Permessi lavorativi:
ancora precisazioni sulla tredicesima mensilità.
di Carlo Giacobini, da
Handy Lex del
5/4/2005
Sembra che le chiarificazioni in materia di
permessi lavorativi non abbiano mai fine. Come si ricorderà (HandyLex
ne ha dato ampia divulgazione), il Ministero del Lavoro ha espresso,
purtroppo solo in tempi recenti, un parere nel quale sosteneva, forte
di una direttiva comunitaria recepita anche in Italia, che i permessi
lavorativi previsti dall’articolo 33 della Legge 104/1992 non devono
incidere negativamente sulla maturazione della tredicesima mensilità e
delle ferie.
Fino ad oggi i principali istituti previdenziali (INPS e INPDAP) non
avevano fatta propria questa indicazione.
Mentre ancora dall’INPDAP (dipendenti pubblici) non giunge alcuna
precisazione, l’INPS, con proprio messaggio n.
013032 del 24 marzo 2005, ha affrontato per la prima volta
l’argomento. In verità aveva già espresso un parere favorevole, ma era
limitato solo ai propri dipendenti. Ora, il messaggio del 24 marzo
riguarda invece tutti gli assicurati.
L’INPS in premessa riporta, a nostro avviso in modo non corretto, il
parere del Ministero del Lavoro: “Il Ministero ritiene in sostanza che
sia la quota di tredicesima mensilità che la quota inerente alle ferie
relative ai permessi goduti ai sensi della legge 104/92, debbano
essere corrisposti ai fruitori dei permessi stessi.”
In realtà il Ministero mai si è riferito a formule di corresponsione e
di retribuzione, ma ha affermato un’indicazione generale ma
perentoria: come già detto, la fruizione dei permessi non può incidere
negativamente sulla maturazione di ferie e tredicesima mensilità.
La premessa dell’INPS è tuttavia funzionale a ciò che esprime di
seguito e cioè che la quota parte della tredicesima mensilità è già
compresa nell’indennità giornaliera (o oraria) che viene corrisposta
dall’Istituto ai lavoratori che fruiscono dei permessi lavorativi.
Pertanto tale quota non deve essere corrisposta dal datore di lavoro.
Per quanto riguarda invece le ferie, l’INPS precisa che la questione
non è di propria pertinenza, in quanto la regolamentazione delle ferie
si trova all’interno dei singoli contratti collettivi di lavoro.
Sugli stessi aspetti si è pronunciato anche il
Dipartimento Funzione Pubblica
(nota dell’8 marzo 2005), organo di
riferimento per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, forte di
un parere dell’Avvocatura dello stato.
Nemmeno il Dipartimento affronta la questione della maturazione delle
ferie per chi fruisce dei permessi lavorativi per l’assistenza di un
familiare con handicap grave. Si limita a precisare, e ad invitare le
singole Amministrazioni a rendere omogeneo l’indirizzo, che i permessi
lavorativi non debbono incidere negativamente sulla maturazione della
tredicesima mensilità.
5 aprile 2005
Carlo Giacobini
Responsabile del Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale
Messaggio INPS, 24 marzo 2005, n. 013032
“Permessi ai sensi della legge 104/92.
Riflessi su gratifica natalizia e ferie per i
lavoratori assicurati.”
A seguito di un parere (contenuto in una lettera
indirizzata ad una associazione di categoria) espresso dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali e del conseguente messaggio n.
36370 del 10.11.2004 della Direzione Centrale per le Risorse Umane,
riferito a problematiche contrattuali specifiche relative ai
dipendenti INPS – e quindi valido pertanto soltanto per gli stessi –
sono pervenute numerose richieste da parte di alcune Sedi periferiche
e da Aziende private circa l’applicabilità di quanto in essi
contenuto.
Il Ministero ritiene in sostanza che sia la quota di tredicesima
mensilità che la quota inerente alle ferie relative ai permessi goduti
ai sensi della legge 104/92, debbano essere corrisposti ai fruitori
dei permessi stessi.
