"Molte falsità sulla privacy a scuola".
Il Garante: una leggenda metropolitana.
da
ALTALEX , 6/12/2004
Non è vero che i voti scolastici devono restare
segreti, non è vero che gli studenti devono 'nascondere' la propria
fede religiosa, non è vero che i risultati degli scrutini devono
rimanere clandestini.
Con il comunicato stampa del 3 dicembre 2004 il Garante della Privacy
ha seccamente smentito le notizie del tutto infondate riguardanti la
privacy nelle scuole riportate anche da quotidiani a carattere
nazionale, senza le necessarie verifiche.
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Comunicato stampa - 03 dicembre 2004
"Molte falsità sulla privacy a
scuola". Il Garante: una leggenda metropolitana
"Non è vero che i voti scolastici devono restare
segreti, non è vero che gli studenti devono 'nascondere' la propria
fede religiosa, non è vero che i risultati degli scrutini devono
rimanere clandestini". Secca smentita del Garante alle notizie del
tutto infondate riguardanti la privacy nelle scuole.
Notizie che, nonostante le pronte e numerose precisazioni del Garante,
non smettono di essere riportate anche da quotidiani a carattere
nazionale, senza le necessarie verifiche. L'Autorità (Stefano Rodotà,
Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) ritiene, dunque,
doveroso chiarire in maniera decisa ancora una volta che tali notizie
non sono vere. Siamo di fronte a una vera e propria leggenda
metropolitana.
Non esiste alcun provvedimento del Garante che imponga di tenere
segreti i voti dei compiti in classe, delle interrogazioni o gli
scrutini, né di consegnarli agli alunni in busta chiusa.
Mai, in nessun caso, un tale provvedimento è stato preso, né, tanto
meno, esso è previsto dall'attuale legge in vigore, il Codice in
materia di tutela dei dati personali entrato in vigore il primo
gennaio di quest'anno.
Dal 1997 il Garante si sforza, anche con comunicati stampa, di
ricordare che i risultati degli scrutini – che non sono, peraltro,
dati sensibili, soggetti a speciali tutele - devono essere al
contrario pubblicati anche dopo l'avvento della normativa sulla
privacy, essendo ciò previsto da una specifica disciplina in materia e
rispondendo a principi di trasparenza.
Il 9 febbraio di quest'anno, un'ordinanza del Ministro per
l'istruzione ricorda peraltro che anche i punteggi attribuiti come
crediti scolastici a ciascun alunno sono pubblicati nell'albo degli
istituti, unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale.
In ciascun albo va anche pubblicato l'esito degli esami, "con la sola
indicazione della dizione non promosso nel caso di esito negativo".
Analoghe soluzioni sono state indicate in passato in varie ordinanze
ministeriali del 2001 e del 2003 .
Così come non esiste alcun provvedimento del Garante che proibisce
agli alunni di rendere nota la fede religiosa o che ostacola le
soluzioni da tempo in atto per la partecipazione o meno degli alunni
all'ora di religione. Il necessario rispetto della volontà di ciascuno
di mantenere riservate alcune informazioni sulla propria persona,
infatti, non va confuso con la libertà, costituzionalmente protetta,
di ognuno di manifestare liberamente le proprie convinzioni, anche di
natura religiosa.
Per quanto riguarda, infine, supposti regolamenti privacy da adottare
da parte delle scuole, nessun istituto scolastico secondario dovrà o
potrà dotarsi a proprio piacimento di un regolamento sui dati
"sensibili". Il "Codice"
contiene già regole chiare e ciò che manca al riguardo è solo un unico
regolamento attuativo ministeriale che dovrà conformarsi ad un parere
del Garante.
La privacy ha costituito a volte il pretesto per improprie note di
colore o è stata utilizzata come un alibi per non applicare altre
disposizioni di legge. Una corretta informazione è quindi importante.
Roma, 3 dicembre 2004