IL BULLISMO A SCUOLA:
a cura del prof. Bartolo Danzi Segretario
Provinciale e Regionale
Il più delle volte l'atto di Bullismo viola sia la legge penale, sia quella civile, quindi può dar vita a due processi, l'uno penale e l'altro civile (che possono essere unificati soltanto se l'autore dell'illecito è maggiorenne).
La violazione della legge penale e civile si verifica nei seguenti casi:
Nel primo caso, si tratta di veri e propri reati. Per esempio: botte = percosse (art.581 codice penale) o lesioni, se lasciano conseguenze più o meno gravi (artt. 582 e ss cod. pen.); danni alle cose = danneggiamento (art. 635 cod. pen.); offese = ingiuria, se a tu per tu, o diffamazione, se di fronte ad altri (artt. 594 e 595 cod. pen.); minacce = minaccia (art. 612 cod. pen.); prese in giro = (eventuale) molestia o disturbo alle persone (art. 660 cod. pen.). In alcuni casi basta la denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria per attivare un procedimento penale (p.es. lesioni gravi, minaccia grave, molestie); negli altri casi, la denuncia deve contenere la richiesta che si proceda penalmente contro l'autore di reato (querela). Se l'autore del reato è un minorenne la competenza è del Tribunale per i minorenni e procede la Procura della Repubblica presso tale Tribunale; se l'autore è maggiorenne (ha compiuto 18 anni), la competenza è del Tribunale ordinario e procede la Procura della Repubblica presso tale Tribunale.
Nel secondo caso di violazione della legge civile: produzione volontaria, anche non intenzionale (colposa), di un danno ingiusto (violazione di un diritto altrui) alla persona o alle cose che gli appartengono (art. 2043 codice civile). Per chiedere il risarcimento del danno, bisogna rivolgersi ad un avvocato ed intraprendere una causa davanti al Tribunale civile, salvo che ci si metta d'accordo prima. Di tale comportamento illecito sotto il profilo penale e civile possono essere chiamati a rispondere anche con responsabilità diretta i genitori, e docenti ai sensi dell'art. 2048 del C.C. , per fatto illecito dei figli minori imputabili con concorso a quella dei precettori, essendo esse rispettivamente fondate sulla colpa in educando e su quella in vigilando. La presenza di questi astratti titoli di responsabilità, fra loro concorrenti, non impedisce che- trattandosi di illecito commesso da minore nell'esercizio della sua attività di apprendista -possa essere accertata la responsabilità esclusiva, ex art. 2049 C.C., del datore di lavoro. Tale responsabilità, essendo fondata sul presupposto dell'esistenza di un rapporto di subordinazione fra l'autore dell'illecito ed il proprio datore di lavoro, e sul collegamento dell'illecito stesso con le mansioni svolte dal dipendente , prescinde del tutto dalla colpa in eligendo o in vigilando del datore di lavoro, è quindi insensibile all'eventuale dimostrazione dell'assenza di colpa dello stesso, e può ricorrere anche in caso di dolo del commesso (Cass. 10 maggio 2000 n. 5957). La responsabilità risarcitoria dei genitori di un minore capace di intendere e volere che commetta un fatto illecito, non viene meno, anche se esso è affidato a persona idonea a vigilarlo e controllarlo, perchè persiste la presunzione di culpa in educando, che costituisce l'altro fondamento dell'art. 2048 del C.C. (Cass. 25 marzo 1997 n. 2606). L'amministrazione scolastica è direttamente responsabile, in virtù del rapporto del collegamento organico con essa del personale dipendente, del danno che sia cagionato a minore nel tempo in cui è sottoposto alla vigilanza di detto personale. L'onere probatorio del danneggiato, in tale ipotesi, si esaurisce nella dimostrazione che il fatto si è verificato nel tempo in cui il minore è affidato alla scuola, essendo ciò sufficiente a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell'obbligo di sorveglianza, mentre spetta all'amministrazione scolastica la prova liberatoria che è stata esercitata la sorveglianza sugli allievi con una diligenza idonea ad impedire il fatto. Un'ipotesi tipica di responsabilità dell'insegnante si ha, quando il fatto si verifica mentre egli si è allontanato dalla classe. Ma la vigilanza dev'essere assicurata all'interno della struttura scolastica anche fuori dalla classe e spetta alla direzione dell'istituto scolastico fare in modo che gli studenti siano adeguatamente seguiti per tutto il tempo in cui si trovano all'interno dell'istituto stesso. Com'è noto alla responsabilità dell'insegnante si affianca quella dello Stato (art. 28 Costituzione), naturalmente allorché l'istituto scolastico è statale. I1 danneggiato può agire indifferentemente contro l'insegnante o contro lo Stato. Di fatto, a "pagare" è sempre lo Stato, che può poi rivalersi contro l'insegnante, se questi ha agito con dolo (intenzione) o colpa grave (violazione grave dei doveri che incombono su di lui).
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