Al riguardo la scrivente Direzione rammenta, per quanto riguarda i
lavoratori assicurati beneficiari dei permessi di cui alla legge
104/92 citata (e cioè quelli del settore privato per i quali è dovuta
la contribuzione di maternità), che per gli stessi la quota di 13°
mensilità (o altre mensilità aggiuntive) è già inclusa nella
retribuzione giornaliera da prendere a riferimento ed è pertanto già
corrisposta a carico dell’Istituto (v. circ. n. 80/1995, par. 4, che
rinvia, per quanto di interesse, alle circolari n. 134371 AGO del
2.4.1981 e n. 134378 AGO del 31.8.1981).
Infatti su specifico quesito posto al competente Ministero è stato
chiarito e condiviso dallo stesso che, per effetto del rinvio ai c.d.
“permessi per allattamento”, sia la quota di gratifica natalizia sia
la quota di altre mensilità aggiuntive debbano considerarsi elementi
della retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle
indennità di che trattasi.
Il richiamo all’art. 7 della legge 1204/71 (ora art. 34, comma 5 del
D.Lgs. n. 151/2001) va inteso, quindi, nel senso che da parte del
datore di lavoro non è dovuta la corresponsione della quota relativa
alla gratifica natalizia (o altre mensilità) in quanto già compresa
nell’indennità erogata dall’INPS.
Per quanto riguarda il problema delle ferie l’Istituto ritiene che lo
stesso esuli dalla propria competenza, trattandosi di un istituto
contrattuale la cui disciplina è lasciata alle singole contrattazioni
collettive di categoria.
Il Direttore Centrale
f.to Ziccheddu
Nota circolare
del Dipartimento della Funzione Pubblica 8/3/2005.
“Permessi retribuiti di cui all’art. 33, commi 2 e
3,
della legge n. 104/1992”
Numerose richieste di chiarimenti pervengono in
ordine all’incidenza o meno, sulla 13a mensilità, dei permessi
retribuiti di cui all’art. 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104 (legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed
i diritti delle persone handicappate).
Sull’argomento che più volte è stato oggetto di incertezze sul piano
applicativo, si è ritenuto opportuno, in attesa che la materia venga
disciplinata in sede contrattuale, l’intervento da parte di questo
Dipartimento al fine di fornire alle amministrazioni un indirizzo
univoco allo scopo di evitare situazioni di discriminazione tra
dipendenti pubblici che usufruiscono del medesimo beneficio.
Con specifico riferimento al lavoro pubblico si ritiene pertanto utile
precisare quanto segue.
Come già accennato in premessa, il punto nodale della questione
riguarda l’incidenza o meno sul calcolo dei ratei della tredicesima
mensilità dei permessi retribuiti di cui all’articolo 33, commi 2 e 3,
della legge n. 104/1992, che prevedono per i soggetti disabili, nonché
per i familiari che li assistono, due ore di permesso al giorno o tre
giorni di permesso al mese. La rilevanza della questione ha reso
necessario da parte di questo Dipartimento, il ricorso all’Avvocatura
Generale dello Stato, per l’acquisizione di un apposito parere.
Il predetto organo, con nota n. 142615 del 2 novembre 2004,
nell’esprimersi in merito alla problematica, è giunto alla conclusione
che “... vista la ratio di tutela e protezione della normativa in
esame a favore di soggetti particolarmente deboli, tra cui i
lavoratori familiari di persone portatrici di handicap, e vista
l’evidente finalità sociale delle disposizioni esaminate, non si può
non interpretare la normativa in esame, nel senso che la tredicesima
mensilità non subisce decurtazioni o riduzioni nell’ipotesi nella
quale un lavoratore scelga di fruire dei permessi disposti dai commi 2
e 3 del citato articolo 33.
Del resto, analoga disciplina è direttamente seguita dal legislatore
in casi analoghi, come nell’ipotesi di periodi di assenza per malattia
ed infortunio, per gravidanza e puerperio e nel caso di congedo
matrimoniale”.
Alla luce di quanto sopra rappresentato e in aderenza al parere
dell’Avvocatura Generale dello Stato, lo scrivente Dipartimento
ritiene di poter affermare che la fruizione dei permessi retribuiti,
di cui all’articolo 33, commi 2 e 3, della legge n. 104 del 1992, non
comporta alcuna riduzione sulla tredicesima mensilità