Legittima difesa. Registrare, anche di nascosto, i colloqui e le riunioni cui si è presenti è un diritto: lo ha sancito la Corte di Cassazione a Sezioni Unite.
di Rino Di Meglio, dal SAM Notizie del 29/5/2005
Nel corso degli ultimi tempi si
sono rivolti al SAM-GILDA colleghi messi sotto accusa dai rispettivi
Dirigenti, in un caso per aver registrato una riunione del Collegio
dei docenti, in un altro per aver registrato i propri colloqui con i
genitori.
L'uso del registratore fonico si
era reso necessario, da parte dei docenti, quale strumento di auto-
difesa per minacce ricevute in occasioni precedenti da parte del
Dirigente e per insulti da parte dei genitori. Infatti tra le mura
scolastiche, con la frequente ignavia di molti colleghi che non
testimoniano in difesa delle vittime per timore di ritorsioni, si
consumano talvolta veri e propri reati quali le minacce, le ingiurie,
i tentativi ti estorsione. (L'estorsione è quel reato che commette
colui che afferma: "se non fai questa cosa, ti farò questo...prenderò
il tale provvedimento...").
Questi reati godono quasi sempre
della totale impunità e sono frequentemente componenti del mobbing.
Siccome grande è l'ignoranza in
materia di leggi sotto il radioso sole che illumina le Scuole
autonome, si è diffusa la convinzione errata che l'uso di un
registratore sia qualcosa di illecito.
Un'idea totalmente sbagliata: le
registrazioni di colloqui, riunioni, anche all'insaputa degli altri
presenti, sono perfettamente lecite ed equivalgano ad una presa di
appunti scritti, non solo, la cosiddetta "registrazione fonica"
costituisce valido elemento di prova davanti al Giudice.
Unica condizione, perchè la
registrazione (anche segreta) non costituisca reato, è la presenza,
nel colloquio o riunione, del soggetto che registra. Lo stesso
discorso vale per le proprie telefonate.
Ovviamente il contenuto della
registrazione è soggetto agli eventuali divieti di divulgazione
previsti dalle norme.
Il reato di "intercettazione"
invece viene commesso da chi, estraneo alla conversazione, "capta",
con strumenti idonei, comunicazioni o conversazioni altrui,
vanificando le cautele ordinariamente poste a tutela del carattere
riservato.
Siccome le leggi
scrivono di solito su ciò che è vietato, non su quello che è
normalmente permesso, la definizione del concetto giuridico di
intercettazione si è sviluppata attraverso una lunga serie di sentenze
della Corte di Cassazione a Sezioni Unite Penali la quale si è
pronunciata, in materia, ben nove volte. Più recente e chiarificatrice
è la sentenza n. 36747 del 24 settembre 2003, di cui riportiamo
alcuni passi veramente significativi:
“Il presidio
costituzionale del diritto alla segretezza delle comunicazioni non si
estende anche ad un autonomo diritto alla riservatezza. Quest'ultima è
tutelata costituzionalmente soltanto in via mediata, quale componente
della libertà personale, vista nel suo aspetto di libertà morale,
della libertà di domicilio, nel suo aspetto di diritto dell'individuo
ad avere una propria sfera privata spazialmente delimitata, e della
libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni forma di
comunicazione. In sostanza, la riservatezza è costituzionalmente
garantita nei limiti in cui la stessa va ad incidere su alcuni diritti
di libertà.
Immaginare che il
Costituente abbia voluto imporre il silenzio indiscriminato su ogni
comunicazione interpersonale è cosa contraria alla logica oltre che
alla natura stessa degli uomini e tale realtà non poteva sfuggire al
Costituente. La riservatezza può essere una virtù, ma non è
sicuramente un obbligo assoluto, imposto addirittura da una norma
costituzionale, immediatamente precettiva.”
“Ciò posto, deve
escludersi che possa essere ricondotta nel concetto d'intercettazione
la registrazione di un colloquio, svoltosi a viva voce o per mezzo di
uno strumento di trasmissione, ad opera di una delle persone che vi
partecipi attivamente o che sia comunque ammessa ad assistervi.
Difettano, in questa ipotesi, la compromissione del diritto alla
segretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente
appreso soltanto da chi palesemente vi partecipa o vi assiste, e la "terzietà"
del captante. La comunicazione, una volta che si è liberamente e
legittimamente esaurita, senza alcuna intrusione da parte di soggetti
ad essa estranei, entra a fare parte del patrimonio di conoscenza
degli interlocutori e di chi vi ha non occultamente assistito, con
l'effetto che ognuno di essi ne può disporre, a meno che, per la
particolare qualità rivestita o per lo specifico oggetto della
conversazione, non vi siano specifici divieti alla divulgazione (es.:
segreto d'ufficio)”
Ciascuno di tali
soggetti è pienamente libero di adottare cautele ed accorgimenti, e
tale può essere considerata la registrazione, per acquisire, nella
forma più opportuna, documentazione e quindi prova di ciò che, nel
corso di una conversazione, direttamente pone in essere o che è posto
in essere nei suoi confronti; in altre parole, con la registrazione,
il soggetto interessato non fa altro che memorizzare fonicamente le
notizie lecitamente apprese dall'altro o dagli altri interlocutori.
L'acquisizione al
processo della registrazione del colloquio può legittimamente avvenire
attraverso il meccanismo di cui all'art. 234/1° c.p.p., che qualifica
"documento" tutto ciò che rappresenta «fatti, persone o cose mediante
la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro
mezzo»; il nastro contenente la registrazione non è altro che la
documentazione fonografica del colloquio, la quale può integrare
quella prova che diversamente potrebbe non essere raggiunta e può
rappresentare (si pensi alla vittima di un'estorsione) una forma di
autotutela e garanzia per la propria difesa, con l'effetto che una
simile pratica finisce coi ricevere una legittimazione costituzionale”.
Insomma l’uso di un registratore
può essere un ottimo strumento di difesa per tutelarsi da prepotenze,
minacce, insulti e ricatti che possono essere perpetrati da chi
ritiene di restarne impunito per l’assenza i testimoni o per il timore
che può incutere la sua posizione. Riteniamo con questa dettagliata informazione di avere fornito un’ottima arma di difesa alle vittime di soprusi.
Rino Di
Meglio |