanzione disciplinare in base ad essa applicata, per violazione dall’art. 7 St. Lav. (così Cass., sez. lav., 2.8.2004 n. 14759). * * * * 3. Sempre in via preliminare: genericità e tadività della contestazione di addebito (nota n. . . . prot. riservato) del 30.4.2005. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 Stat. Lav. Violazione e falsa applicazione dell’art. 54 D. Lgs. 165/2001. Quanto al secondo capoverso della contestazione di addebito, secondo cui «Durante i corsi di recupero, inoltre, la S.V. avrebbe proposto nella classe ................ indovinelli e barzellette risultati volgari» (cfr. Nota .... cit.), va preliminarmente fatto notare, tralasciando anche qui la genericità in merito alla data certa in cui si sarebbe verificata la mancanza disciplinare, che i corsi di recupero si sono tenuti all’inizi di Febbraio 2005. Per tale appena richiamato capo di accusa si deve eccepire la intempestività nella contestazione e la violazione dell’art. 54, comma 5, D.lgs 165/2001, secondo cui «Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta dell’ addebito disciplinare al dipendente». Anche in tal caso, il principio di immediatezza e tempestività nella contestazione non appare essere stato rispettato per fatti che sono, a ben guardare, riferiti ai corsi di recupero e sarebbero, perciò, ascrivibili addirittura a 4 mesi prima della stessa contestazione!!!! Tanto inficia e rende sicuramente illegittima la sanzione irrogata anche riferita a questo ultimo capo della contestazione, in quanto ciò rende assai difficile la possibilità di difesa del lavoratore, perché secondo quanto affermato dalla giurisprudenza lascerebbe al datore di lavoro una eccessiva discrezionalità nell’utilizzo della contestazione stessa. * * * * 4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 Stat. Lav. Omessa pubblica affissione del codice disciplinare. Il codice disciplinare deve essere noto a tutti e l’ammissibilità di mezzi equivalenti all’affissione non è assolutamente pacifica. La funzione della pubblica affissione, infatti, è quella di fornire un elemento incontrovertibile e obiettivo dell’effettiva conoscibilità della normativa disciplinare aziendale; pertanto, qualora fosse consentita, ad esempio, la consegna a ogni singolo dipendente del codice disciplinare, teoricamente, ogni trasgressore potrebbe contestarne la conoscenza e frustrarne così le possibili applicazioni del potere disciplinare. In sostanza le modalità di pubblicità indicate dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori sono le uniche consentite affinché il codice disciplinare acquisti efficacia. Nel caso di specie, è stata omessa qualsivoglia affissione all’albo del Codice disciplinare in luogo accessibile a tutti. E ciò in spregio del chiaro disposto dell’art. 7 L. 300/70. Tale mancanza fa sì che l’eventuale sanzione comminata sia del tutto illegittima (cfr. ex multis Trib. Milano 30.5.2003; Trib. Milano 10.12.2002; Trib. Monza 9.10.2002). * * * * 5. Contraddittorietà del provvedimento sanzionatorio prot. n. .... ris. Sempre nel merito, si eccepisce la contraddottorietà del provvedimento prot. n. ..... ris. del 20.5.2005, atteso che, da un lato, irroga la sanzione disciplinare dell’avvertimento scritto e, dall’altro, contraddicendosi, dichiara «la chiusura del procedimento disciplinare» tecnicamente ”l’archiviazione del procedimento” a carico dell’odierno istante. Evidentemente, non può irrogarsi sanzione alcuna per un procedimento che viene, al contempo, chiuso … . Trattasi di provvedimenti assolutamente contraddittori. * * * * 6. Mancata risposta e genericità del provvedimento sanzionatorio Infine, si eccepisce la genericità della motivazione adottata nel provvedimento sanzionatorio ed al contempo la mancata risposta alle controdeduzioni dell’odierno istante. Infatti, lo scrivente aveva risposto, per quanto possibile, alle contestazioni di addebito. Ma il D.S. ha ritenuto di non rispondere, a sua volta a queste, limitandosi ad osservare che «il comportamento osservato dalla S.V. quantomeno censurabile e comunque non conforme ai doveri connessi con la funzione docente, relativamente alle contestazioni ascritte». Si fa fatica a comprendere quali siano questi doveri connessi alla funzione docente che sarebbero stati violati ed in cosa consista il comportamento «quantomeno censurabile». Davvero provvedimento amletico, tanto più che la quieta giurisprudenza ritiene che quantomeno la P.A. l'influenza o meno avuta dalle deduzioni del dipendente interessato e le ragioni in forza delle quali dette giustificazioni sono state disattese (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27.9.1990 n. 698).
SI PREGA DI PUBBLICARE E DARE AMPIA DIFFUSIONE Prof. BARTOLO DANZI
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