Quando termina la responsabilità della scuola
nei riguardi dell'alunno.
da
Italiascuola del 23/2/2007
Si segnala oggi 23 febbraio 2007 la risposta a
un quesito, che testimonia come il nostro servizio di consulenza "I
casi e i pareri" sia diventato uno strumento di collaborazione
quotidiana dei dirigenti di molte scuole con noi.
L'antefatto: lo scorso 15 febbraio diamo visibilità nella prima pagina
del sito di Italiascuola.it di un interessante quesito (del
27/09/2006) postoci da una scuola circa la sua responsabilità riguardo
a uno studente di scuola media per il quale i genitori hanno chiesto
l'uscita anticipata da scuola di un quarto d'ora, affinché possa
prendere il pullman per tornare a casa. L'alunno però esce da solo,
senza che nessuno lo prelevi. Il dirigente di quella scuola ci
chiedeva quindi i profili di responsabilità possibile a carico della
sua scuola.
Nella sua risposta di allora, l'esperto di Italiascuola.it consigliava
la scuola di richiedere al genitore, al momento della richiesta di
autorizzazione, un impegno contestuale "a
prelevare di persona il figlio o a farlo prelevare da un familiare",
fermo restando che se poi il genitore non prende questo impegno, sarà
lui ad assumersene la responsabilità, evitando con la scuola improprie
condivisioni di responsabilità.
Di fronte a questa risposta, un altro dirigente scolastico ha
sollevato il problema: perché la
disciplina dell'alunno che esce da solo non accompagnato deve essere
differente da quella dell'alunno che esce ugualmente solo non
accompagnato in orario regolare? Quando è che termina la
responsabilità della scuola nei confronti degli alunni? "Il
Dirigente Scolastico deve controllare anche se gli alunni sono o meno
accompagnati dai genitori, tornano a casa a piedi o in bicicletta,
quale tragitto utilizzano e con quali mezzi?"
Si tratta evidentemente di un'amabile provocazione tra colleghi, tanto
è vero che il dirigente che pone la domanda spiega:
"Sia ben chiaro, non sto sostenendo che gli
alunni possono tranquillamente andare e venire da scuola in qualsiasi
orario: tuttavia, di fronte ad una richiesta scritta e sottoscritta di
un genitore (ben consapevole e a conoscenza degli orari scolastici del
proprio figlio) il quale decide di far utilizzare i mezzi pubblici al
figlio per il tragitto casa-scuola, dove sta il problema?"
L'esperto chiarisce che problemi del genere devono ovviamente tenere
conto dell'età dell'alunno, ma che certamente esiste una differenza
"fra l'uscita "normale", al termine delle lezioni previste in orario,
e quella anticipata".
"Nel primo caso, la scuola - una volta
che abbia notificato i propri orari - assume che la famiglia sarà
all'uscita o manderà qualcuno a prelevare il figlio. Se non lo fa,
fatti suoi. Se succede qualcosa, è la famiglia che dovrà spiegare al
giudice dei minori (se del caso) perché non c'era nessuno davanti alla
scuola all'ora prevista.
Se invece si tratta di un'uscita anticipata, la questione cambia. Il
Dirigente - proprio perché si tratta di un'eccezione - deve accertarsi
che il ragazzo venga prelevato da persona idonea, prima di autorizzare
la deroga all'orario. In altri termini: quando tutti i ragazzi escono
alle 13,15 e le famiglie lo sanno, io non ho la responsabilità di
controllare cinque-seicento affidamenti simultanei. Ma quando mi si
chiede di far uscire "quello" specifico ragazzo prima dell'orario, io
ho il dovere di chiedere che sia accompagnato".
Per evitare possibili contestazioni in caso di incidenti, è bene agire
così: "se il genitore mi chiede di fare
uscire il figlio quindici minuti prima tutti i giorni (perché deve
prendere un particolare autobus), è mio dovere ricordargli che lo deve
venire a prendere o che deve incaricare qualcuno. Se il genitore
accetta - o comunque non replica - va bene così. In caso di problemi,
io tirerò fuori la lettera con cui gli notificavo l'obbligo e sarà lui
a dover spiegare che vi si è sottratto.
Se invece il genitore mi scrive che il figlio tornerà a casa da solo
ed io accetto ugualmente di farlo uscire, siamo entrambi complici di
un reato di omessa vigilanza, perchè entrambi eravamo consapevoli di
quel che sarebbe potuto accadere e non abbiamo fatto nulla per
impedirlo. La "liberatoria" scritta del genitore diventa in quel caso
la prova che il dirigente sapeva e che non ha fatto quel che doveva
per tutelare il minore".
"Quindi, in caso di richiesta di uscita anticipata,
mai accettare di farsi mettere per iscritto
che il ragazzo uscirà da solo: e se
il genitore lo fa, rispondere che ciò non è possibile. Salvo
spiegargli (a voce) i termini del problema: e cioè che non si può
accettare di restare con il cerino acceso in mano".