Normativa

Proroga del collocamento a riposo.

(presumibile scadenza della domanda 10/1/2005)

di Libero Tassella, dalla Gilda di Napoli, 4/11/2004

 

·         Riferimenti normativi:

-          art. 15 della legge 30.7.1973 n.477 (v. ora art. 509-comma 2 per il massimo e comma 3 per il minimo-D.Lvo. n. 297/1994),

-          art. 16-primo periodo- del D.Lvo. 30.12.1992 n. 503 (recepito dall’art. 509. comma 5-del D.Lvo. n. 297/1994)

-          art. 1-quater della legge 27.7.2004 n. 186.

 

 

·         Premessa.

Per l’a.s. 2004/2005  il trattenimento in servizio oltre il limite di età di 65 anni, può essere richiesto dal personale docente che entro il 31.8.2005 compie l’età predetta (uomini e donne nati dall’1.9.1939 al 31.8.1940).

La domanda deve essere presentata al Dirigente Scolastico nel termine perentorio fissato dall’annuale decreto Ministeriale (per lo scorso anno scolastico il termine era stato fissato al 10 gennaio 2004 dal D.M. 30/10/2003, per  questo anno scolastico la data di scadenza con ogni probabilità sarà il 10.1.2005).

Di seguito si analizzano ora i vari casi in cui i docenti possono chiedere la proroga oltre il limite di età in relazione alle norme sopra elencate, al fine di evitare errori, successivamente non sanabili,  all’atto della presentazione della relativa domanda.

 

1.     Proroga del collocamento a riposo per il raggiungimento del massimo della pensione.

L’art. 509-comma 2-del D.Lvo.16.4.1994 n. 297, prevede che “il personale in servizio al 1° ottobre 1974, che debba essere collocato a riposo per limiti di età e non abbia raggiunto il numero di anni di servizio richiesto per il massimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento della pensione nella misura massima e non oltre il settantesimo anno di età”.

Si precisa che la domanda per questa tipologia di proroga può essere prodotta a condizione che il docente richiedente sia stato in servizio alla data dell’1.10.1974 in posizione di ruolo (anche ruolo della scuola diverso da quello ricoperto alla data della domanda) o di incaricato a tempo indeterminato.

In concreto, verificati tutti i servizi utili a pensione, debitamente dichiarati dagli interessati, maturati al 31.8.2005, si concederanno tanti anni di proroga fino al raggiungimento dei 40 anni di servizio e, comunque, fino ad un massimo di cinque anni.

 

Si consiglia!

Da quanto sopra detto, appare chiaramente che detta tipologia di proroga, fermo restando i requisiti di cui sopra, interessa soltanto il personale scolastico che al 31.8.2005 ha  un’ anzianità complessiva utile a pensione inferiore a 38 anni; in presenza di anzianità utile a pensione pari o superiore ad anni 38, è preferibile invece richiedere la proroga di cui all’art.16 del D.Lvo. n.503/1992 (fino a due anni) che, come sarà specificato al punto n.3, viene concessa a tutti senza alcuna condizione.

 

 

2.     Proroga del collocamento a riposo per il raggiungimento del minimo della pensione.

L’art. 509-comma 3-del D.Lvo.16.4.1994 n. 297, prevede che “il personale che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età”.

In relazione a quanto sopra, il personale scolastico può ottenere tale tipologia di proroga, anche se non in servizio all’1.10.1974, a condizione però che entro il 70° anno di età raggiunga detto minimo; in caso negativo, la proroga non potrà essere concessa.

In concreto si concederanno tanti anni fino a raggiungere l’anzianità minima richiesta per il trattamento di pensione e, comunque, fino ad un massimo di cinque.

A tal fine, si precisa che attualmente l’anzianità contributiva richiesta per conseguire il diritto a pensione per limite di età è di anni 20 (anni 19, mesi 11, giorni 16); tuttavia, a norma dell’art. 2 -comma 3 - lett. c del D.Lvo. 30.12.1992 n.503, soltanto per il personale che sia stato in servizio al 31.12.1992, il diritto a pensione di vecchiaia si consegue con una anzianità minima di anni 15 (anni 14, mesi 11, giorni 16); tale eccezione vale soltanto per il personale di ruolo o equiparato (docenti di religione in possesso dei requisiti di cui all’art.53 della legge n.312/1980); per il personale non di ruolo, ovvero per gli insegnanti di religione non in possesso dei requisiti di cui sopra, l’anzianità richiesta per la pensione di vecchiaia è sempre di anni 20.

 

Si consiglia!

Da quanto sopra riportato, al fine di evitare possibili danni agli interessati, è opportuno che gli stessi, nel dubbio, richiedano nei termini prescritti che l’istanza, in caso di non accoglimento per mancanza di uno qualsiasi dei requisiti prescritti, venga ritenuta valida ai fini della proroga fino a due anni  di cui al successivo punto n. 3.

 

 

3.     Proroga del collocamento a riposo fino a due anni.

L’art. 509-comma 5-del D.Lvo.16.4.1994 n. 297, che ha recepito l’art. 16 – primo periodo – del D.Lvo. 30.12.1992 n. 503, prevede “la facoltà di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo”.

Tale tipologia di proroga viene concessa a tutti i dipendenti che ne facciano richiesta nel termine perentorio fissato dall’annuale decreto ministeriale a prescindere da qualsiasi anzianità utile a pensione maturata.

 

4.     Proroga fino al 70° anno di età.

L’art.1-quater-della legge 27.7.2004 n.186, di conversione del D.L. 28.5.2004 n.136, ha aggiunto nuovi periodi all’art.16  del D.Lvo. 30.12.1992 n.503, che, come indicato al punto 3, riguarda la proroga fino a due anni; i periodi aggiunti prevedono che i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, compreso il personale della scuola, possano richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del 70° anno di età senza specifiche condizioni e requisiti di anzianità contributiva da parte del richiedente.

Tale tipologia di proroga, a differenza di quella di cui al punto n. 3, è sottoposta ad una valutazione discrezionale da parte dell’Amministrazione in ordine alle esigenze di servizio, esperienze professionali acquisite dal richiedente, limiti al fabbisogno di personale.

Inoltre, i periodi di servizio prestati per effetto della proroga in questione non sono assoggettati a contribuzione e non danno luogo ad alcuna valutazione ai fini pensionistici.