La responsabilità amministrativa
del personale scolastico
non concerne solo la "culpa in vigilando".
Avv. Sorrento José da
Filodiritto del
3/3/2007
Il giudizio di responsabilità erariale dinanzi
alla Corte dei Conti riguarda, il più delle volte, la rivalsa della
pubblica amministrazione scolastica contro insegnanti, per gli esborsi
da essa sostenuti a ristoro dei danni patiti da alunni durante la loro
permanenza a scuola, e causati da grave “culpa in vigilando” dei
docenti medesimi.
Non mancano, però, azioni promosse dalle Procure erariali per
responsabilità a diverso titolo, derivanti, ossia, da danni sofferti
da discenti a seguito d’inosservanza dei loro diritti, commessa dal
personale scolastico convenuto in giudizio. In tali occasioni, il
Giudice contabile ha ripetutamente rilevato quali sono i tratti
salienti delle due diverse ipotesi di responsabilità, configurabili
nello svolgimento della funzione docente.
In via esemplificativa, riportiamo una vicenda realmente posta
all’attenzione di una sezione regionale della Corte dei Conti,
omettendone, però, ogni altro riferimento, a tutela e rispetto della
privacy delle parti coinvolte.
IL FATTO
Di recente, un Procuratore regionale, competente per territorio, ha
citato in giudizio un insegnante di scuola media, essendo stato
informato dal dirigente scolastico della richiesta di risarcimento dei
danni avanzata giudizialmente dai genitori di un alunno, a seguito di
danni subiti da costui durante un’esercitazione pratica di educazione
fisica.
In punto di diritto, l’organo requirente ha chiesto la condannata del
docente al pagamento di € 24.000 a titolo di rivalsa, quale somma
versata dalla amministrazione scolastica ai genitori dell’alunno,
poiché, nell’accaduto (l’alunno, obbligato dall’insegnate a raccattare
un pallone finito in un fondo finitimo, scavalcando un recinto, si era
procurato delle lesioni con postumi invalidanti di lieve entità) si
configurava la “culpa in vigilando”: sanzionabile ai sensi e per gli
effetti dell’art. 61 della Legge n. 312/1980 nonché dell’art. 2048 del
codice civile.
LA DECISIONE
Il Giudice contabile ha accolto la domanda e,
ricorrendo nella fattispecie i presupposti per l’esercizio del potere
riduttivo, ha condannato, tuttavia, il pubblico dipendente al
pagamento della minore somma di € 12.250
I MOTIVI
La Corte dei Conti, nell’insindacabile e
legittimo esercizio del principio “iura novit curia”, ha, tuttavia,
ritenuto fondata la pretesa dell’attore pubblico non già per
responsabilità dell’insegnante originata da grave “culpa in
vigilando”, così come prevista dalla legge n.312/80 e dal codice
civile, bensì in forza del portato normativo contenuto negli articoli
22 e 23 del Decreto Presidente della Repubblica n. 3/ 1957,
applicabile in relazione a tutte le ipotesi non sussumibili in tale
tipo di colpa.
Il Giudice erariale ha osservato, invero, che, qualora il danno subito
da un allievo sia da ascrivere non a comportamento omissivo del
docente, qual è la “culpa in vigilando”, ma ad un comportamento
attivo, consistito, nella fattispecie, nell’aver ordinato incautamente
ad un allievo di raccattare un pallone finito in un fondo finitimo,
scavalcando un muretto di recinzione, “ è evidente come la
responsabilità dell’insegnante e, per esso, dell'Amministrazione
scolastica, esuli dalla previsione di cui all'art. 61 della Legge.
312/1980, apparendo, per contro, riconducibile alla generale
previsione di cui agli articoli 22 e 23 D.P.R. 3/1957”.
La Corte, nella motivazione della pronuncia, ha anche affermato
puntualmente l’inconferente richiamo, in simili casi, dell’art. 2048
del codice civile.
In disparte, il Giudice erariale ha rilevato, infatti, che il disposto
di cui all'art. 2048 Cod. Civ., con la prevista presunzione di colpa a
carico dei precettori e degli educatori, deve ritenersi inapplicabile,
per effetto dell'art. 61 Legge 312/1980, nei confronti del personale
scolastico, in sede di azione di responsabilità amministrativa per
danno, direttamente o indirettamente cagionato all'Amministrazione
d’appartenenza, dagli alunni sottoposti alla vigilanza dello stesso
personale, ed a prescindere dall'ulteriore considerazione che, giusto
l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza civile (cfr.
Cass. Sez.III, 13.05.1995 n°5268, Cass. SS.UU. 27.06.2002 n°9346 e
Cass. SS.UU. 11.08.1997 n°7454), l'art. 2048 Cod. Civ. trova
applicazione limitatamente ai casi in cui l'allievo cagioni ad altri
un danno ingiusto, e non anche con riferimento al danno che l'alunno
procuri a se stesso.
Non può, d'altro canto, revocarsi in dubbio, ha precisato la Corte,
che un suddetto ordine è indubbiamente illegittimo, non solo perché,
consentendo la temporanea uscita dalla scuola del ragazzo, vale a
sottrarlo all’immanente controllo dell'insegnante in contrasto con gli
obblighi di vigilanza allo stesso incombenti, e perché, come
esattamente evidenziato dall'organo requirente, il recupero del
pallone costituisce incombente del personale ausiliario, cui,
all'uopo, l’insegnante, nella fattispecie, avrebbe dovuto rivolgersi,
ma anche e soprattutto per la sua intrinseca pericolosità, in quanto,
comportando lo scavalcamento della recinzione, presentava, con un
giudizio di prognosi, una rilevante possibilità del verificarsi di
danni, così come poi effettivamente verificatisi, palesandosi,
pertanto, in contrasto con gli obblighi di protezione e tutela
dell'integrità psico - fisica dell'alunno: accessori all'obbligo di
istruzione, che, in virtù del “contratto sociale”, conseguente
all'ammissione dell'alunno nell'istituzione scolastica, incombono
all'insegnante nei confronti dello stesso alunno (cfr. Cass.Civ. SS.UU.,
27.06.2002 n°9346)..
E' evidente, pertanto, in tale vicenda, l'ascrivibilità del sinistro
subito dall’allievo al comportamento non iure dell’insegnante.
Parimenti indubitabile la ricorrenza, in analoghe specie,
dell'elemento psicologico necessario ai fini dell'integrazione della
responsabilità amministrativa, atteso che un tale comportamento si
manifesta connotato da macroscopica imprudenza: considerata
l'intrinseca pericolosità della disposta operazione di scavalcamento
della recinzione ai fini del recupero del pallone, per cui
l'eventualità che si verifichi un sinistro, donde deriva il danno
erariale, si prospetta, ex ante, come probabile, secondo massime di
comune esperienza. D'altro canto, un siffatto comportamento del
docente si rivela, vieppiù, caratterizzato da colpa grave, alla luce
delle specifiche competenze e cognizioni proprie della disciplina
oggetto di insegnamento, e cioè l'educazione fisica, che dovrebbero
rendere avvertiti gli insegnanti di tale materia dei rischi connessi
ad un siffatto esercizio “extra ordinem”.